Page 36 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
P. 36

Mediappalti                                                                              Il Punto






                 III, 26/10/2018, n.6082; T.A.R. Puglia, Lecce, sez.   Con  riferimento  ad  una  fattispecie  esaminata
                 III,  24/08/2020,  n.949;  T.A.R. Emilia-Romagna,   dal T.A.R.  Toscana,  sez.  I, 15  giugno 2021,
                 sez.  II,  28/04/2020,  n.256).  La  ricorrente  non   n.927,  è  stato  affrontato  il  tema  della  presunta
                 ha  tuttavia  fornito  neppure  in  parte  una  simile   incompatibilità  del RUP eletto Presidente  della
                 dimostrazione; essa  non  ha  poi nemmeno      Commissione di gara, sotto un aspetto diverso.
                 specificato in che cosa, nel concreto svolgersi della   In tale caso è stata infatti, il TAR ha ritenuto non
                 gara,  le  dette  ipotetiche  interferenze  sarebbero   sussistente la violazione dell’art. 77 del Codice, in
                 consistite, ed è così incorsa anche in un deficit di   quanto le ipotesi di incompatibilità dei commissari
                 allegazione”.                                  vanno verificate, in concreto e di volta in volta, per
                                                                ogni singola gara.
                 Ne discende che laddove un concorrente intenda
                 denunciare la presunta incompatibilità tra il ruolo   In  particolare  “In  via  di  principio non  vi  è
                 di RUP e membro o presidente della Commissione,   un’incompatibilità assoluta  tra  il  ruolo di RUP e
                 è necessario che dia prova dell’interferenza e   quello di membro della commissione, dovendosi
                 del condizionamento che tale situazione possa   esaminare il ruolo che, in concreto, il RUP ha svolto
                 provocare.                                     nella predisposizione degli atti di gara.”.

                 Ebbene,  in  base  all’articolo  77  comma  4,  come   Il TAR  ha  aggiunto  che  “Nel  caso  di specie  non
                 visto,  per  interferenza  deve  intendersi  quella  tra   si rinvengono  i presupposti di una  sostanziale e
                 predisposizione della legge di gara  e  successiva   aprioristica incompatibilità, essendosi in presenza
                 valutazione delle offerte.                     di una procedura negoziata, da aggiudicarsi
                                                                con il criterio del minor prezzo, nell’ambito di
                 In  tale  pronuncia  è  stato  inoltre evidenziato  che   una procedura in cui i parametri di valutazione,
                 “nemmeno  sussistono  impedimenti di sorta  a   e  la  conseguente  la  discrezionalità,  erano
                 che  il medesimo  soggetto  cumuli  le  funzioni   stati circoscritti dalla stazione appaltante (in
                 di  commissario  di  gara  e  di  direttore    questo senso T.A.R. Lazio, Roma, II, 22.02.2019,
                 dell’esecuzione. Anche a voler accedere ad una   n. 2420).”.
                 lettura rigorosa della disposizione di cui al comma
                 4 dell’art. 77 citato, che faccia riferimento anche   In  questo  caso,  dunque,  il  TAR  ha  valorizzato
                 alla  figura  del  direttore  esecutivo,  e  non  solo  a   non solo il ruolo del RUP nella gara, ma anche la
                 quella del R.U.P,  da  ciò si potrebbe  desumere,   tipologia di gara e la discrezionalità effettivamente
                 al  massimo,  l’esistenza  di  una  preclusione   riconosciuta  in  capo  ai  commissari.  E non
                 al  conferimento  dell’incarico  di  direttore   ravvisando  elementi  tali da  incidere  in maniera
                 esecutivo in capo a chi abbia fatto parte della   rilevante sulla valutazione soggettiva delle offerte,
                 commissione  di  gara,  ma  certamente  non    non ha ritenuto il ruolo di RUP incompatibile con
                 anche la preclusione ad assumere le funzioni   quello di commissario.
                 di commissario da parte di chi svolgerà solo
                 in una fase successiva le funzioni di direttore
                 esecutivo  (cfr.  Cons.  Stato,  Sez.  V,  sent.  4
                 febbraio 2019, n. 819 e T.A.R. Puglia, sez. II, sent.
                 30 settembre 2019, n. 1251).”.




















                                                             36
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41