Page 39 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Il Punto Mediappalti
presentazione e non in sede di esecuzione, onde L’orientamento giurisprudenziale rileva
evitare che la lettura dell’offerta, come operata che “costituisce «onere della stazione appaltante,
dall’Amministrazione, determini una violazione del in presenza di errore materiale nella formulazione
principio di parità di trattamento e di imparzialità. dell’offerta, quello di ricercare l’effettiva volontà
del concorrente, come nel caso in cui, mediante
La ricostruzione della volontà il ricorso ad una mera
contrattuale espressa La ricostruzione della operazione matematica,
dall’impresa concorrente è effettuata sulla base degli altri
ammessa quando si possa volontà contrattuale elementi contenuti nell’offerta
giungere ad esiti certi in merito espressa dall’impresa economica, si possa
alla portata dell’impegno concorrente è ammessa procedere alla correzione
negoziale espresso quando si possa dell’errore materiale
nell’offerta. L’individuazione giungere ad esiti certi stesso”. (Ciò a condizione
dell’offerta deve avvenire in merito alla portata che l’errore materiale,
senza margini di opinabilità dell’impegno negoziale rilevabile immediatamente
della volontà dell’offerente. espresso nell’offerta. senza necessità di particolari
Di conseguenza, più omissioni verifiche o interpretazioni del
riscontrate, ad esempio, in L’individuazione relativo dato, non comporti
sede di gara hanno carattere dell’offerta deve quindi alcuna modifica
essenziale e non rimediabili avvenire senza margini dell’offerta economica
d’ufficio, rappresentando di opinabilità della globalmente intesa).
un’obiettiva incertezza in volontà dell’offerente.
ordine all’effettivo contenuto Di conseguenza, più L’offerta economica del
delle voci dell’offerta omissioni riscontrate, concorrente può essere
presentata (cfr. Cons. Stato, ad esempio, in sede di modificata, anche ex officio,
Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. gara hanno carattere allorché la stessa rechi un
240). mero errore materiale, la cui
essenziale e non correzione non alteri l’effettiva
Nelle gare pubbliche l’errore rimediabili d’ufficio, volontà dell’offerente,
materiale nell’offerta consiste rappresentando risultante chiaramente dagli
in una fortuita divergenza fra un’obiettiva incertezza altri elementi dell’offerta
il giudizio e la sua espressione in ordine all’effettivo economica stessa. L’attività
letterale, cagionata da contenuto delle voci della Commissione/seggio di
mera svista o disattenzione dell’offerta presentata. gara integra, di conseguenza,
nella redazione dell’offerta un mero esercizio del potere
che deve emergere (Cons. - dovere di interpretazione
Stato, V, 26 gennaio 2021, dell’offerta alla luce degli
n. 796; III, 9 dicembre 2020, n. 7758, che parla elementi oggettivi in essa contenuti. L’offerta
di “‘errore ostativo’ intervenuto nella fase della economica deve apparire univoca e intrinsecamente
estrinsecazione formale della volontà”). coerente, nonché determinata e oggettivamente
verificabile in tutti i suoi elementi.
È ammissibile quindi la rettifica di errori
contenuti nell’offerta presentata in sede di gara La Commissione/seggio di gara, come ribadisce la
a condizione che si tratti di correzione di ‘errore giurisprudenza ormai consolidata, deve limitarsi a
materiale’, necessariamente riconoscibile, e che correggere un mero errore materiale, a fronte di una
non si sostanzi in operazioni manipolative e di volontà correttamente espressa dalla partecipante
adattamento dell’offerta, risultando altrimenti in relazione all’offerta economica, nei limiti indicati
violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di dalla consolidata giurisprudenza in materia.
gara e le esigenze di trasparenza e certezza (cfr. L’errore materiale direttamente emendabile
già Cons. Stato, VI, 13 febbraio 2013, n. 889; id., è soltanto quello che può essere percepito o
III, 22 agosto 2012, n. 4592)” (Cons. Stato, V, 9 rilevato ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e
dicembre 2020, n. 7752; cfr. anche Id., 31 agosto senza bisogno di complesse indagini ricostruttive
2017, n. 4146). di una volontà agevolmente individuabile e
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