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Il Punto Mediappalti
del responsabile unico del procedimento in termini RUP (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 1 aprile 2020,
residuali. n. 221; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II,
25 gennaio 2018, n. 87)”.
Sul punto poi precisa che la giurisprudenza ha
valorizzato la volontà del Il TAR Catania ha dunque
legislatore di identificare rigettato il ricorso in quanto
nel responsabile unico del Al fine di integrare la in concreto non ha ravvisato
procedimento il dominus della prova richiesta di una elementi in grado di dimostrare
procedura di gara, in quanto una commistione dell’attività
titolare di tutti i compiti possibile situazione di preparatoria della legge di
prescritti, salve specifiche incompatibilità del RUP gara con quella valutativa.
competenze affidate ad altri non è sufficiente il mero Inoltre con riferimento alla
soggetti (cfr. T.A.R. Veneto, sospetto. Sulla parte che doglianza concernente la
sez. I, 27 giugno 2018, n. deduce la condizione di redazione da parte del RUP
695). incompatibilità grava degli atti di gara, il TAR ha
l’onere della prova. ravvisato che la censura era
A ciò deve aggiungersi che stata formulata in termini
fra le competenze ascritte al meramente formalistici.
dirigente ovvero al funzionario
incaricato di funzioni dirigenziali vi sono quelle A parere del TAR Catania, la “paternità” degli atti
concernenti la presidenza delle commissioni di indittivi della procedura, tipici della competenza
gara, la responsabilità delle procedure d’appalto, dirigenziale, in linea di principio non può dar luogo
la stipulazione dei contratti (cfr. T.A.R. Sicilia, ad una necessaria situazione di incompatibilità; in
Palermo, sez. III, 24 luglio 2009, n. 1342 che tal caso si tratterebbe di incompatibilità di carattere
evoca l’art. 6, comma 2, della legge 15 maggio automatico in difetto di qualsivoglia elemento di
1997, n. 127, richiamata in ambito regionale con prova sulla concreta influenza in merito alle regole
l’art. 2, comma 3, della legge reg. Sic. 7 settembre di imparzialità che governano le pubbliche gare, in
1998, n. 23, nel testo oggi sostanzialmente violazione di quanto previsto espressamente dalla
corrispondente all’art. 107, comma 3, del decreto legge sulla necessità di una valutazione caso per
legislativo 18 agosto 2000, n. 267). caso.
Il TAR pone l’accento sulla responsabilità della Un’altra pronuncia interessante sull’onere della
procedura di gara rilevando che questa è prova è quella del T.A.R. Campobasso, Molise, sez.
affiancata dallo stesso legislatore a quella della I, 14 maggio 2021, n.175, il quale ha affermato
presidenza delle commissioni che “Quanto alla prospettata
nell’ambito dello stesso violazione dell’art. 77 d.lgs.
assetto di competenze di La semplice firma n. 50/2016, la giurisprudenza
natura gestionale, sicché ne degli atti indittivi della ha ormai più volte ribadito il
deduce che “la sottoscrizione procedura non può dar principio secondo il quale il
degli atti indittivi della luogo automaticamente ruolo di R.U.P., nelle procedure
procedura, poiché costituenti di evidenza pubblica, può
provvedimenti tipici della ad una situazione di ben coincidere con le
prima delle due indicate incompatibilità in tal funzioni di commissario di
competenze, guardata caso si tratterebbe gara e di presidente della
autonomamente ed in linea di incompatibilità di Commissione giudicatrice,
di principio (ed al netto carattere automatico a meno che non sussista
di specifiche situazioni in violazione di quanto la concreta dimostrazione
particolari ove censurate), previsto espressamente dell’incompatibilità tra
non può dar luogo ad una dalla legge sulla i due ruoli, desumibile da
necessaria situazione di necessità di una una qualche comprovata
incompatibilità del presidente ragione di interferenza e
della commissione (o altro valutazione caso per caso condizionamento tra gli
componente) che sia anche stessi (Consiglio di Stato sez.
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