Page 31 - MediAppalti, Anno XII - N. 10
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Sul  punto  la  Plenaria  precisa  che  la  valutazione   tale  confronto  non  si presti  ad  una  surrettizia
                 dell’effettiva   preliminare   individualità   della   introduzione  del  principio di collegialità,  con  la
                 preferenza  nel  “confronto  a  coppie”  è  rimessa  al   formulazione  di punteggi  precostituiti ex  ante,
                 prudente  apprezzamento  del                                   laddove tali valutazioni debbano
                 giudice,  il  quale  valuta  che  sia                          essere,  alla  luce  del  vigente
                 stata  rispettata  l’individualità   È statisticamente         quadro  regolatorio,  anzitutto
                 sulla base  delle circostanze  del   impossibile che           di   natura   esclusivamente
                 caso  concreto.  Ad  esempio,  se   tre o più individui        individuale;
                 la  ripetitività  dei  coefficienti   esprimano sempre
                 individuali  espressi  dai singoli   e invariabilmente         b) con riferimento  al metodo
                 commissari sia tanto elevata, sul                              del confronto  a coppie, in
                 piano quantitativo, e soprattutto   il medesimo grado          particolare,  l’assegnazione  di
                 tanto  sistematica, sul piano     di preferenza, nella         punteggi  tutti o  in larga  parte
                 qualitativo,  da  vanificare  una   comparazione tra           identici e  non  differenziati  da
                 pur  minima   distinguibile  e      due entità, e con          parte  dei tutti i commissari
                 perciò  apprezzabile,  a  livello   riferimento a svariati, e   annulla  l’individualità  della
                 di valutazione  uti  singulus,   spesso numerosissimi,         valutazione che, anche a seguito
                 autonomia   preferenziale   da        sub-criteri di           della  valutazione  collegiale,
                 parte del singolo commissario.        valutazione.             in  una   prima  fase  deve
                 In   definitiva,   le   differenze                             necessariamente   mantenere
                 di  attribuzione  dei  punteggi                                una   distinguibile  autonomia
                 sono    ritenute   fisiologiche                                preferenziale  nel confronto  tra
                 e  costituiscono un’indiretta  testimonianza  di   la singola offerta e le altre in modo da garantire
                 autonomia di giudizio del singolo componente della   l’assegnazione  di  coefficienti  non  meramente
                 commissione.                                   ripetitivi  e il  funzionamento stesso del confronto
                                                                a coppie;
                 A seguito di tale approfondita disamina, l’Adunanza
                 Plenaria  del  Consiglio  di  Stato  ha  affermato  i   c)le valutazioni espresse  dai singoli commissari,
                 seguenti principi di diritto:                  nella  forma  del  coefficiente  numerico  non
                                                                comparativo,   possano   ritenersi  assorbite
                 “a) nel diritto dei contratti pubblici, i commissari   nella  decisione  collegiale  finale,  in  assenza  di
                 di gara  cui  è  demandato  il  compito di esprimere   una  disposizione  che  ne  imponga  l’autonoma
                 una  preferenza  o  un  coefficiente  numerico,   verbalizzazione, mentre per il confronto a coppie
                 quando procedono alla valutazione degli elementi   la manifestazione della preferenza è e deve essere
                 qualitativi dell’offerta tecnica, possono confrontarsi   anzitutto in una prima fase individuale, nel senso
                 tra loro in ordine a tali elementi prima di attribuire   sopra precisato, e in quanto tale individualmente
                 individualmente il punteggio  alle offerte,  purché   espressa e risultante dalla verbalizzazione”.


























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