Page 34 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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                 Di  conseguenza  la  stazione  appaltante  deve   rimessa dalla legge alla stazione appaltante – tra
                 motivare puntualmente le esclusioni, e non anche   l’altro – una valutazione di «gravità», e dunque di
                 le ammissioni, se  su  di esse  non  vi è,  nel  corso   attitudine escludente del fatto rilevato […].
                 della gara, contestazione (Cons. Stato, Sez. V, 5   Tanto  premesso la controinteressata  […] non  ha
                 maggio 2020, n. 2850; Cons. Stato, Sez. VI, 18   omesso di dichiarare le viste vicende avvenute nel
                 luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015,   corso della procedura attinenti lo svolgimento della
                 n. 53; Cons. Stato, Sez. VI, 21 maggio 2014, n.   propria attività professionale al fine di consentire
                 2622;  Cons.  Stato,  Sez.  III,  24  dicembre  2013,   alla  stazione  appaltante  di valutare  l’eventuale
                 n.  6236;  Cons.  Stato,  Sez.  V,  30  giugno  2011,   incidenza  delle  stesse  sulla  reale  affidabilità
                 n.  3924;  Cons.  Stato,  Sez.  III,  11  marzo  2011,   dell’operatore  economico,  ancorché  si trattasse
                 n.1583; Cons. Stato, Sez. VI, 24 giugno 2010, n.   di vicende all’epoca appena iniziate e coperte dal
                 4019; ma anche C.G.A. 8 settembre 2014, n. 526).   segreto istruttorio. Ciò non è senza rilevanza ai
                                                                fini della valutazione da parte della stazione
                 Conditio sine qua non, ai fini dell’operatività della   appaltante  che  non  avendo  la  necessaria
                 regola  generale appena  illustrata  che  costituisce   conoscenza delle vicende oggetto di indagine e in
                 un’eccezione al principio espresso dall’art. 3 della   virtù della presunzione di innocenza, non avrebbe
                 Legge sul procedimento, è, quindi, che il concorrente   potuto certamente  esprimere  un  compiuto ed
                 abbia  dichiarato  tutti le vicende  potenzialmente   approfondito giudizio di inaffidabilità. […].
                 rilevanti ai fini della clausola espulsiva facoltativa
                 di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c) e c-ter)   Ciò  che rileva,  nel caso all’esame, è
                 e  di  cui all’art.  38,  comma  1,  lett.  c)  se  si ha   che  la controinteressata ha comunicato
                 riguardo al precedente Codice. Per questo motivo,   tempestivamente le vicende  rilevanti  ai
                 ai  fini  dell’assenza di  un  onere  di  motivazione  in   fini di poter mettere in condizione la S.A. di
                 capo alla S.A. in caso di ammissione, si deve avere   valutare l’eventuale incidenza dei fatti sulla
                 necessariamente  riguardo  alla  completezza  delle   reale affidabilità” (Cons. St. Sez. III, 3 maggio
                 dichiarazioni rese dal concorrente in corso di gara.  2022, n. 3442).
                 La  esaustività  delle  dichiarazioni rese  in  gara,
                 in  ossequio  al  dovere  di  clare  loqui,  dunque,   Sulla  scorta  delle precedenti  considerazioni,
                 oltre ad essere  essa  stessa  indice di serietà  del   il  Consiglio  di  Stato  ha,  a  più  riprese,  quindi
                 concorrente, funge inevitabilmente da parametro   precisato  che  la carenza  di motivazione del
                 rispetto alla necessità di motivare il provvedimento   provvedimento di ammissione a una gara pubblica
                 di ammissione.                                 di  un  concorrente,  in  difetto  di  contestazioni
                                                                endoprocedimentali, non è ex se indicativa di un
                 Di  conseguenza,  la  giurisprudenza,  a  fronte  di   deficit  istruttorio  sulla  valenza  delle  dichiarazioni
                 dichiarazioni di gara  esaustive,  non  ha  mancato   rese dal medesimo ai sensi dell’art. 80, comma 5,
                 di osservare  che  la  motivazione  dell’ammissione   del D.lgs. n. 50/2016, né si traduce in un ostacolo
                 va  rinvenuta,  per  relationem,  nell’adesione  della   alla piena tutela giudiziale degli altri concorrenti,
                 stazione  appaltante  alle  ragioni  prospettate  dal   cui non è impedito di far valere le proprie ragioni
                 concorrente circa la non incidenza di tali vicende   avverso l’ammissione (Consiglio di Stato, Sez. V, 5
                 sulla propria moralità e affidabilità professionale (a   maggio 2020, n. 2580).
                 tal proposito si veda Consiglio di Stato, Sez. IV, del
                 10 novembre 2021, n. 7501).                    Ebbene, come efficacemente statuito dal Supremo
                                                                Consesso, non è di per sé rilevante che la causa
                 Del  resto,  come  assai  di recente  statuito  “La   espulsiva  non  sia stata  citata  nel contesto  del
                 costante  giurisprudenza  di questo  Consiglio di   provvedimento di ammissione “poiché, altrimenti,
                 Stato  ha  posto in risalto come  l’apprezzamento   si dovrebbe immaginare di costruire un
                 circa l’affidabilità del singolo operatore economico   provvedimento di ammissione in cui, rispetto
                 nell’ambito  delle  gare  pubbliche  sia  rimessa  –  al   ad ogni singola ipotesi astrattamente prevista
                 di fuori dei casi di esclusione automatica previsti   dal legislatore, l’amministrazione ne esamini
                 dalla legge  –  alla valutazione discrezionale […],   e ne consideri la  relativa  insussistenza,  in
                 principio che vale anche in relazione alla fattispecie   palese contrasto con il principio di speditezza
                 di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. n. 50   dell’azione amministrativa” (Consiglio di Stato,
                 del 2016 qui in rilievo, per la quale è chiaramente   Sez. V, sentenza 24 settembre 2018, n. 5499).

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