Page 56 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Mediappalti Pareri & Sentenze
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 280 del 14 giugno 2022
PREC 78/2022/S
“La scelta del criterio del minor prezzo non è conforme alla normativa di settore laddove la legge di gara
lasci margini di discrezionalità ai concorrenti, consentendo di proporre soluzioni tecniche ad integrazione
di quanto contenuto nel capitolato speciale d’appalto, e quindi il servizio non presenti caratteristiche
standardizzate. La legge richiede comunque che la scelta del criterio del minor prezzo sia espressamente
e adeguatamente motivata”
“VISTA la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 18 dicembre 2018, n. 7131), che ha sottolineato che «il
criterio del prezzo più basso è adeguato quando l’oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia
caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in
grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto. In questo caso, la stazione appaltante, qualora
sia in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l’oggetto del contratto, può non avere
interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell’offerta, in quanto l’esecuzione del contratto secondo i
mezzi, le modalità ed i tempi previsti nella documentazione di gara è già di per sé in grado di soddisfare
nel modo migliore possibile l’esigenza dell’amministrazione. […] La giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III,
13 marzo 2018, n.1609) osserva quindi che nella legislazione vigente il criterio del prezzo più basso è
“circoscritto alle procedure per l’affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente
vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità
di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate”, nel qual caso “può prescindersi da una peculiare e
comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente
a priori dal committente nell’allegato tecnico»; nel caso di specie il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo non appare conforme alla normativa di settore in quanto il fatto che venga richiesto ai concorrenti
di proporre soluzioni tecniche, pur nel rispetto degli standard minimi prescritti, lascia supporre che vi siano
margini di discrezionalità e che quindi il servizio non abbia caratteristiche propriamente standardizzate. La
legge richiede che comunque la scelta del criterio del minor prezzo sia espressamente e adeguatamente
motivata.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 270 del 7 giugno 2022
PREC 65/2022/L
“Appalto pubblico – In genere – Criteri – Offerta economicamente più vantaggiosa –Offerta tecnica -
Valutazione – Contestazioni – Carenza di interesse - Prova di resistenza – Necessità”
“… anche nei giudizi afferenti la materia degli appalti pubblici, l’istante che contesti l’aggiudicazione della
gara in favore di altro operatore economico o l’errata valutazione della propria offerta, è tenuto a superare
la cd. prova di resistenza, consistente nel verificare che, in relazione alle specifiche censure dedotte,
l’accoglimento del ricorso sarebbe in grado di arrecargli una qualche utilità, giuridicamente apprezzabile.
Diversamente, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto inidoneo a
consentire il raggiungimento da parte del ricorrente del bene della vita cui esso aspira.”
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