Page 55 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Pareri & Sentenze Mediappalti
stipulazione del contratto, l’impresa aggiudicataria è tutelata con la possibilità di rifiutare la sottoscrizione
del contratto, una volta cessata la vincolatività della propria offerta” (T.A.R. per la Lombardia – sede di
Brescia, Sez. I, 10.3.2022, n. 232).”
TAR Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), 08/06/2022, n. 1554
Le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria emanate dagli organi preposti sono
insindacabili
“Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza...in materia di gare pubbliche, le certificazioni
relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti si
impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando
alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni: spetta, infatti, in
via esclusiva all’Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti
a una gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento
del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno
della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali.”
Consiglio di Stato, Sez. III, 07/06/2022, n. 4625
Con riferimento all’unicità del centro decisionale la Stazione Appaltante non ha il compito di indagare le
ragioni di convenienza che possono aver indotto l’unitario centro di imputazione ad articolare offerte in
parte diverse fra loro
“… è ius receptum in giurisprudenza, in ragione anche dell’esplicito contenuto precettivo di cui all’art.
80 comma 5 lettera m) del d. lgs. 50/21016, che “la sussistenza di una posizione di controllo societario
ai sensi dell’articolo 2359 Cod. civ., ovvero la sussistenza di una più generica “relazione, anche di fatto”
(secondo una formulazione comprensibilmente ampia) fra due concorrenti è condizione necessaria, ma
non anche sufficiente, perché si possa inferire il reciproco condizionamento fra le offerte formulate. A tal
fine (recependo un’indicazione fornita in modo netto dalla Corte di giustizia) è altresì necessario che venga
fornita adeguata prova circa il fatto “[che] la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili a un unico centro decisionale”” (Consiglio di Stato, V sezione, 4 gennaio 2018, n. 58). Si è
al riguardo precisato che “ciò che deve essere provato [...] è soltanto l’unicità del centro decisionale e non
anche la concreta idoneità ad alterare il libero gioco concorrenziale. Ciò, in quanto la riconducibilità di due
o più offerte a un unico centro decisionale costituisce ex se elemento idoneo a violare i generali principi in
tema di par condicio, segretezza e trasparenza delle offerte [...]” (Cons. Stato, V, 6 febbraio 2017, n. 496).
Ne discende che sulla stazione appaltante grava “il solo compito di individuare gli indici dell’esistenza di
un unico centro decisionale e non anche il compito di provare in concreto l’avvenuta alterazione del gioco
concorrenziale, ovvero il compito di indagare le ragioni di convenienza che possono aver indotto l’unitario
centro di imputazione ad articolare offerte in parte diverse fra loro” (Cons. Stato, V, 6 febbraio 2017, n.
496).”
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