Page 35 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
P. 35

Il Punto                                                                             Mediappalti







                 del responsabile unico del procedimento in termini   RUP (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 1 aprile 2020,
                 residuali.                                     n. 221; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II,
                                                                25 gennaio 2018, n. 87)”.
                 Sul punto poi precisa  che  la giurisprudenza  ha
                 valorizzato la  volontà  del                                     Il  TAR  Catania  ha  dunque
                 legislatore   di   identificare                                  rigettato  il  ricorso  in  quanto
                 nel responsabile unico del       Al fine di integrare la         in concreto  non  ha  ravvisato
                 procedimento il dominus della    prova richiesta di una          elementi in grado di dimostrare
                 procedura  di  gara,  in  quanto                                 una  commistione  dell’attività
                 titolare  di tutti i compiti    possibile situazione di          preparatoria  della  legge  di
                 prescritti,   salve   specifiche   incompatibilità del RUP       gara con quella valutativa.
                 competenze  affidate  ad  altri   non è sufficiente il mero      Inoltre  con  riferimento  alla
                 soggetti  (cfr.  T.A.R.  Veneto,   sospetto. Sulla parte che     doglianza  concernente  la
                 sez.  I,  27  giugno  2018,  n.   deduce la condizione di        redazione  da  parte  del RUP
                 695).                            incompatibilità grava           degli atti di gara,  il  TAR ha
                                                   l’onere della prova.           ravvisato  che  la  censura  era
                 A  ciò deve  aggiungersi  che                                    stata  formulata  in termini
                 fra  le  competenze  ascritte  al                                meramente formalistici.
                 dirigente ovvero al funzionario
                 incaricato  di  funzioni  dirigenziali  vi  sono  quelle   A parere del TAR Catania, la “paternità” degli atti
                 concernenti  la presidenza  delle commissioni di   indittivi  della procedura,  tipici  della competenza
                 gara,  la  responsabilità  delle  procedure  d’appalto,   dirigenziale, in linea di principio non può dar luogo
                 la  stipulazione  dei  contratti  (cfr.  T.A.R.  Sicilia,   ad una necessaria situazione di incompatibilità; in
                 Palermo,  sez.  III,  24  luglio  2009,  n.  1342  che   tal caso si tratterebbe di incompatibilità di carattere
                 evoca  l’art.  6,  comma  2,  della  legge  15  maggio   automatico  in  difetto  di  qualsivoglia  elemento  di
                 1997, n. 127, richiamata in ambito regionale con   prova sulla concreta influenza in merito alle regole
                 l’art. 2, comma 3, della legge reg. Sic. 7 settembre   di imparzialità che governano le pubbliche gare, in
                 1998,  n.  23,  nel  testo  oggi sostanzialmente   violazione di quanto previsto espressamente dalla
                 corrispondente all’art. 107, comma 3, del decreto   legge sulla necessità di una valutazione caso per
                 legislativo 18 agosto 2000, n. 267).           caso.

                 Il TAR pone  l’accento  sulla responsabilità della   Un’altra pronuncia  interessante  sull’onere  della
                 procedura  di  gara  rilevando  che  questa  è   prova è quella del T.A.R. Campobasso, Molise, sez.
                 affiancata  dallo  stesso  legislatore  a  quella  della   I, 14 maggio 2021, n.175, il quale ha affermato
                 presidenza  delle commissioni                                    che  “Quanto  alla  prospettata
                 nell’ambito  dello  stesso                                       violazione dell’art.  77  d.lgs.
                 assetto  di competenze  di         La semplice firma             n. 50/2016, la giurisprudenza
                 natura  gestionale,  sicché  ne   degli atti indittivi della     ha  ormai  più volte  ribadito  il
                 deduce  che  “la sottoscrizione   procedura non può dar          principio  secondo il  quale  il
                 degli  atti  indittivi  della   luogo automaticamente            ruolo di R.U.P., nelle procedure
                 procedura,  poiché  costituenti                                  di evidenza  pubblica,  può
                 provvedimenti  tipici  della      ad una situazione di           ben   coincidere   con   le
                 prima  delle  due  indicate      incompatibilità in tal          funzioni di commissario di
                 competenze,       guardata        caso si tratterebbe            gara  e  di  presidente  della
                 autonomamente  ed  in linea       di incompatibilità di          Commissione  giudicatrice,
                 di principio (ed  al  netto      carattere automatico            a  meno  che  non  sussista
                 di   specifiche   situazioni     in violazione di quanto         la  concreta  dimostrazione
                 particolari  ove censurate),   previsto espressamente            dell’incompatibilità   tra
                 non  può  dar  luogo  ad  una       dalla legge sulla            i  due  ruoli,  desumibile da
                 necessaria  situazione  di          necessità di una             una  qualche  comprovata
                 incompatibilità  del presidente                                  ragione  di  interferenza  e
                 della commissione (o altro     valutazione caso per caso         condizionamento    tra  gli
                 componente)  che  sia  anche                                     stessi (Consiglio di Stato sez.

                                                             35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40