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Mediappalti Il Punto
La versione originaria dell’art. 77, comma 4, del del decreto del Presidente della Repubblica 28
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 disponeva dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle
che “I commissari non devono aver svolto né cause di incompatibilità e di astensione di cui
possono svolgere alcun’altra funzione o incarico ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del
tecnico o amministrativo relativamente al contratto conferimento dell’incarico, accertano l’insussistenza
del cui affidamento si tratta”. delle cause ostative alla nomina a componente
La modifica è avvenuta, come della commissione giudicatrice
è noto, ad opera dell’art. 46, I Commissari non possono di cui ai commi 4, 5 e 6 del
comma 1, lett. d), del decreto presente articolo, all’articolo
legislativo 19 aprile 2017, n. aver svolto nessun’altra 35-bis del decreto legislativo
56 (c.d. correttivo). attività relativa al n. 165 del 2001 e all’articolo
contratto di cui devono 42 del presente codice.
Appare evidente che nella sua valutare l’affidamento; La sussistenza di cause
nuova formulazione la ratio tuttavia, non è prevista ostative o la dichiarazione
della norma è quella di creare alcuna incompatibilità di incompatibilità dei
una rigida separazione tra assoluta rispetto candidati devono essere
la fase di preparazione all’ingresso del RUP nella tempestivamente comunicate
della documentazione di gara commissione di gara dalla stazione appaltante
e quella di valutazione delle all’ANAC ai fini della
offerte. cancellazione dell’esperto
dall’albo e della comunicazione
Basti infatti considerare al momento in cui avviene di un nuovo esperto”.
la nomina della Commissione, che è successivo al
termine di presentazione delle offerte. Ne consegue che il divieto che emerge chiaramente
Ne costituiscono prova anche i successivi commi dalla lettura dell’articolo 77 è quello di impedire a
dell’articolo 77. chi ha redatto la documentazione di gara di potere
anche valutare le offerte presentate (cfr. sul punto
Secondo cui “5. Coloro che, nel biennio Cons. Stato, Ad. plen., 7 maggio 2013, n.13,
antecedente all’indizione della procedura di redatta in base al disposto del Codice previgente,
aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico ma applicabile anche all’articolo 77).
amministratore, non possono essere nominati Ai sensi dell’art. 77, comma 4, D.lgs. n. 50/2016
commissari giudicatori relativamente ai contratti dunque non sussistono delle ipotesi di
affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno incompatibilità assolute e identificabili a
esercitato le proprie funzioni d’istituto. priori tra il RUP e il commissario di gara.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle
commissioni l’articolo 35-bis del decreto legislativo Tuttavia, le linee guida ANAC n. 3 stabiliscono
30 marzo 2001, n. 165, l’articolo 51 del codice di che “Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile
procedura civile, nonché l’articolo 42 del presente con le funzioni di commissario di gara e di
codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di presidente della commissione giudicatrice (art.
commissario coloro che, in qualità di membri delle 77, comma 4 del Codice), ferme restando le
commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile
dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale coincidenza”.
con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti
dichiarati illegittimi. Ne consegue che appare fondamentale effettuare
7. La nomina dei commissari e la costituzione della una valutazione caso per caso.
commissione devono avvenire dopo la scadenza
del termine fissato per la presentazione delle
offerte. 3. La valutazione caso per caso
8. Il Presidente della commissione giudicatrice
è individuato dalla stazione appaltante tra i Premesso il quadro normativo sopra esposto, si
commissari sorteggiati. passano in rassegna alcune recenti pronunce che
9. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i affrontano il tema dell’incompatibilità del RUP a
commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 commissario di gara.
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