Page 39 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Il Punto Mediappalti
Concessioni di servizi o concessioni di beni?
Il Consiglio di Stato spiega la differenza
Il Consiglio di Stato ritorna sul tema della differenza fra “concessione di
servizi” e “concessione di beni pubblici”; la differenza, si fa’ molto sottile
nel settore turistico, dove il “locus” predomina sul servizio ivi implementato.
di Emanuela Pellicciotti IL
PUN
TO
Introduzione In altri termini, un luogo a vocazione turistica
in quanto distinto da particolare bellezza, è il
Il Consiglio di Stato, con la decisione della Sezione principale oggetto della concessione, giacché i
V, 16 giugno 2022, n. 4949 ha nuovamente servizi ivi implementati proprio per valorizzare
affrontato il tema della distinzione fra “concessione l’aspetto turistico, risultano ancillari.
di beni pubblici” e “concessione di servizi pubblici”, La risposta al quesito comporta evidenti ricadute,
stavolta affrontando l’argomento declinato in in termini di disciplina applicabile - in particolare
un’ottica del tutto peculiare: cioè nel settore all’assegnazione – della “concessione”.
turistico. Nel caso esaminato dal Collegio, si verte su un
ristorante collocato all’interno di un Parco naturale
La portata della decisione, si evidenzia non di rilevanza nazionale, in Sardegna.
soltanto per l’autorevole disamina della copiosa
pagina giurisprudenziale, ma soprattutto per aver Il Consiglio di Stato non muta la sua giurisprudenza
puntualizzato i caratteri distintivi dei due istituti, a e, nel dirimere la questione, si attiene all’ormai
valle di un dibattito in atto da lungo tempo. consolidato principio che riconosce quale elemento
qualificante della concessione il c.d. “rischio
Qui, osserva il Collegio, la differenza si fa’ molto operativo”, posto in carico all’affidatario. Se nel
sottile ed il “bene in concessione” assume carattere caso concreto non ci si trova in presenza di tale
prevalente rispetto al “servizio” ivi implementato. rischio, allora non si può parlare di “concessione”.
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