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Il Punto Mediappalti
a un concorrente che non garantisca il minimo procedura a evidenza pubblica, le caratteristiche
prestabilito che vale a individuare l’essenza stessa minime stabilite nella documentazione di gara non
della res richiesta. devono intendersi come vincolanti nel quomodo,
ma soltanto quoad effectum, nel senso che le
Non costituisce eccezione all’assunto, la offerte sono ritenute rispettose della lex specialis
circostanza che la lex specialis non disponga laddove siano, comunque, capaci di conseguire il
espressamente la sanzione espulsiva per l’offerta fine ultimo dell’affidamento (Cons. Stato, IV, n.
che presenti caratteristiche difformi da quelle 4353 del 2021, cit.).
pretese, risolvendosi una simile difformità, in un
aliud pro alio che comporta, di per sé, l’esclusione Ne deriva, sul piano applicativo, che la stazione
dalla gara, anche in mancanza di un’apposita appaltante opera il giudizio di equivalenza sulle
comminatoria in tal senso . specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara non
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attenendosi a riscontri formalistici, bensì sulla base
Interessante pronuncia quella del Consiglio di criteri di conformità sostanziale delle soluzioni
di Stato, sez. V, 20.06.2022 n. 5027, il quale tecniche offerte; deve all’uopo registrarsi una
rammenta che: per consolidato orientamento conformità di tipo funzionale rispetto alle specifiche
giurisprudenziale, il principio di equivalenza di tecniche indicate dal bando: specifiche che, in
cui all’art. 68 del Codice dei contratti pubblici – questo modo, “vengono in pratica comunque
che attua l’art. 42 della direttiva 2014/24/UE e soddisfatte” (Cons. Stato, III, 2 settembre 2013,
permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, n. 4364; 29 marzo 2018, n. 2013).
rispondendo, da un lato, ai principi costituzionali
di imparzialità, buon andamento e libertà I limiti dell’applicazione del principio di equivalenza
d’iniziativa economica privata e, dall’altro, al individuati dalla giurisprudenza sono strettamente
principio di libera concorrenza, che vedono quale connessi alla sua ratio. Se, infatti, il principio è
corollario il favor partecipationis alle pubbliche diretto ad evitare che le norme obbligatorie, le
gare (Cons. Stato, V, 17 febbraio 2022, n.1186; omologazioni nazionali e le specifiche tecniche
III, 10 febbraio 2022, n. 1006) – è finalizzato possano essere artatamente utilizzate per operare
a evitare che un’irragionevole limitazione del indebite esclusioni dalla gare pubbliche, fondate
confronto competitivo fra gli operatori economici sul pretesto di una non perfetta corrispondenza
precluda l’ammissibilità di offerte aventi oggetto delle soluzioni tecniche offerte con quelle
sostanzialmente corrispondente a quello richiesto richieste, ne viene come diretta conseguenza
e tuttavia formalmente privo della specifica che esso, quale misura diretta ad assicurare che
prescritta (Cons. Stato, III, 7 gennaio 2022, n. 65; la valutazione della congruità tecnica dell’offerta
IV, 7 giugno 2021, n. 4353). non si risolva in una verifica formalistica ma
consista nell’apprezzamento della sua conformità
In altri termini, il principio di equivalenza sostanziale alle specifiche tecniche inserite nella lex
presuppone la corrispondenza delle prestazioni del specialis, non possa essere invocato per ammettere
prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche offerte tecnicamente inappropriate (Cons. Stato,
tecniche indicate dalla stazione appaltante (Cons. III, 2 marzo 2018 n. 1316) o che comprendano
Stato, III, 7 luglio 2021, n. 5169; 22 novembre soluzioni che, sul piano oggettivo funzionale
2017, n. 5426), quale “conformità sostanziale” con e strutturale, non rispettino le caratteristiche
le specifiche tecniche, nella misura in cui queste tecniche obbligatorie, configurandosi come un
vengano nella sostanza soddisfatte (Cons. Stato, V, aliud pro alio (Cons. Stato, III, 9 febbraio 2021,
25 marzo 2020, n. 2093): quindi, nell’ambito di una n. 1225/2021; V 25 luglio 2019, n. 5258; III, 28
3. Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige Bolzano 3 maggio 2022 n. 127 –
il principio dell’esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di espressa
comminatoria di estromissione della procedura selettiva, non può che valere nei casi in cui la disciplina di
gara prevede qualità del prodotto che con assoluta certezza si qualifichino con caratteristiche minime, vuoi
perché espressamente definite come tali nella disciplina stessa, vuoi perché la descrizione che se ne fa
nella disciplina di gara è tale da farle emergere come qualità essenziali della prestazione richiesta.
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