Page 33 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                    3.1.    La  valutazione  in  concreto  ha  dato   Nel caso di specie sottoposto,  prima  al TAR
                            luogo  alla  verifica  di  una  effettiva   Catanzaro, e poi al Consiglio di Stato, il soggetto
                            incompatibilità  tra il ruolo  del RUP  e   nominato  Presidente  della  Commissione  di gara
                            quello di commissario               aveva  in  concreto  adottato  anche  il decreto  di
                                                                indizione  della procedura  concorsuale,  ed era
                 Una delle più recenti pronunce in materia (Consiglio   inoltre titolare dell’Ufficio competente ad adottare
                 di Stato, sez. VI, 8 novembre 2021 n. 7419) che   l’approvazione  degli atti della Commissione
                 richiama i precedenti più importanti sul punto, è   esaminatrice.
                 stato giudicato che:
                                                                Per tali ragioni la ricorrente (poi appellante) aveva
                 “Con riguardo al regime  di incompatibilità    censurato la violazione dell’articolo 77 del D.lgs. n.
                 tra  le funzioni svolte nel                                      50/2016.
                 procedimento  e  quelle di                                       Ebbene,  in applicazione  del
                 presidente della Commissione,     Chi ha redatto la lex          principio  sopra  esposto,
                 il  fondamento  è di stretto   specialis non può essere         il Consiglio di Stato  ha
                 diritto positivo, e va rinvenuto   componente della              accolto  l’appello  in  quanto
                 nel più volte ricordato  art.   Commissione, al fine di          ha   ritenuto  integrata  la
                 77,  comma  4,  del d.lgs.      garantire il diritto delle       fattispecie  di  incompatibilità
                 n.  50  del 2016.  Occorre       parti ad una decisione          posta dall’art.  77,  comma
                 peraltro rilevare che la norma   adottata da un organo           4,  D.  Lgs.  n.  50/16,  stante
                 in questione  ha  la stessa                                      la  concentrazione in capo
                 portata  oggettiva  dell’art.     terzo ed imparziale            alla  medesima    persona
                 84,  comma  4, del d.lgs.  n.   mediante valutazioni il          delle attività di preparazione
                 163  del 2006,  in  relazione   più possibile oggettive,         della  documentazione   di
                 alla  quale  la  giurisprudenza   e cioè non influenzate         gara, implicante la definizione
                 aveva  posto  in  evidenza      dalle scelte che l’hanno         delle regole  applicabili  per
                 che  rispondeva all’esigenza           preceduta                 la selezione del contraente
                 di una  rigida separazione                                       migliore, e  delle attività di
                 tra  la  fase  di preparazione                                   valutazione delle offerte.
                 della  documentazione   di                                       La  pronuncia  è  rilevante  in
                 gara  e  quella  di valutazione  delle  offerte  in  essa   quanto elenca le attività che ha ritenuto rilevanti
                 presentate, a garanzia della neutralità del giudizio   al fine di ravvisare in concreto la commistione tra
                 ed in coerenza con la ratio generalmente sottesa   attività di redazione della legge di gara e attività
                 alle cause di incompatibilità dei componenti degli   di valutazione.
                 organi  amministrativi (Cons. Stato,  Ad.  plen.,
                 7  maggio 2013,  n.13).  Il fondamento  ultimo di   In particolare, il Consiglio di Stato ha ravvisato che
                 razionalità  della  disposizione dell’art.  77,  comma   la medesima persona:
                 4,  è  dunque  quello  per  cui  chi  ha  redatto  la   “- ha indetto la procedura aperta, (…);
                 lex  specialis  non  può  essere  componente   - ha sottoscritto il bando di gara (…);
                 della  Commissione,  costituendo  il  principio   - ha sottoscritto il disciplinare di gara (…);
                 di  separazione  tra  chi  predisponga  il     - ha  nominato  la  Commissione  giudicatrice,
                 regolamento  di  gara  e  chi  è  chiamato     indicando la propria persona quale Presidente
                 a  concretamente  applicarlo  una  regola      della Commissione (…);
                 generale  posta  a  tutela  della  trasparenza   - ha provveduto concretamente alla valutazione
                 della  procedura,  e  dunque  a  garanzia  del   delle  offerte  in  qualità  di  Presidente  della
                 diritto  delle  parti  ad  una  decisione  adottata   Commissione  (cfr.  verbali delle sedute  della
                 da  un  organo  terzo  ed  imparziale  mediante   Commissione)”.
                 valutazioni  il  più  possibile  oggettive,  e  cioè
                 non  influenzate  dalle  scelte  che  l’hanno   Il  Collegio  ha  quindi  ravvisato  in  concreto  una
                 preceduta                                      concentrazione di attività tra loro incompatibili per
                 (Cons. Stato,  V,  27  febbraio 2019,  n. 1387)   espressa  previsione  legislativa  (art.  77  comma
                 (Consiglio di Stato,  sez.  V,  17  aprile  2020,  n.   4  del  Codice)  in capo  al medesimo  soggetto  che
                 2471)”.                                        era  anche  il RUP,  ed  ha  accertato “la  violazione

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