Page 57 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 267 del 7 giugno 2022
                 PREC 64/2022/S/PB

                 “Appalto pubblico – Servizi di ingegneria e architettura – Scelta del contraente – Congruità dell’importo a
                 base d’asta – Compenso per spese e oneri accessori – Modalità di determinazione dell’importo forfettario
                 – Discrezionalità della valutazione tecnica – Limiti del sindacato – Legittimità”

                 “L’art. 24, comma 8 del Codice non sancisce l’obbligo inderogabile per le stazioni appaltanti di trasporre
                 negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma lascia loro un ragionevole margine di
                 discrezionalità, purché puntualmente motivato, nello stabilire il corrispettivo a base di gara;
                 corrispettivo  che,  per  quanto  riguarda  le  spese  e  gli  oneri  accessori  di  cui  all’art.  5  del  DM  17  giugno
                 2016, deve essere individuato forfettariamente con il solo limite del divieto di superare gli importi massimi
                 determinati in base a specifiche soglie percentuali commisurate all’importo delle opere.”




                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 237 dell’11 maggio 2022
                 PREC 59/2022/L-PB

                 Alla luce delle modalità di svolgimento delle gare telematiche la presunta mancata comunicazione dello
                 spostamento della seduta pubblica non costituisce una violazione del principio di pubblicità in materia di
                 contratti pubblici


                 “La modalità telematica di svolgimento della gara, con caricamento della documentazione su piattaforma
                 informatica  messa  a  disposizione dei concorrenti,  consente  di tracciare  in maniera  incontrovertibile i
                 flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un’immediata e diretta verifica della data di
                 confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica.
                 Si tratta di una modalità idonea a garantire la trasparenza, anche in assenza di seduta pubblica.
                 Il principio di pubblicità delle sedute deve essere infatti rapportato non ai canoni storici che hanno guidato
                 l’applicazione  dello  stesso,  quanto  piuttosto  alle  peculiarità  e  specificità  che  l’evoluzione  tecnologica
                 ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la
                 piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle
                 offerte.”

                 “… la stessa giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’applicazione del principio di pubblicità, quale
                 diretto corollario del principio di trasparenza – come momento indefettibile e qualificante delle procedure
                 di evidenza pubblica – vada declinato alla luce delle modalità di svolgimento delle gara telematiche, nella
                 quali è a monte insita la garanzia di tracciabilità, al punto che le stesse non richiederebbero, a rigore, una
                 seduta “pubblica” per l’apertura delle offerte.”














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