Page 47 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Il Punto Mediappalti
L’anomalia dell’offerta – analisi delle
questioni di rilievo, tra pratica operativa
e giurisprudenza
IL
PUN
di Giuseppe Croce TO
Partiamo da un assunto ineludibile. A valle Questa diligente attività di analisi, prodromica
dell’indagine sulla bontà dell’offerta presentata dal all’aggiudicazione, ricade sotto l’ombra dell’art. 97
concorrente primo graduato, vi è necessariamente d.lgs. 50/2016, sia essa collegata a “puro calcolo
da parte della stazione appaltante, l’analisi di matematico” (offerte matematicamente anomale
congruità complessiva della proposta presentata, in ambito di selezione con criterio dell’offerta
sia in termini di puro costo, sia (talvolta) in termini economicamente più vantaggiosa, ovvero di
di bilanciamento e rapporto tra qualità e prezzo. aggiudicazione al minor prezzo) , sia essa collegata
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1. Si ricorda a tal proposito che sul punto, si apre una parentesi Giurisprudenziale non di secondaria
importanza, attinente le previsioni del comma 15 dell’art. 97 d.lgs. 50/2016, si richiama sul punto la
recentissima sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 23.05.2022 n. 4056 in tema di cristallizzazione della
soglia. Al riguardo, va confermato il principio – dal quale non v’è evidente ragione di discostarsi, nel caso
di specie – secondo cui “la c.d. cristallizzazione della soglia d’anomalia, che trasposta sul piano pratico si
traduce nell’impossibilità ex post d’individuare – per effetto di sopravvenienze maturate successivamente
alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte – una nuova soglia di anomalia mediante
il ricalcolo delle offerte, non è ex se preclusiva della possibilità di rimettere in discussione gli esiti della
procedura di gara”.
Diversamente argomentando, il “fatto compiuto” derivante dalla determinazione delle medie, laddove
a monte di questa si sia consumata un’illegittimità che abbia avuto rilievo decisivo in tale operazione
aritmetica, assumerebbe un ruolo dirimente in grado di frustrare i principi che conformano l’azione
amministrativa e, prima ancora, di sovvertite la gerarchia assiologica dei valori ad essi sottesi (in termini,
Cons. Stato, V, 13 febbraio 2017, n. 590; V, 16 marzo 2016, n. 1052).
Va ricordato, in proposito (ex multis, Cons. Stato, V, 2 settembre 2019, n. 6013), che il principio di
invarianza su cui si verte è stato introdotto con l’art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 e quindi
riprodotto nel vigente Codice dei contratti pubblici, all’art. 95, comma 15, per evitare che le variazioni
sulle ammissioni/esclusioni dalle gare, ancorché accertate giurisdizionalmente, sortissero effetti in punto
di determinazione delle medie e delle soglie di anomalia, da ritenersi ormai cristallizzate – alla luce di un
consolidato orientamento giurisprudenziale – al momento dell’aggiudicazione.
Tale regola risponde all’esigenza di sterilizzare (ex multis, Cons. Stato, III, 22 febbraio 2017, n. 841)
l’alterazione della trasparenza e della correttezza del confronto concorrenziale, potenzialmente correlata
alla partecipazione di fatto di un concorrente solo successivamente estromesso della gara, rendendo
irrilevante “la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non
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