Page 32 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Mediappalti                                                                              Il Punto






                 La  versione  originaria  dell’art.  77,  comma  4,  del   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
                 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 disponeva   dicembre  2000,  n.  445,  l’inesistenza  delle
                 che  “I  commissari  non  devono  aver  svolto né   cause di incompatibilità e di astensione di cui
                 possono svolgere  alcun’altra  funzione  o incarico   ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del
                 tecnico o amministrativo relativamente al contratto   conferimento dell’incarico, accertano l’insussistenza
                 del cui affidamento si tratta”.                delle cause  ostative  alla nomina  a  componente
                 La modifica è avvenuta, come                                     della commissione giudicatrice
                 è noto, ad opera dell’art. 46,   I Commissari non possono        di cui  ai commi 4,  5  e  6  del
                 comma 1, lett. d), del decreto                                   presente  articolo, all’articolo
                 legislativo  19  aprile  2017,  n.   aver svolto nessun’altra    35-bis  del  decreto  legislativo
                 56 (c.d. correttivo).              attività relativa al          n. 165 del 2001 e all’articolo
                                                 contratto di cui devono          42   del  presente  codice.

                 Appare evidente che nella sua   valutare l’affidamento;          La  sussistenza  di  cause
                 nuova  formulazione  la  ratio   tuttavia, non è prevista        ostative  o  la  dichiarazione
                 della norma è quella di creare   alcuna incompatibilità          di    incompatibilità  dei
                 una  rigida separazione tra         assoluta rispetto            candidati  devono   essere
                 la  fase di  preparazione      all’ingresso del RUP nella        tempestivamente  comunicate
                 della documentazione di gara     commissione di gara             dalla  stazione  appaltante
                 e quella di valutazione delle                                    all’ANAC   ai   fini   della
                 offerte.                                                         cancellazione   dell’esperto
                                                                                  dall’albo e della comunicazione
                 Basti infatti considerare al momento in cui avviene   di un nuovo esperto”.
                 la nomina della Commissione, che è successivo al
                 termine di presentazione delle offerte.        Ne consegue che il divieto che emerge chiaramente
                 Ne  costituiscono prova  anche  i successivi commi   dalla lettura dell’articolo 77 è quello di impedire a
                 dell’articolo 77.                              chi ha redatto la documentazione di gara di potere
                                                                anche valutare le offerte presentate (cfr. sul punto
                 Secondo  cui  “5.  Coloro  che,  nel  biennio   Cons. Stato, Ad.  plen., 7 maggio 2013,  n.13,
                 antecedente  all’indizione  della procedura  di   redatta in base al disposto del Codice previgente,
                 aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico   ma applicabile anche all’articolo 77).
                 amministratore,  non  possono  essere  nominati   Ai sensi dell’art. 77, comma 4, D.lgs. n. 50/2016
                 commissari giudicatori relativamente  ai contratti   dunque  non sussistono  delle  ipotesi  di
                 affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno   incompatibilità  assolute  e  identificabili  a
                 esercitato le proprie funzioni d’istituto.     priori tra il RUP e il commissario di gara.
                 6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle
                 commissioni l’articolo 35-bis del decreto legislativo   Tuttavia,  le linee  guida ANAC n.  3 stabiliscono
                 30 marzo 2001, n. 165, l’articolo 51 del codice di   che  “Il ruolo di RUP  è,  di regola,  incompatibile
                 procedura civile, nonché l’articolo 42 del presente   con  le  funzioni  di commissario di gara  e  di
                 codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di   presidente  della commissione giudicatrice (art.
                 commissario coloro che, in qualità di membri delle   77,  comma  4  del Codice),  ferme  restando  le
                 commissioni  giudicatrici, abbiano  concorso,  con   acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile
                 dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale   coincidenza”.
                 con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti
                 dichiarati illegittimi.                        Ne consegue che appare fondamentale effettuare
                 7. La nomina dei commissari e la costituzione della   una valutazione caso per caso.
                 commissione devono avvenire dopo la scadenza
                 del termine fissato per la presentazione delle
                 offerte.                                           3.  La valutazione caso per caso
                 8.  Il Presidente  della commissione giudicatrice
                 è individuato dalla stazione appaltante  tra  i   Premesso  il  quadro  normativo  sopra  esposto,  si
                 commissari sorteggiati.                        passano in rassegna alcune recenti pronunce che
                 9.  Al  momento  dell’accettazione  dell’incarico,  i   affrontano  il  tema  dell’incompatibilità  del  RUP  a
                 commissari dichiarano  ai  sensi  dell’articolo 47   commissario di gara.

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