Page 38 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Mediappalti Il Punto
riscontro di un’inesatta formulazione “materiale” della par condicio tra i partecipanti alla gara -
dell’atto. avente come logico corollario
l’immodificabilità sostanziale
Una cosa è, dunque, Non vi è alcuna delle offerte una volta scaduti
l’interpretazione conservativa inammissibile attività i termini di presentazione
dell’atto (1465 c.c.), altra manipolativa ad opera fissati dalla legge di gara - con
è la correzione di una sua della Stazione Appaltante il principio di conservazione
incongruenza estrinseca e degli atti giuridici, di cui è
formale, rinvenibile nel suo quando la medesima si espressione il principio di
sostrato materiale, espressivo limita a correggere un favor partecipationis (un
o comunicativo (1433 c.c.). mero errore materiale, eccessivo rigorismo formale
In un caso, si fa riferimento a a fronte di una volontà condurrebbe all’esclusione
dati intrinseci all’atto, attinenti correttamente espressa indiscriminata di operatori
al suo significato giuridico e dalla partecipante in economici incorsi in omissioni,
che ne motivano una certa relazione all’offerta sviste o carenze formali
valutazione contenutistica; economica. L’errore sanabili senza pregiudizio
nel secondo caso, viene delle esigenze di parità di
emendata l’espressione materiale direttamente trattamento).
materiale, come percepita emendabile è soltanto
nella sua consistenza fisica quello che può essere La divergenza tra voluto e
(ictu oculi), in un momento percepito dichiarato, immediatamente
indipendente e antecedente rilevabile dall’Amministrazione
alla ponderazione del suo senza necessità di particolari
significato giuridico (ex ante). Si può riconoscere interpretazioni o verifiche del relativo dato, non
quindi una certa circolarità “ermeneutica” tra può comportare il soccorso istruttorio, operando la
interpretazione e rilevazione dell’errore materiale, Stazione appaltante d’ufficio.
potendo questo risaltare anche da una palese
distonia di tipo logico o discorsivo rispetto In particolare “l’attività della Commissione limitata
alla restante trama espositiva del documento. ad una mera correzione dell’errore di calcolo non
(Consiglio di Stato, sez. III; 9 dicembre 2020, n. lede in alcun modo in concreto la par condicio dei
7758). concorrenti (…); essa integra, di conseguenza,
un mero esercizio del potere – dovere di
La costante giurisprudenza del Consiglio (cfr., ex interpretazione dell’offerta alla luce degli elementi
multis, sez. V, 1-8-2015 n. 3769; 27-4-2015, n. oggettivi in essa contenuti allorquando l’offerta
2082; sez. III, 21-10-2014, n. 5196; 27-3-2014, economica appare univoca e intrinsecamente
n. 1487) afferma che nelle gare pubbliche “è coerente, nonché determinata e oggettivamente
ammissibile una attività interpretativa della volontà verificabile in tutti i suoi elementi” (Cons. St. -
dell’impresa partecipante alla gara da parte della Sez. V, con sentenza. n.113/2018, ha fornito una
stazione appaltante, al fine di superare eventuali specificazione chiarificatrice).
ambiguità nella formulazione dell’offerta, purchè si
giunga ad esiti certi circa la portata dell’impegno Non vi è alcuna inammissibile attività manipolativa
negoziale con essi assunti; evidenziandosi, altresì, ad opera della Stazione Appaltante quando la
che le offerte, intese come atto negoziale, sono medesima si limita a correggere un mero errore
suscettibili di essere interpretate in modo tale da materiale, a fronte di una volontà correttamente
ricercare l’effettiva volontà del dichiarante, senza espressa dalla partecipante in relazione all’offerta
peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee economica. L’errore materiale direttamente
all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative emendabile è soltanto quello che può essere
o rettificative dell’offerente” (Consiglio di Stato, percepito o rilevato ictu oculi, dal contesto
Sez. VI, 6/5/2016 n. 1827). stesso dell’atto e senza bisogno di complesse
indagini ricostruttive di una volontà agevolmente
L’Amministrazione deve quindi contemperare il individuabile e chiaramente riconoscibile
principio indefettibile di imparzialità dell’agire da chiunque. La legittimità dell’offerta deve
amministrativo che esige il rigoroso rispetto essere valutata ex ante, al momento della sua
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