Page 45 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Il Punto Mediappalti
dell’Autorità, di senso opposto. Infatti, la stessa di servizi il rapporto con cui è stato affidato da
ANAC, con deliberazione n.1300/2016, ha ritenuto una Azienda sanitaria ad un privato la gestione
che la concessione di un impianto sportivo debba di un servizio bar e ristorazione all’interno di un
essere inquadrata nell’ambito delle concessioni complesso ospedaliero, in quanto sussistono
di servizi, “trattandosi di contratto a titolo entrambi i requisiti contenutistici: il servizio di
oneroso in cui il corrispettivo del concessionario è gestione del bar interno è reso ad un pubblico
rappresentato dal profitto derivante dalla gestione di utenti del presidio ospedaliero, ed il rischio di
dei servizi”. gestione del servizio ricade sull’aggiudicatario, che
non è dunque remunerato dall’Amministrazione,
In questo caso, l’assenza di opere realizzate ma si rifà sugli utenti. Né può indurre ad
dal concessionario e destinate alla fruizione una diversa soluzione la circostanza che, in
dell’impianto e, parimenti, l’assenza di un vero correlazione anche con l’affidamento in uso di locali
e proprio “rischio operativo” trasferito in capo dell’Azienda ospedaliera, sia previsto dal bando di
al concessionario stesso, non hanno impedito gara il versamento, da parte del concessionario,
all’Autorità di qualificare la concessione in esame di un canone annuo, come pure l’obbligo dello
come “concessione di servizi”. stesso di svolgere i lavori di predisposizione e di
adeguamento funzionale dei locali. Poiché l’attività
Una diversa visione, invece, si registra nella economica esercitata per erogare prestazioni
sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, del volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti
20 gennaio 2020, n. 45, in un caso assai affine a indispensabili in un determinato contesto sociale
quelli sopra descritti: si tratta di un bar all’interno costituisce un pubblico servizio, nel caso di specie
di un ospedale. vista la natura mista del rapporto risultavano
applicabili alla procedura per l’affidamento le
Proprio in materia di distinzione fra concessione regole della concessione di servizi ovvero di altro
di beni pubblici e di servizi, il Tribunale di modulo procedimentale che tenesse nella debita
merito afferma: “Il contratto di cui è questione, considerazione, sul piano dinamico, lo svolgimento
che per espressa qualificazione del capitolato dell’attività» (cfr., ex aliis, T.A.R. Molise, n. 26 del
tecnico ha ad oggetto il “servizio di gestione bar, 2010).” (TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II,
somministrazione di alimenti e bevande, la vendita 10 gennaio 2018, n. 18)”.
di alimenti (…) la rivendita di giornali, quotidiani”,
è specificamente e dettagliatamente normato Più neutra e concentrata sulla struttura del contratto
dalla lex specialis con la previsione di precisi e (a discapito del tema della prevalenza dei servizi o
specifici obblighi posti in capo al concessionario, dei beni pubblici) è la tesi del TAR Sardegna (Sez.
al fine di conformarne l’attività a precise regole I, sentenza 18 giugno 2019, n. 547), chiamato
di efficienza, continuità e qualità, che travalicano ad esaminare la fattispecie dell’utilizzo, da parte
la mera gestione del bene pubblico e connotano il di terzi, di un immobile di proprietà comunale con
rapporto in termini di servizio.” vincolo di destinazione ad uso “asilo nido”.
In questo caso, però, il TAR perviene a tale Il Tribunale di merito, sul punto, precisa che:
determinazione proprio valorizzando il principio di “la sola appartenenza del bene al patrimonio
prevalenza dei servizi, rispetto al bene pubblico cui indisponibile non qualifica di per sé la concessione
accedono – ravvisando anche, nel caso di specie, in termini di “concessione di beni”, essendo un
che il concessionario si era assunto una sorta di simile automatismo certamente da escludere
“rischio operativo”. Afferma, infatti, il TAR “ormai la tutte le volte in cui, la natura pubblicistica del
giurisprudenza (sia quella amministrativa sia quella bene trovi fondamento nella sua strumentalità
della Corte di cassazione) abbia pacificamente allo svolgimento di un servizio pubblico, secondo
qualificato come concessione di servizi il rapporto il criterio teleologico di cui all’art. 826, comma 2,
con cui una p.a. affida ad un privato la gestione c.c., giacché tale schema implica, per sua natura,
di un servizio bar e ristorazione all’interno di un una “coesistenza” tra natura pubblica del bene
complesso immobiliare di proprietà demaniale. e funzione pubblica del servizio cui è destinato;
Su tale piano è stato, infatti, ormai chiarito, con in questi casi, dunque, compete all’interprete
principi validi anche per la vicenda per cui è causa, individuare, tra i due profili, quello in concreto
che, ad esempio, «va qualificato come concessione prevalente e, come tale, capace di qualificare
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