Page 51 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 potenzialmente contrapposte, da un lato i principi   Come ogni diritto di rango costituzionale, tuttavia,
                 di buon andamento della pubblica amministrazione   anche quello sin qui tratteggiato incontra un limite
                 e  tutela  del lavoro   (artt.  97,  4,  35  e  36  Cost.)   estremo ed invalicabile, e cioè l’esigenza di evitare
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                 e  dall’altro lato la libertà di iniziativa  economica   che  esso  sconfini  abusivamente  nella  lesione
                 dell’imprenditore (art. 41 Cost.).             del  principio di  buon  andamento  della  pubblica
                 In virtù di ciò vi sono elementi di indagine che il   amministrazione (art. 97 Cost.) e nel pregiudizio
                 Giudice tende a verificare in sede valutativa, essi   dei diritti sociali costituzionalmente tutelati (artt.
                 sono:                                          4, 35 e 36 Cost.).

                 (a) l’applicazione della clausola sociale inserita nel   Tali opposti principi costituzionali prevalgono infatti
                    bando di gara (cfr. ex multis Consiglio di Stato   sulla libertà di auto-organizzazione imprenditoriale
                    10 giugno 2019 n. 3885);                    (legittimando  quindi  un  sindacato  della  stazione
                 (b)  la  scelta  imprenditoriale  di  adottare  uno   appaltante  sull’organizzazione  del lavoro  del
                    specifico  contratto  collettivo  piuttosto  che  un   concorrente)  ogniqualvolta  le  concrete  modalità
                    altro (cfr. ex multis Consiglio di Stato 13 ottobre   di svolgimento del servizio oggetto di affidamento
                    2015 n. 4699);                              pubblico, così come analiticamente declinate nella
                 (c) la scelta  imprenditoriale  di adottare  contratti   lex  specialis  di  gara,  appaiono  evidentemente
                    di lavoro a causa mista lavoro/formazione (cfr.   inconciliabili con la specifica matrice organizzativa
                    ex  multis  Consiglio  di  Stato  18  gennaio  2016   impressa dal singolo concorrente alla propria forza
                    n. 143);                                    lavoro.
                 (d) la correttezza dell’inquadramento professionale
                    della forza lavoro assunta con contratti di lavoro   Ciò senza dimenticare che la scelta imprenditoriale
                    dipendente (cfr. ex multis Consiglio di Stato 15   di adottare un particolare tipo di contratto di lavoro
                    novembre 2021 n. 7596);                     (oggettivamente inconciliabile con la lex specialis)
                 (e) gli scostamenti del costo del lavoro rispetto ai   può  talvolta  consentire  al  singolo  concorrente  di
                    parametri  medi  delle  tabelle  ministeriali;  (f)   eludere  i maggiori  costi retributivi,  contributivi e
                    la  correttezza  della  qualificazione  autonoma   fiscali che sono invece sottesi al diverso modello
                    o  libero-professionale  dei  rapporti  di  lavoro   contrattuale  reso  necessario  dalle  specifiche
                    dichiarati dal singolo concorrente (cfr. Consiglio   tecniche di gara, così realizzando non soltanto un
                    di Stato 25 marzo 2019 n. 1979, TAR Puglia-  pregiudizio all’interesse  pubblico della  stazione
                    Lecce 2 novembre 2021 n. 1584, TAR Sardegna   appaltante, ma anche una forma di “dumping” ad
                    5  febbraio  2019  n.  94,  TAR  Lazio,  Sezione   un tempo lesiva del leale gioco concorrenziale e dei
                    Terza, 25 febbraio 2015 n. 3294).           diritti sociali.

                 Ciò  che  unisce  questi  orientamenti  può  essere   Con riferimento al caso di specie, la giurisprudenza
                 sinteticamente   compendiato    nell’assoluta  amministrativa  ritiene  che  il costo  del  lavoro
                 centralità della libertà di iniziativa  economica   autonomo non è sottratto al controllo di anomalia
                 dell’imprenditore  (intesa  soprattutto  nella  sua   e  che,  soltanto laddove  manchi un  parametro
                 accezione euro-unitaria di libertà di concorrenza),   normativo di congruità direttamente applicabile al
                 nel senso cioè che la stazione appaltante non può   rapporto  di  lavoro  autonomo  oggetto  di  verifica,
                 mai imporre al concorrente un particolare modello   la stazione appaltante può prendere a riferimento
                 di organizzazione del lavoro, quale che sia il modo   (sempre  in chiave  orientativa  e  non  rigidamente
                 con  cui tale  imposizione viene  esercitata  (ad   vincolante) la contrattazione collettiva applicabile
                 esempio attraverso la prescrizione di un particolare   ai rapporti di lavoro subordinato aventi ad oggetto
                 tipo di contratto di lavoro o di CCNL o del livello di   mansioni  analoghe.  Ciò  ovviamente  previa
                 inquadramento).                                sterilizzazione  degli  effetti  del  diverso  regime





                 5. La tematica entra prepotentemente in ballo se consideriamo gli obblighi gravanti sui concorrenti in sede
                 di gara, derivanti dall’art. 95 co. 10 del d.lgs. 50/2016 e le verifiche di congruità strettamente connesse
                 al costo del lavoro e dei presidi di sicurezza, giusta previsione dell’art. 97 co. 5 lett. c) e d) del d.lgs.
                 50/20106.

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