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Mediappalti Il Punto
III, 26/10/2018, n.6082; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. Con riferimento ad una fattispecie esaminata
III, 24/08/2020, n.949; T.A.R. Emilia-Romagna, dal T.A.R. Toscana, sez. I, 15 giugno 2021,
sez. II, 28/04/2020, n.256). La ricorrente non n.927, è stato affrontato il tema della presunta
ha tuttavia fornito neppure in parte una simile incompatibilità del RUP eletto Presidente della
dimostrazione; essa non ha poi nemmeno Commissione di gara, sotto un aspetto diverso.
specificato in che cosa, nel concreto svolgersi della In tale caso è stata infatti, il TAR ha ritenuto non
gara, le dette ipotetiche interferenze sarebbero sussistente la violazione dell’art. 77 del Codice, in
consistite, ed è così incorsa anche in un deficit di quanto le ipotesi di incompatibilità dei commissari
allegazione”. vanno verificate, in concreto e di volta in volta, per
ogni singola gara.
Ne discende che laddove un concorrente intenda
denunciare la presunta incompatibilità tra il ruolo In particolare “In via di principio non vi è
di RUP e membro o presidente della Commissione, un’incompatibilità assoluta tra il ruolo di RUP e
è necessario che dia prova dell’interferenza e quello di membro della commissione, dovendosi
del condizionamento che tale situazione possa esaminare il ruolo che, in concreto, il RUP ha svolto
provocare. nella predisposizione degli atti di gara.”.
Ebbene, in base all’articolo 77 comma 4, come Il TAR ha aggiunto che “Nel caso di specie non
visto, per interferenza deve intendersi quella tra si rinvengono i presupposti di una sostanziale e
predisposizione della legge di gara e successiva aprioristica incompatibilità, essendosi in presenza
valutazione delle offerte. di una procedura negoziata, da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo, nell’ambito di
In tale pronuncia è stato inoltre evidenziato che una procedura in cui i parametri di valutazione,
“nemmeno sussistono impedimenti di sorta a e la conseguente la discrezionalità, erano
che il medesimo soggetto cumuli le funzioni stati circoscritti dalla stazione appaltante (in
di commissario di gara e di direttore questo senso T.A.R. Lazio, Roma, II, 22.02.2019,
dell’esecuzione. Anche a voler accedere ad una n. 2420).”.
lettura rigorosa della disposizione di cui al comma
4 dell’art. 77 citato, che faccia riferimento anche In questo caso, dunque, il TAR ha valorizzato
alla figura del direttore esecutivo, e non solo a non solo il ruolo del RUP nella gara, ma anche la
quella del R.U.P, da ciò si potrebbe desumere, tipologia di gara e la discrezionalità effettivamente
al massimo, l’esistenza di una preclusione riconosciuta in capo ai commissari. E non
al conferimento dell’incarico di direttore ravvisando elementi tali da incidere in maniera
esecutivo in capo a chi abbia fatto parte della rilevante sulla valutazione soggettiva delle offerte,
commissione di gara, ma certamente non non ha ritenuto il ruolo di RUP incompatibile con
anche la preclusione ad assumere le funzioni quello di commissario.
di commissario da parte di chi svolgerà solo
in una fase successiva le funzioni di direttore
esecutivo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. 4
febbraio 2019, n. 819 e T.A.R. Puglia, sez. II, sent.
30 settembre 2019, n. 1251).”.
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