Page 58 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Mediappalti A. D. R.
A Domanda
Rispondiamo A. D.
R. 2 Qual è la sorte del contratto
d’appalto a seguito dell’annullamento
dell’aggiudicazione?
Nella materia dei contratti pubblici, l’illegittimità
dell’azione amministrativa, che si sia risolta
nell’annullamento dell’aggiudicazione, prospetta,
alla stregua dell’art. 124 c.p.a., un’articolata
struttura rimediale rimessa, in base all’ordinario
canone dispositivo, alla domanda di parte. In
particolare – contestualmente all’impugnazione,
a mezzo di “azione di annullamento” (art. 29
cod. proc. amm.), ad esito prospetticamente
demolitorio, dei “provvedimenti concernenti le
procedure di affidamento” (art. 119, comma 1
lettera a) e 120 cod. proc. amm.) – è rimessa
all’impresa pregiudicata l’opzione: a) per
una “tutela in forma specifica”, a carattere
integralmente satisfattorio, affidata alla domanda,
di conseguire l’aggiudicazione e il contratto (art.
124, comma 1, prima parte), il cui accoglimento:
a1) postula, in negativo, la sterilizzazione ope
1 Come deve intendersi il subentro judicis, in termini di “dichiarazione di inefficacia”,
del contratto eventualmente già stipulato inter
alios (essendo, per ovvie ragioni, preclusa
nel contratto ai sensi dell’art. 122
un’ulteriore attribuzione dell’unitario bene della
c.p.a.?
vita gestito dalla procedura ad evidenza pubblica);
a2) richiede, in positivo, un apprezzamento di
Come si è avuto modo di chiarire in giurisprudenza, spettanza in termini di diritto al contratto, con
siffatto “subentro” non va inteso in senso la certezza che, in assenza del comportamento
strettamente lessicale come successione nel illegittimo serbato dalla stazione appaltante, il
contratto in essere con l’originaria aggiudicataria ricorrente si sarebbe senz’altro aggiudicato la
(tanto è vero che questo va dichiarato inefficace commessa. b) per un “risarcimento del danno
e perciò resta definitivamente caducato, con la per equivalente” (art. 124, comma 1, seconda
decorrenza che il giudice fissa ex art. 122 Cod. parte) e ciò: b1) sia nel caso in cui il giudice abbia
proc. amm.); piuttosto esso sta ad indicare la riscontrato l’assenza dei presupposti per la tutela
situazione alternativa al rinnovo della gara (tanto specifica (e, in particolare, non abbia ravvisato, ai
è vero che presuppone l’accertamento che “il sensi degli artt. 121, comma 1 e 122 cod. proc.
vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo amm., i presupposti per dichiarare inefficace il
di rinnovare la gara” ex art. 122 Cod. proc. contrato stipulato ovvero, sotto distinto profilo,
amm.). Si tratta cioè di situazione che consente non abbia elementi sufficienti a formulare un
di consolidare la procedura di gara, prevedendo a obiettivo giudizio di spettanza); b2) sia nel caso
favore del nuovo aggiudicatario “la possibilità di in cui la parte abbia ritenuto di non formalizzare
subentrare nel contratto”, in modo da sostituirsi la domanda di aggiudicazione (né si sia resa
all’originario vincitore della gara nella posizione di comunque “disponibile a subentrare nel contratto”,
parte contraente con la stazione appaltante per anche in corso di esecuzione), nel qual caso la
l’esecuzione della prestazione indicata nell’offerta “condotta processuale” va anche apprezzata in
(cfr. Cons. Stato, V, 26 gennaio 2021, n. 786 e i termini concausali (cfr. art. 124, comma 2, in
precedenti ivi indicati). relazione al richiamato art. 1227 cod. civ.).
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