Page 42 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Mediappalti Il Punto
fine è auspicabile che i candidati alla gestione ulteriore e diverso rispetto a quelli di ristorazione
soddisfano i principi di base e di miglioramento già implementati nell’asset -.
della carta Qualità di Servizi turistici della Rete dei Ed anche i concorrenti non apportano significativi
Parchi e delle Aree Protette”.”. “servizi ulteriori”, rispetto a quelli già oggetto di
gara.
In sintesi, siccome “l’esito della procedura si
struttura nell’affidamento all’aggiudicataria della In altre parole, la “componente servizi” non
gestione del bar – ristorante sull’Isola dell’Asinara, apporta alcun miglioramento all’immobile e non
tale rapporto, così come configurato negli atti di si arricchisce di servizi ulteriori rispetto a quelli
gara, può trovare titolo solo in un atto concessorio, di ristorazione: non c’è alcun “progetto di servizi”
potendo tale bene essere trasferito, per quello che possa caratterizzare lo schema contrattuale
specifico uso, solo mediante “concessione del oggetto della gara. In questo caso, quindi, la
bene”. “componente servizi” è recessiva rispetto alla
“componente beni”.
Il miglioramento della carta dei servizi turistici,
2. Il nodo del “rischio operativo” ed il proposta dall’aggiudicatario non è considerabile
tema della “prevalenza dell’uso del come un vero e proprio servizio e “non aggiunge
bene” nulla rispetto alle modalità di espletamento
dell’attività di ristoro, se non che “a tal fine è
Nella concessione di servizi, invece, la auspicabile che i candidati alla gestione soddisfano
remunerazione del concessionario proviene i principi di base e di miglioramento della carta
principalmente dalla sua attività, con il “rischio Qualità di Servizi turistici della Rete dei Parchi e
operativo” e “di gestione” esclusivamente in delle Aree Protette”.
capo al concessionario stesso e con integrale
trasferimento dall’amministrazione concedente Pertanto, “non essendo previsto quale elemento
all’aggiudicatario del rischio di gestione economica del rischio operativo a carico del concessionario, né
del bene immobile. tantomeno gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione
concedente travalicano il mero utilizzo ordinario
Nel caso di specie, oltre a non essere visibile del bene, la fattispecie considerata deve essere
tale trasferimento di rischio, si deve anche qualificata come concessione di bene, e non
evidenziare, tra le finalità dell’Amministrazione concessione di servizi.”
aggiudicatrice perseguite con la gara di che
trattasi, la preponderanza della “componente beni” A questo punto, il Consiglio di Stato conclude la sua
rispetto alla “componente servizi”: cioè, al centro indagine sulla fattispecie dedotta in giudizio proprio
del contratto c’è il bene immobile e non il servizio dimostrando che non può trattarsi di concessione
di ristorazione ivi implementato, né gli ulteriori di servizi poiché manca il trasferimento del “rischio
servizi ancillari offerti dall’aggiudicatario. operativo” in capo all’aggiudicatario.
Citando la giurisprudenza della Corte di Giustizia
In casi simili – quando è il bene immobile che (CGUE 15 ottobre 2009, nella causa C-196/08;
“attrae”, per importanza, le attività svolte al suo CGUE 13 novembre 2008, nella causa C-437/07,
interno -, allora a maggior ragione è ravvisabile la CGUE 21 maggio 2015, nella causa C-269/14),
fattispecie della “concessione di beni”. si sottolinea che l’art. 5 della Direttiva 2014/23/
Anche su questo punto, la decisione in commento UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione
soccorre nell’interpretazione ed offre gli strumenti dispone che la concessione (di lavori o servizi,
per distinguere e soppesare i due elementi: beni o mista che sia) comporta il trasferimento al
e servizi. concessionario di un “rischio operativo” collegato
alla esecuzione e gestione dei lavori o dei servizi
Dalla lettura degli atti di gara, secondo il Collegio e dipendente dal “rischio domanda”, dal “rischio
emerge che l’ente Parco non persegue obiettivi offerta” o da entrambi.
ulteriori rispetto a quelli dell’affidamento del bene
per l’uso consentito: l’Amministrazione, quindi, Il concessionario, addossandosi il rischio operativo,
non si aspetta alcuna opera di miglioramento, né sostanzialmente, si espone alle fluttuazioni del
alcun investimento – né tanto meno alcun servizio mercato – che non dipendono dal suo controllo
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