Page 53 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






                 Pareri &                     PARERI

                 Sentenze                       E SEN
                                                 TENZE



































                 Consiglio di Stato, Sez. V, 28/6/2022, n. 5347

                 La  garanzia  provvisoria  in  quanto  posta  a  “corredo”  dell’offerta  è  sottratta  alla  possibilità  di  soccorso
                 istruttorio

                 “La garanzia provvisoria – destinata a coprire la “mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione”
                 per fatto non imputabile alla stazione appaltante (cfr. art. 93, comma 6, d. lgs. n. 50 del 2016) – non
                 costituisce  un  elemento  formale  ma,  in  quanto  posta  a  “corredo”  dell’offerta  (cfr.  art.  93,  comma  1),
                 deve ritenersi “afferente” alla stessa e non alla documentazione relativa alla dimostrazione del possesso
                 dei requisiti di partecipazione: come tale, essa è sottratta alla possibilità di soccorso istruttorio, stante il
                 principio che impedisce, a salvaguardia della par condicio, la modifica delle proposte negoziali da parte dei
                 concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2021, n. 804);
                 - “Secondo i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato … la carenza
                 di uno degli elementi dell’offerta ritenuti essenziali dalla lex specialis ben legittima l’esclusione dell’offerta
                 difettosa, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di tassatività delle cause d’esclusione di cui
                 all’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2020, n.960; Cons. Stato,
                 sez. V, 25 febbraio 2019, n. 1247; 30 aprile 2018, n. 2587; 14 aprile 2016, n. 1494).
                 Pertanto, in estrema sintesi: a) la garanzia provvisoria è parte essenziale e integrante dell’offerta e dunque
                 insuscettibile di soccorso istruttorio (meccanismo questo pure invocato dalla difesa di parte appellante);
                 b) la carenza di un simile requisito dell’offerta, essenziale secondo la legge di gara, giustifica l’esclusione
                 senza violazione del suddetto principio di tassatività delle relative cause.
                 Di  qui  la  legittima  previsione,  nell’ambito  della  lex  specialis,  dell’esclusione  dalla  procedura  in  caso  di
                 invalidità della suddetta documentazione a corredo essenziale dell’offerta. A nulla valendo il fatto, peraltro,
                 che  la  richiamata  disposizione  di  gara  non  abbia  previsto  anche  qui  un  meccanismo  di  valutazione  in
                 concreto, e ciò dal momento che trattasi, come più volte detto, di ipotesi di “invalidità” e non di “falsità”
                 (ex. art. 80, comma 5, lettera c-bis).”

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