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Mediappalti Il Punto
Di conseguenza la stazione appaltante deve rimessa dalla legge alla stazione appaltante – tra
motivare puntualmente le esclusioni, e non anche l’altro – una valutazione di «gravità», e dunque di
le ammissioni, se su di esse non vi è, nel corso attitudine escludente del fatto rilevato […].
della gara, contestazione (Cons. Stato, Sez. V, 5 Tanto premesso la controinteressata […] non ha
maggio 2020, n. 2850; Cons. Stato, Sez. VI, 18 omesso di dichiarare le viste vicende avvenute nel
luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015, corso della procedura attinenti lo svolgimento della
n. 53; Cons. Stato, Sez. VI, 21 maggio 2014, n. propria attività professionale al fine di consentire
2622; Cons. Stato, Sez. III, 24 dicembre 2013, alla stazione appaltante di valutare l’eventuale
n. 6236; Cons. Stato, Sez. V, 30 giugno 2011, incidenza delle stesse sulla reale affidabilità
n. 3924; Cons. Stato, Sez. III, 11 marzo 2011, dell’operatore economico, ancorché si trattasse
n.1583; Cons. Stato, Sez. VI, 24 giugno 2010, n. di vicende all’epoca appena iniziate e coperte dal
4019; ma anche C.G.A. 8 settembre 2014, n. 526). segreto istruttorio. Ciò non è senza rilevanza ai
fini della valutazione da parte della stazione
Conditio sine qua non, ai fini dell’operatività della appaltante che non avendo la necessaria
regola generale appena illustrata che costituisce conoscenza delle vicende oggetto di indagine e in
un’eccezione al principio espresso dall’art. 3 della virtù della presunzione di innocenza, non avrebbe
Legge sul procedimento, è, quindi, che il concorrente potuto certamente esprimere un compiuto ed
abbia dichiarato tutti le vicende potenzialmente approfondito giudizio di inaffidabilità. […].
rilevanti ai fini della clausola espulsiva facoltativa
di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c) e c-ter) Ciò che rileva, nel caso all’esame, è
e di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) se si ha che la controinteressata ha comunicato
riguardo al precedente Codice. Per questo motivo, tempestivamente le vicende rilevanti ai
ai fini dell’assenza di un onere di motivazione in fini di poter mettere in condizione la S.A. di
capo alla S.A. in caso di ammissione, si deve avere valutare l’eventuale incidenza dei fatti sulla
necessariamente riguardo alla completezza delle reale affidabilità” (Cons. St. Sez. III, 3 maggio
dichiarazioni rese dal concorrente in corso di gara. 2022, n. 3442).
La esaustività delle dichiarazioni rese in gara,
in ossequio al dovere di clare loqui, dunque, Sulla scorta delle precedenti considerazioni,
oltre ad essere essa stessa indice di serietà del il Consiglio di Stato ha, a più riprese, quindi
concorrente, funge inevitabilmente da parametro precisato che la carenza di motivazione del
rispetto alla necessità di motivare il provvedimento provvedimento di ammissione a una gara pubblica
di ammissione. di un concorrente, in difetto di contestazioni
endoprocedimentali, non è ex se indicativa di un
Di conseguenza, la giurisprudenza, a fronte di deficit istruttorio sulla valenza delle dichiarazioni
dichiarazioni di gara esaustive, non ha mancato rese dal medesimo ai sensi dell’art. 80, comma 5,
di osservare che la motivazione dell’ammissione del D.lgs. n. 50/2016, né si traduce in un ostacolo
va rinvenuta, per relationem, nell’adesione della alla piena tutela giudiziale degli altri concorrenti,
stazione appaltante alle ragioni prospettate dal cui non è impedito di far valere le proprie ragioni
concorrente circa la non incidenza di tali vicende avverso l’ammissione (Consiglio di Stato, Sez. V, 5
sulla propria moralità e affidabilità professionale (a maggio 2020, n. 2580).
tal proposito si veda Consiglio di Stato, Sez. IV, del
10 novembre 2021, n. 7501). Ebbene, come efficacemente statuito dal Supremo
Consesso, non è di per sé rilevante che la causa
Del resto, come assai di recente statuito “La espulsiva non sia stata citata nel contesto del
costante giurisprudenza di questo Consiglio di provvedimento di ammissione “poiché, altrimenti,
Stato ha posto in risalto come l’apprezzamento si dovrebbe immaginare di costruire un
circa l’affidabilità del singolo operatore economico provvedimento di ammissione in cui, rispetto
nell’ambito delle gare pubbliche sia rimessa – al ad ogni singola ipotesi astrattamente prevista
di fuori dei casi di esclusione automatica previsti dal legislatore, l’amministrazione ne esamini
dalla legge – alla valutazione discrezionale […], e ne consideri la relativa insussistenza, in
principio che vale anche in relazione alla fattispecie palese contrasto con il principio di speditezza
di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. n. 50 dell’azione amministrativa” (Consiglio di Stato,
del 2016 qui in rilievo, per la quale è chiaramente Sez. V, sentenza 24 settembre 2018, n. 5499).
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