Page 31 - MediAppalti, Anno XII - N. 10
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Il Punto Mediappalti
Sul punto la Plenaria precisa che la valutazione tale confronto non si presti ad una surrettizia
dell’effettiva preliminare individualità della introduzione del principio di collegialità, con la
preferenza nel “confronto a coppie” è rimessa al formulazione di punteggi precostituiti ex ante,
prudente apprezzamento del laddove tali valutazioni debbano
giudice, il quale valuta che sia essere, alla luce del vigente
stata rispettata l’individualità È statisticamente quadro regolatorio, anzitutto
sulla base delle circostanze del impossibile che di natura esclusivamente
caso concreto. Ad esempio, se tre o più individui individuale;
la ripetitività dei coefficienti esprimano sempre
individuali espressi dai singoli e invariabilmente b) con riferimento al metodo
commissari sia tanto elevata, sul del confronto a coppie, in
piano quantitativo, e soprattutto il medesimo grado particolare, l’assegnazione di
tanto sistematica, sul piano di preferenza, nella punteggi tutti o in larga parte
qualitativo, da vanificare una comparazione tra identici e non differenziati da
pur minima distinguibile e due entità, e con parte dei tutti i commissari
perciò apprezzabile, a livello riferimento a svariati, e annulla l’individualità della
di valutazione uti singulus, spesso numerosissimi, valutazione che, anche a seguito
autonomia preferenziale da sub-criteri di della valutazione collegiale,
parte del singolo commissario. valutazione. in una prima fase deve
In definitiva, le differenze necessariamente mantenere
di attribuzione dei punteggi una distinguibile autonomia
sono ritenute fisiologiche preferenziale nel confronto tra
e costituiscono un’indiretta testimonianza di la singola offerta e le altre in modo da garantire
autonomia di giudizio del singolo componente della l’assegnazione di coefficienti non meramente
commissione. ripetitivi e il funzionamento stesso del confronto
a coppie;
A seguito di tale approfondita disamina, l’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato i c)le valutazioni espresse dai singoli commissari,
seguenti principi di diritto: nella forma del coefficiente numerico non
comparativo, possano ritenersi assorbite
“a) nel diritto dei contratti pubblici, i commissari nella decisione collegiale finale, in assenza di
di gara cui è demandato il compito di esprimere una disposizione che ne imponga l’autonoma
una preferenza o un coefficiente numerico, verbalizzazione, mentre per il confronto a coppie
quando procedono alla valutazione degli elementi la manifestazione della preferenza è e deve essere
qualitativi dell’offerta tecnica, possono confrontarsi anzitutto in una prima fase individuale, nel senso
tra loro in ordine a tali elementi prima di attribuire sopra precisato, e in quanto tale individualmente
individualmente il punteggio alle offerte, purché espressa e risultante dalla verbalizzazione”.
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