Page 43 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 -  senza  la  certezza  di poter  recuperare  gli   costi (o  compensando  le  maggiori tempistiche  di
                 investimenti  e,  pertanto,  deve  affidarsi  ad  una   realizzazione) che  venivano  in  evidenza  in  corso
                 attenta programmazione che si esplicita nel Piano   di attività.
                 Economico e Finanziario.
                 Alla  base  di  una  concessione,  quindi,  deve   Ebbene,  secondo  il Consiglio di Stato  “nessuna
                 esserci  ex  ante  una  ben  calibrata  distribuzione   di  tali  condizioni  è  ravvisabile  nella  fattispecie
                 dell’alea   contrattuale,   con   l’assunzione   –   in esame” e,  in particolare,  ai concorrenti  non
                 come  detto  -  del  rischio operativo  in  capo  al   era  richiesta  alcuna  predisposizione di piani
                 concessionario,  ma  controbilanciata  da  un  economico-finanziari,  né  alcuna  valutazione  ex
                 documento  di programmazione  che  tracci  le   ante sull’allocazione dei rischi.
                 linee guida per  la sostenibilità  a medio e lungo
                 termine  dell’operazione,  con  l’obiettivo  di  Più semplicemente, come ricorda anche l’art. 164,
                 garantire  l’ammortamento  dell’investimento  ed  il   comma 1 del codice dei Contratti Pubblici “In ogni
                 rimborso degli oneri finanziari (oltre, ovviamente,   caso,  le disposizioni  della presente  Parte  [cioè,
                 all’auspicato attivo).                         le  disposizioni  inerenti  alle  concessioni]  non  si
                                                                applicano ai provvedimenti, comunque denominati,
                 La declinazione dei rischi propri del concessionario   con  cui  le  amministrazioni aggiudicatrici,  a
                 è evidenziata nell’art. 3 e nell’art. 180 del Codice   richiesta di un operatore economico, autorizzano,
                 di Contratti pubblici  ed  è  da  intendersi  come   stabilendone le modalità e le condizioni, l’esercizio
                 tassativa; tuttavia, trattandosi di una elencazione   di  un’attività  economica  che  può  svolgersi  anche
                 “per concetti”, più che “per elementi”, il concedente   mediante l’utilizzo di impianti o altri beni immobili
                 ed il concessionario possono specificarne la portata   pubblici.”.
                 concreta,  nelle  regolamentazioni  delle  singole
                 concessioni attraverso il “contratto di partenariato   E nel caso  di  specie,  si è  trattato  proprio  di
                 pubblico – privato “(art. 3, comma 1, lett.  eee)   questo:  l’utilizzo  di  un  bene  pubblico  a  scopo
                 del Codice.                                    imprenditoriale; con l’alea comunemente connessa
                 In mancanza di u                               a  tutte  le  iniziative  imprenditoriali  e  senza  alcun
                 na  corretta  allocazione  dei  rischi,  infatti,  la   investimento o “rischio” aggiuntivo.
                 concessione  rischia  il  default  e  ciò  comporta  di
                 conseguenza una situazione di criticità che riverbera   Dunque,  non  una  concessione,  in  particolare
                 i suoi effetti negativi anche sul concedente – che   considerando  la prevalenza  della “componente
                 non può più garantire il servizio o l’opera - e sui   beni  immobili”,  rispetto  a  quella  dei  “servizi”.  Il
                 soggetti finanziatori – che non possono recuperare   Consiglio di Stato, infatti, ciò consegue l’ulteriore
                 gli investimenti -.                            considerazione  per  cui:  “la  giurisprudenza
                 Presupposto per la corretta distribuzione dei rischi   prevalente  individua il  criterio discriminante tra
                 è, come precisato, l’equilibrio economico finanziario   ‘componente  beni’  e  ‘componente  servizi’  negli
                 dell’operazione,  inteso  come  “contemporanea   obiettivi di fondo  perseguiti  dall’Amministrazione
                 presenza di condizioni di convenienza economica,   concedente, i quali, se travalicano il mero utilizzo
                 ossia  della  capacità  del  progetto  di generare   ordinario  del bene  (secondo  la  sua  destinazione
                 valore per l’intera durata del contratto e un livello   dichiarata  negli  atti  di  gara),  collocandosi  in  una
                 di redditività adeguato per il capitale investito, e   prospettiva più ampia, qualificano necessariamente
                 sostenibilità finanziaria, consistente nella capacità   il rapporto in termine di servizi.”.
                 di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il
                 rimborso del finanziamento“ (art. 3 comma 1 lett.   Il tema  dell’”elemento  prevalente”  è  stato
                 Fff) del Codice).                              affrontato  dalla  giurisprudenza  che,  infine,  si  è
                                                                orientata  nell’individuare  come  criterio  distintivo
                 In passato, per  ovviare  alle conseguenze del   “tra “componente beni” e “componente servizi” gli
                 default,  l’Amministrazione  concedente  ricorreva   obiettivi  di  fondo  perseguiti  dall’Amministrazione
                 allo strumento del “ri-equilibrio della concessione”   concedente, i quali – se travalicano il mero utilizzo
                 –  che  è  uno  strumento  di  governo  dell’alea   ordinario del bene, collocandosi in una prospettiva
                 contrattuale,  in  genere  limitato a  circostanze  del   più ampia – “colorano necessariamente il rapporto
                 tutto eccezionali  ed  indipendenti dalla volontà   in termini di servizi” (Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano,
                 di ambo le parti -, di fatto ripianando i maggiori   Sez. IV, 1dicembre 2017, n. 2306).”.

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