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Mediappalti Il Punto
giuridicamente il rapporto; occorre, in altre parole,
operare un giudizio di “prevalenza sostanziale”,
per certi versi analogo a quello previsto in materia
di appalti pubblici dall’art. 169, comma 8, del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 … ciò posto, nel caso
specifico la descritta valutazione “in concreto”
conduce a considerare senz’altro preponderante
la “componente servizio pubblico”, in quanto:
– gli atti regolatori del rapporto, con particolare
riferimento al Capitolato speciale di gara (cfr. doc.
5 prodotto dalla difesa della ricorrente), prevedono
a carico del concessionario molteplici e significative
prestazioni eterogenee rispetto alla mera gestione
del bene; … – nel Capitolato di gara campeggia,
quale generale obiettivo perseguito dal Comune,
quello di valorizzare, attraverso le diverse attività
affidate al gestore della struttura, lo sport equestre
e, ancora più in generale, la vocazione turistica
del territorio; …L’esame degli atti che regolano
il rapporto contrattuale evidenzia, dunque, la
previsione di significative e variegate prestazioni
a carico del concessionario, nonché l’attenzione
specificamente rivolta dal Comune, quale ratio di
fondo dell’intero affidamento, a obiettivi di carattere
generale e tutto ciò conferma la prevalenza della
“componente pubblico servizio”, sotto il profilo
funzionale e del tipo di interessi pubblici coinvolti,
rispetto alla “componente bene pubblico”.”
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