Page 48 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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                 a valutazione autonoma, stante l’esistenza del c.d.   1. Le caratteristiche dell’offerta e i
                 fumus di anomalia .                                    risvolti in termini di anomalia
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                 Se  tutto  ciò  rappresenta  la  considerazione  di   Dato per assunto che l’offerta nel suo complesso
                 partenza,  non  ci  resta  che  iniziare ad  allargare   non possa derogare alle caratteristiche essenziali
                 lo  sguardo  all’analisi  specifica  delle  offerte e  alle   e  indefettibili  (ossia  i  requisiti  minimi)  delle
                 caratteristiche  delle stesse,  salvo  poi accorgerci   prestazioni o del bene previste dalla lex specialis
                 che l’indagine dell’anomalia dell’offerta declina in   della gara e che ciò costituisca una condizione di
                 diverse  fattispecie  e  molteplici  aspetti,  ed  esige   partecipazione alla procedura selettiva, perché non
                 tante considerazioni.                          è  ammissibile  che  il contratto  venga  aggiudicato




                 utilmente collocatisi in graduatoria mossi dall’unica finalità, una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti
                 delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, di incidere direttamente su quest’ultima
                 traendone vantaggio” (Cons. Stato, V, 30 luglio 2018, n. 4664).
                 Il criterio di cui trattasi – espressione, tra l’altro, del principio di conservazione degli atti giuridici – nel corso
                 del tempo è stato via via precisato, quanto a presupposti ed ambito applicativo, nella sua reale portata,
                 tanto più in seguito all’entrata in vigore dell’art. 120, commi 2-bis e 6-bis Cod. proc. amm., comportanti
                 l’onere di immediata impugnazione delle ammissioni o delle esclusioni dalla gara.
                 Muovendo da un tal ordine di cose, la giurisprudenza ha quindi potuto precisare l’autonomia e la specificità
                 della fase di ammissione ed esclusione, le quali – tanto più in aggiunta alla previsione di un apposito rito
                 accelerato  –  ostavano  alla  configurazione,  già  in  tale  contesto,  di  una  qualsiasi  “cristallizzazione  delle
                 medie”, dal momento che l’eventuale accoglimento delle impugnazioni, “in una fase della gara nella quale
                 l’ammissione non si è ancora stabilizzata per essere ancora sub iudice, non può non retroagire, una volta
                 accolta, al momento della illegittima ammissione, tempestivamente impugnata, in quanto, diversamente
                 ritenendo,  la  stabilizzazione  della  soglia sarebbe  “sterilizzata”  da  ogni  eventuale  illegittimità  di una
                 ammissione o esclusione tempestivamente contestata” (Cons. Stato, III, 27 aprile 2018, n. 2579).
                 Invero, una volta preso atto che l’art. 95, comma 15 cit. individua, quale momento idoneo a “cristallizzare”
                 le offerte, la definizione in sede amministrativa della “fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione
                 delle offerte”, deve logicamente riconoscersi che la fase in questione non può ritenersi conclusa “almeno
                 finché non sia spirato il termine per impugnare le ammissioni e le esclusioni” e, comunque, “finché la
                 stessa stazione appaltante non possa esercitare il proprio potere di intervento di autotutela ed escludere
                 ‘un operatore economico in qualunque momento della procedura’ (art. 80, comma 6, del d. lgs. n. 50 del
                 2016) e, quindi, sino all’aggiudicazione (esclusa, quindi, l’ipotesi di risoluzione “pubblicistica” di cui all’art.
                 108, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016, successiva alla stipula del contratto)” (così Cons. Stato, III, 27
                 aprile 2018, n. 2579).
                 Ne consegue, altrettanto logicamente, che le variazioni intervenute nella platea dei concorrenti per effetto
                 della riammissione in gara di soggetti in precedenza illegittimamente esclusi, attengono ancora alla fase di
                 ammissione e/o esclusione delle offerte (contestualmente alla proposta di aggiudicazione) – in quello stadio
                 non ancora conclusa – ossia ad una fase che l’art. 95 comma 15 ancora non sottopone all’applicazione del
                 principio di invarianza (in termini, Cons. Stato, V, 2 settembre 2019, n. 6013; da ultimo, Cons. Stato, V,
                 10 marzo 2021, n. 2047).
                 Del resto, la ratio perseguita dall’art. 95 comma 15 cit. riposa “nell’esigenza di impedire impugnazioni
                 di carattere strumentale, in cui il conseguimento dell’aggiudicazione è ottenibile non già per la portata
                 delle censure dedotte contro gli atti di gara e per la posizione in graduatoria della ricorrente, ma solo
                 avvalendosi  degli automatismi  insiti  nella  determinazione  automatica  della soglia di anomalia”  (Cons.
                 Stato, V, 12 febbraio 2020, n. 1117; V, 23 novembre 2020, n. 7332); invero, proprio il riferimento testuale
                 dell’art. 95 comma 15 cit. alla fase di regolarizzazione conferma la possibilità, per l’amministrazione, di
                 eventualmente regolarizzare – prima di procedere all’aggiudicazione della gara – eventuali offerte affette
                 da mere irregolarità non invalidanti (per tali suscettibili di essere sanate: ex multis, Cons. Stato, V, 22
                 gennaio 2021, n. 683).
                 2. Concetto ormai datato in giurisprudenza, si veda in tal senso TAR Sardegna, sez. I, sentenza n. 691/14
                 “La verifica facoltativa di anomalia, prevista dall’art. 86, comma 3, Codice dei contratti pubblici (d.lgs n.
                 163/2006), deve fondarsi su di un fumus, un sospetto di anomalia, correlato ad elementi specifici. Quindi,
                 la  verifica  facoltativa  deve  essere  motivata,  al  fine  di  evitare  arbitrii  ed  abusi  da  parte  delle  stazioni
                 appaltanti, oltre che per ragioni di economia dei mezzi giuridici”.

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