Page 47 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Il Punto                                                                             Mediappalti






                 L’anomalia dell’offerta – analisi delle

                 questioni di rilievo, tra pratica operativa

                 e giurisprudenza


                                                                                               IL
                                                                                            PUN
                 di Giuseppe Croce                                                          TO



















                 Partiamo  da  un  assunto  ineludibile.  A  valle   Questa  diligente  attività  di analisi,  prodromica
                 dell’indagine sulla bontà dell’offerta presentata dal   all’aggiudicazione, ricade sotto l’ombra dell’art. 97
                 concorrente primo graduato, vi è necessariamente   d.lgs. 50/2016, sia essa collegata a “puro calcolo
                 da  parte  della  stazione  appaltante,  l’analisi di   matematico”  (offerte  matematicamente  anomale
                 congruità  complessiva  della proposta  presentata,   in  ambito  di  selezione  con  criterio  dell’offerta
                 sia in termini di puro costo, sia (talvolta) in termini   economicamente  più  vantaggiosa,  ovvero  di
                 di bilanciamento e rapporto tra qualità e prezzo.   aggiudicazione al minor prezzo) , sia essa collegata
                                                                                           1


                 1.  Si  ricorda  a  tal  proposito  che  sul  punto,  si  apre  una  parentesi  Giurisprudenziale non  di secondaria
                 importanza,  attinente  le  previsioni  del  comma  15  dell’art.  97  d.lgs.  50/2016,  si  richiama  sul  punto  la
                 recentissima sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 23.05.2022 n. 4056 in tema di cristallizzazione della
                 soglia. Al riguardo, va confermato il principio – dal quale non v’è evidente ragione di discostarsi, nel caso
                 di specie – secondo cui “la c.d. cristallizzazione della soglia d’anomalia, che trasposta sul piano pratico si
                 traduce nell’impossibilità ex post d’individuare – per effetto di sopravvenienze maturate successivamente
                 alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte – una nuova soglia di anomalia mediante
                 il ricalcolo delle offerte, non è ex se preclusiva della possibilità di rimettere in discussione gli esiti della
                 procedura di gara”.
                 Diversamente  argomentando,  il  “fatto  compiuto”  derivante  dalla  determinazione  delle  medie,  laddove
                 a  monte  di  questa  si  sia  consumata  un’illegittimità  che  abbia  avuto  rilievo  decisivo  in  tale  operazione
                 aritmetica,  assumerebbe  un  ruolo  dirimente  in  grado  di  frustrare  i  principi  che  conformano  l’azione
                 amministrativa e, prima ancora, di sovvertite la gerarchia assiologica dei valori ad essi sottesi (in termini,
                 Cons. Stato, V, 13 febbraio 2017, n. 590; V, 16 marzo 2016, n. 1052).
                 Va  ricordato,  in  proposito  (ex  multis,  Cons.  Stato,  V,  2  settembre  2019,  n.  6013),  che  il  principio  di
                 invarianza su cui si verte è stato introdotto con l’art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 e quindi
                 riprodotto nel vigente Codice dei contratti pubblici, all’art. 95, comma 15, per evitare che le variazioni
                 sulle ammissioni/esclusioni dalle gare, ancorché accertate giurisdizionalmente, sortissero effetti in punto
                 di determinazione delle medie e delle soglie di anomalia, da ritenersi ormai cristallizzate – alla luce di un
                 consolidato orientamento giurisprudenziale – al momento dell’aggiudicazione.
                 Tale  regola  risponde  all’esigenza  di  sterilizzare  (ex  multis,  Cons.  Stato,  III,  22  febbraio  2017,  n.  841)
                 l’alterazione della trasparenza e della correttezza del confronto concorrenziale, potenzialmente correlata
                 alla  partecipazione  di  fatto  di  un  concorrente  solo  successivamente  estromesso  della  gara,  rendendo
                 irrilevante “la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non

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