Page 57 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 267 del 7 giugno 2022
PREC 64/2022/S/PB
“Appalto pubblico – Servizi di ingegneria e architettura – Scelta del contraente – Congruità dell’importo a
base d’asta – Compenso per spese e oneri accessori – Modalità di determinazione dell’importo forfettario
– Discrezionalità della valutazione tecnica – Limiti del sindacato – Legittimità”
“L’art. 24, comma 8 del Codice non sancisce l’obbligo inderogabile per le stazioni appaltanti di trasporre
negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma lascia loro un ragionevole margine di
discrezionalità, purché puntualmente motivato, nello stabilire il corrispettivo a base di gara;
corrispettivo che, per quanto riguarda le spese e gli oneri accessori di cui all’art. 5 del DM 17 giugno
2016, deve essere individuato forfettariamente con il solo limite del divieto di superare gli importi massimi
determinati in base a specifiche soglie percentuali commisurate all’importo delle opere.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 237 dell’11 maggio 2022
PREC 59/2022/L-PB
Alla luce delle modalità di svolgimento delle gare telematiche la presunta mancata comunicazione dello
spostamento della seduta pubblica non costituisce una violazione del principio di pubblicità in materia di
contratti pubblici
“La modalità telematica di svolgimento della gara, con caricamento della documentazione su piattaforma
informatica messa a disposizione dei concorrenti, consente di tracciare in maniera incontrovertibile i
flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un’immediata e diretta verifica della data di
confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica.
Si tratta di una modalità idonea a garantire la trasparenza, anche in assenza di seduta pubblica.
Il principio di pubblicità delle sedute deve essere infatti rapportato non ai canoni storici che hanno guidato
l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica
ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la
piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle
offerte.”
“… la stessa giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’applicazione del principio di pubblicità, quale
diretto corollario del principio di trasparenza – come momento indefettibile e qualificante delle procedure
di evidenza pubblica – vada declinato alla luce delle modalità di svolgimento delle gara telematiche, nella
quali è a monte insita la garanzia di tracciabilità, al punto che le stesse non richiederebbero, a rigore, una
seduta “pubblica” per l’apertura delle offerte.”
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