Page 55 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 stipulazione del contratto, l’impresa aggiudicataria è tutelata con la possibilità di rifiutare la sottoscrizione
                 del contratto, una volta cessata la vincolatività della propria offerta” (T.A.R. per la Lombardia – sede di
                 Brescia, Sez. I, 10.3.2022, n. 232).”




                 TAR Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), 08/06/2022, n. 1554


                 Le  certificazioni  relative  alla  regolarità  contributiva  e  tributaria  emanate  dagli  organi  preposti  sono
                 insindacabili


                 “Come  ripetutamente  affermato  dalla  giurisprudenza...in  materia  di  gare  pubbliche,  le  certificazioni
                 relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti si
                 impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando
                 alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni: spetta, infatti, in
                 via esclusiva all’Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti
                 a una gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento
                 del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno
                 della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali.”




                 Consiglio di Stato, Sez. III, 07/06/2022, n. 4625


                 Con riferimento all’unicità del centro decisionale la Stazione Appaltante non ha il compito di indagare le
                 ragioni di convenienza che possono aver indotto l’unitario centro di imputazione ad articolare offerte in
                 parte diverse fra loro

                 “… è  ius  receptum  in  giurisprudenza,  in  ragione  anche  dell’esplicito contenuto  precettivo  di cui  all’art.
                 80 comma 5 lettera m) del d. lgs. 50/21016, che “la sussistenza di una posizione di controllo societario
                 ai sensi dell’articolo 2359 Cod. civ., ovvero la sussistenza di una più generica “relazione, anche di fatto”
                 (secondo una formulazione comprensibilmente ampia) fra due concorrenti è condizione necessaria, ma
                 non anche sufficiente, perché si possa inferire il reciproco condizionamento fra le offerte formulate. A tal
                 fine (recependo un’indicazione fornita in modo netto dalla Corte di giustizia) è altresì necessario che venga
                 fornita adeguata prova circa il fatto “[che] la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
                 sono imputabili a un unico centro decisionale”” (Consiglio di Stato, V sezione, 4 gennaio 2018, n. 58). Si è
                 al riguardo precisato che “ciò che deve essere provato [...] è soltanto l’unicità del centro decisionale e non
                 anche la concreta idoneità ad alterare il libero gioco concorrenziale. Ciò, in quanto la riconducibilità di due
                 o più offerte a un unico centro decisionale costituisce ex se elemento idoneo a violare i generali principi in
                 tema di par condicio, segretezza e trasparenza delle offerte [...]” (Cons. Stato, V, 6 febbraio 2017, n. 496).
                 Ne discende che sulla stazione appaltante grava “il solo compito di individuare gli indici dell’esistenza di
                 un unico centro decisionale e non anche il compito di provare in concreto l’avvenuta alterazione del gioco
                 concorrenziale, ovvero il compito di indagare le ragioni di convenienza che possono aver indotto l’unitario
                 centro di imputazione ad articolare offerte in parte diverse fra loro” (Cons. Stato, V, 6 febbraio 2017, n.
                 496).”











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