Page 33 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Il Punto Mediappalti
3.1. La valutazione in concreto ha dato Nel caso di specie sottoposto, prima al TAR
luogo alla verifica di una effettiva Catanzaro, e poi al Consiglio di Stato, il soggetto
incompatibilità tra il ruolo del RUP e nominato Presidente della Commissione di gara
quello di commissario aveva in concreto adottato anche il decreto di
indizione della procedura concorsuale, ed era
Una delle più recenti pronunce in materia (Consiglio inoltre titolare dell’Ufficio competente ad adottare
di Stato, sez. VI, 8 novembre 2021 n. 7419) che l’approvazione degli atti della Commissione
richiama i precedenti più importanti sul punto, è esaminatrice.
stato giudicato che:
Per tali ragioni la ricorrente (poi appellante) aveva
“Con riguardo al regime di incompatibilità censurato la violazione dell’articolo 77 del D.lgs. n.
tra le funzioni svolte nel 50/2016.
procedimento e quelle di Ebbene, in applicazione del
presidente della Commissione, Chi ha redatto la lex principio sopra esposto,
il fondamento è di stretto specialis non può essere il Consiglio di Stato ha
diritto positivo, e va rinvenuto componente della accolto l’appello in quanto
nel più volte ricordato art. Commissione, al fine di ha ritenuto integrata la
77, comma 4, del d.lgs. garantire il diritto delle fattispecie di incompatibilità
n. 50 del 2016. Occorre parti ad una decisione posta dall’art. 77, comma
peraltro rilevare che la norma adottata da un organo 4, D. Lgs. n. 50/16, stante
in questione ha la stessa la concentrazione in capo
portata oggettiva dell’art. terzo ed imparziale alla medesima persona
84, comma 4, del d.lgs. n. mediante valutazioni il delle attività di preparazione
163 del 2006, in relazione più possibile oggettive, della documentazione di
alla quale la giurisprudenza e cioè non influenzate gara, implicante la definizione
aveva posto in evidenza dalle scelte che l’hanno delle regole applicabili per
che rispondeva all’esigenza preceduta la selezione del contraente
di una rigida separazione migliore, e delle attività di
tra la fase di preparazione valutazione delle offerte.
della documentazione di La pronuncia è rilevante in
gara e quella di valutazione delle offerte in essa quanto elenca le attività che ha ritenuto rilevanti
presentate, a garanzia della neutralità del giudizio al fine di ravvisare in concreto la commistione tra
ed in coerenza con la ratio generalmente sottesa attività di redazione della legge di gara e attività
alle cause di incompatibilità dei componenti degli di valutazione.
organi amministrativi (Cons. Stato, Ad. plen.,
7 maggio 2013, n.13). Il fondamento ultimo di In particolare, il Consiglio di Stato ha ravvisato che
razionalità della disposizione dell’art. 77, comma la medesima persona:
4, è dunque quello per cui chi ha redatto la “- ha indetto la procedura aperta, (…);
lex specialis non può essere componente - ha sottoscritto il bando di gara (…);
della Commissione, costituendo il principio - ha sottoscritto il disciplinare di gara (…);
di separazione tra chi predisponga il - ha nominato la Commissione giudicatrice,
regolamento di gara e chi è chiamato indicando la propria persona quale Presidente
a concretamente applicarlo una regola della Commissione (…);
generale posta a tutela della trasparenza - ha provveduto concretamente alla valutazione
della procedura, e dunque a garanzia del delle offerte in qualità di Presidente della
diritto delle parti ad una decisione adottata Commissione (cfr. verbali delle sedute della
da un organo terzo ed imparziale mediante Commissione)”.
valutazioni il più possibile oggettive, e cioè
non influenzate dalle scelte che l’hanno Il Collegio ha quindi ravvisato in concreto una
preceduta concentrazione di attività tra loro incompatibili per
(Cons. Stato, V, 27 febbraio 2019, n. 1387) espressa previsione legislativa (art. 77 comma
(Consiglio di Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 4 del Codice) in capo al medesimo soggetto che
2471)”. era anche il RUP, ed ha accertato “la violazione
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