Page 51 - MediAppalti, Anno XII - N. 8
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






                 Pareri &                     PARERI

                 Sentenze                       E SEN
                                                 TENZE














                 TAR Campania, Salerno, Sez. I, 17/10/2022, n. 2748


                 Sulla escussione della garanzia provvisoria

                 La “Adunanza Plenaria del consiglio di Stato, con decisione n. 7 del 26.04.2022 ha, tra l’altro, statuito
                 che  “il  comma  6  dell’art.  93  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  –  nel  prevedere  che  la  “garanzia
                 provvisoria”  a  corredo  dell’offerta  «copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  dopo  l’aggiudicazione
                 dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario (…)» – delinea un sistema di garanzie che si riferisce al solo
                 periodo compreso tra l’aggiudicazione ed il contratto e non anche al periodo compreso tra la “proposta di
                 aggiudicazione” e l’aggiudicazione”.”





                 Consiglio di Stato, Sez. III, 14/10/2022, n. 8773

                 Le disposizioni in materia di C.A.M. costituiscono obblighi di inserimento del requisito ambientale già nel
                 “momento della definizione dell’oggetto dell’appalto”


                 “... le disposizioni in materia di C.A.M., “lungi dal risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono
                 in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti, come si desume plasticamente dal
                 terzo comma dell’art. 34, il quale sancisce che “L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti
                 di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto
                 dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione”.
                 Anche la dottrina ha chiaramente argomentato che la peculiarità innovativa del dato normativo in esame
                 è  data  dalla  doverosità  dell’inserimento  del  requisito  ambientale  già  nel  “momento  della  definizione
                 dell’oggetto dell’appalto”.
                 La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è pacifica nel rinvenire la ratio dell’obbligatorietà dei criteri
                 ambientali minimi nell’esigenza di garantire “che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia
                 incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di
                 produzione e consumo più sostenibili, “circolari” e nel diffondere l’occupazione “verde” (così, da ultimo, la
                 sentenza n. 6934/2022).
                 La previsione in parola, e l’istituto da essa disciplinato, contribuiscono dunque a connotare l’evoluzione
                 del contratto d’appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica
                 economica: in particolare, come affermato in dottrina, i cc.dd. green public procurements si connotano per
                 essere un “segmento dell’economia circolare”.
                 Ne consegue che non possono ritenersi rispettate tali previsioni allegando il generico rinvio della legge di
                 gara alle disposizioni vigenti, ovvero opponendo in memoria – in un’ottica di risultato - che l’aggiudicataria
                 avesse comunque “offerto in gara prodotti biologici e possiede certificazioni idonee a minimizzare l’impatto
                 ambientale nella fase esecutiva della commessa”.”

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