Page 33 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Il Punto Mediappalti
Sulla motivazione del provvedimento di
ammissione di un operatore economico
in caso di grave errore professionale:
il panorama della giurisprudenza
amministrativa. IL
PUN
TO
di Adriana Presti
1. Il contesto normativo 2. L’eccezione al principio generale che
diventa essa stessa regola generale
Come noto l’art. 3 della legge n. 241/1990 dispone
che ogni provvedimento amministrativo deve Per pacifico orientamento giurisprudenziale,
essere motivato. La motivazione deve indicare i infatti, la Stazione appaltante, che non ritenga
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno ad esempio il precedente penale dichiarato dal
determinato la decisione dell’amministrazione, in concorrente (al pari di altre tipologie di grave
relazione alle risultanze dell’istruttoria. illecito oggetto di dichiarazione) incisivo della
sua moralità professionale, non è tenuta ed
Tale principio generale, tuttavia, non trova una esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto
espressa codificazione né nel precedente Codice convincimento.
dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006, La giurisprudenza è unanimemente concorde nel
né nell’attuale il Codice di cui al d.lgs. n. 50/2016. ritenere che in siffatti casi la motivazione di non
Infatti, non esiste una norma che prescriva che il gravità del reato e/o dell’illecito dichiarato possa
giudizio favorevole all’ammissione di un concorrente risultare anche implicita o per facta concludentia,
debba essere necessariamente esplicitato e ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa,
formalizzato. Ed allora si deve necessariamente mentre è la valutazione di gravità che richiede
avere riguardo al panorama giurisprudenziale l’assolvimento di un particolare onere motivazionale
formatosi in materia per tracciare delle coordinate. (C.d.S., III, 11 marzo 2011, n. 1583).
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