Page 56 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
P. 56

Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 280 del 14 giugno 2022
                 PREC 78/2022/S

                 “La scelta del criterio del minor prezzo non è conforme alla normativa di settore laddove la legge di gara
                 lasci margini di discrezionalità ai concorrenti, consentendo di proporre soluzioni tecniche ad integrazione
                 di quanto  contenuto  nel  capitolato  speciale  d’appalto,  e  quindi il servizio non  presenti  caratteristiche
                 standardizzate. La legge richiede comunque che la scelta del criterio del minor prezzo sia espressamente
                 e adeguatamente motivata”


                 “VISTA la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 18 dicembre 2018, n. 7131), che ha sottolineato che «il
                 criterio del prezzo più basso è adeguato quando l’oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia
                 caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in
                 grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto. In questo caso, la stazione appaltante, qualora
                 sia in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l’oggetto del contratto, può non avere
                 interesse  a  valorizzare  gli  aspetti  qualitativi  dell’offerta,  in  quanto  l’esecuzione  del  contratto  secondo  i
                 mezzi, le modalità ed i tempi previsti nella documentazione di gara è già di per sé in grado di soddisfare
                 nel modo migliore possibile l’esigenza dell’amministrazione. […] La giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III,
                 13 marzo 2018, n.1609) osserva quindi che nella legislazione vigente il criterio del prezzo più basso è
                 “circoscritto alle procedure per l’affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente
                 vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità
                 di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate”, nel qual caso “può prescindersi da una peculiare e
                 comparativa  valutazione  della  qualità  dell’esecuzione,  in  quanto  questa  viene  fissata  inderogabilmente
                 a priori dal committente nell’allegato tecnico»; nel caso di specie il criterio di aggiudicazione del minor
                 prezzo non appare conforme alla normativa di settore in quanto il fatto che venga richiesto ai concorrenti
                 di proporre soluzioni tecniche, pur nel rispetto degli standard minimi prescritti, lascia supporre che vi siano
                 margini di discrezionalità e che quindi il servizio non abbia caratteristiche propriamente standardizzate. La
                 legge richiede che comunque la scelta del criterio del minor prezzo sia espressamente e adeguatamente
                 motivata.”




                 Autorità Nazionale Anticorruzione


                 DELIBERA N. 270 del 7 giugno 2022
                 PREC 65/2022/L

                 “Appalto  pubblico –  In  genere  –  Criteri  –  Offerta  economicamente  più  vantaggiosa  –Offerta  tecnica  -
                 Valutazione – Contestazioni – Carenza di interesse - Prova di resistenza – Necessità”

                 “… anche nei giudizi afferenti la materia degli appalti pubblici, l’istante che contesti l’aggiudicazione della
                 gara in favore di altro operatore economico o l’errata valutazione della propria offerta, è tenuto a superare
                 la  cd.  prova  di  resistenza,  consistente  nel  verificare  che,  in  relazione  alle  specifiche  censure  dedotte,
                 l’accoglimento del ricorso sarebbe in grado di arrecargli una qualche utilità, giuridicamente apprezzabile.
                 Diversamente, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto inidoneo a
                 consentire il raggiungimento da parte del ricorrente del bene della vita cui esso aspira.”







                                                             56
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61