Page 34 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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                 del principio di necessaria  separazione  tra  fase   definirne  autonomamente  il  contenuto,
                 regolatoria  e  fase  attuativa,  tenuto  conto  che   con valore  univocamente  vincolante per
                 chi ha predisposto il regolamento di gara è stato   l’amministrazione ai fini della valutazione
                 chiamato  anche  alla  sua  concreta  applicazione,   delle offerte,  così  che  in  definitiva  il
                 così compromettendo  le esigenze  di tutela  della   suo   contenuto   prescrittivo   sia   riferibile
                 trasparenza della procedura, poste a garanzia “del   esclusivamente al funzionario”;
                 diritto delle parti ad una decisione adottata da un   – ad integrare la prova richiesta, non è sufficiente
                 organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il   il mero sospetto di una possibile situazione di
                 più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle   incompatibilità;
                 scelte che l’hanno preceduta” (Consiglio di Stato,   – detto onere della prova grava sulla parte che
                 Sez. III, 8 ottobre 2021, n. 6744).”.             deduce la condizione di incompatibilità;
                                                                 – in ogni caso, la predetta incompatibilità non
                    3.2.    La  valutazione in concreto  non  ha   può desumersi ex se dall’appartenenza
                            dato  luogo  all’accertamento  di una   del   funzionario   componente     della
                            incompatibilità  tra il ruolo  del RUP  e   commissione,  alla  struttura  organizzativa
                            quello di commissario                  preposta, nella fase preliminare di preparazione
                                                                   degli  atti  di  gara  e  nella  successiva  fase  di
                 Il TAR Sicilia, Catania,  sez. I,  con  la sentenza   gestione,  all’appalto  stesso  (cfr.  cit.  Cons.
                 del 25  gennaio 2021  n.  209  ha  avuto  modo di   Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082).
                 ripercorrere  l’iter legislativo  e  giurisprudenziale
                 relativo  al  ruolo  del  RUP,  dando  atto  del  fatto   Il  caso  concreto  riguardava  la  presunta
                 che  la  nuova  formulazione  dell’articolo  77  ha   incompatibilità di un  RUP che,  a  dire della
                 escluso ogni effetto di automatica incompatibilità   ricorrente, aveva predisposto la legge di gara (in
                 conseguente al cumulo delle funzioni, rimettendo   quanto  recava  la  propria  firma)  ed  era  stato  poi
                 all’Amministrazione la valutazione della sussistenza   nominato membro della Commissione di gara, in
                 o  meno  dei  presupposti  affinché  il  RUP  possa   sostituzione di uno dei commissari.
                 legittimamente  far  parte  della  commissione  gara
                 (cfr.  Cons.  Stato,  sez.  III,  26  ottobre  2018,  n.   Sul punto il TAR Catania, alla luce dei principi sopra
                 6082).                                          esposti, ha rigettato il ricorso sostenendo che “le
                                                                 due  previsioni  racchiuse  nell’anzidetto art.  77,
                 In  tale  pronuncia  il TAR  ha  evidenziato  alcuni   comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
                 elementi  sintomatici dell’incompatibilità  del RUP   n.  50  non  possono  essere  interpretate  in
                 con il ruolo di commissario di gara, ed in particolare:  maniera atomistica, ma postulano una lettura
                                                                 coordinata,   non   seccamente   preclusiva
                 – la garanzia di trasparenza ed imparzialità nella   del  cumulo  di  funzioni  e  che  richiede  una
                    conduzione della gara impedisce la presenza   valutazione  dell’incompatibilità  sul  piano
                    nella commissione di gara di soggetti        concreto e di volta in volta, nonché la prova di
                    che  abbiano svolto  un’attività  idonea     concreti  ed  effettivi  condizionamenti,  anche
                    a interferire con il giudizio  di merito     perché,  diversamente  opinando,  si  finirebbe
                    sull’appalto di che trattasi;                per  operare  una  sorta  di  interpretatio
                 –  la  situazione  di incompatibilità deve  ricavarsi   abrogans  della  seconda  parte  dell’art.  77,
                    dal   dato  sostanziale  della  concreta     comma  4,  del  decreto  legislativo  18  aprile
                    partecipazione  alla  redazione degli atti   2016, n. 50 e ss. mm. ed ii. (che, va ricordato,
                    di gara,  al  di  là  del  profilo  formale  della   stabilisce che la nomina del RUP a membro delle
                    sottoscrizione  o  mancata  sottoscrizione   commissioni di gara è valutata con riferimento alla
                    degli  stessi  e  indipendentemente  dal  fatto   singola  procedura),  attesa  la pluralità di funzioni
                    che  il  soggetto  in  questione  sia  il  funzionario   e  competenze,  sia  sotto  il  profilo  tecnico  che
                    responsabile dell’ufficio competente;        amministrativo, che l’art. 31 del decreto legislativo
                 – per  predisposizione materiale  della legge   18 aprile 2016, n. 50 attribuisce al RUP (cfr. T.A.R.
                    di  gara  deve  quindi  intendersi  “non  già   Puglia, Lecce, sez. III, 24 agosto 2020, n. 949)”.
                    un  qualsiasi  apporto  al  procedimento  di
                    approvazione  dello  stesso,  quanto  piuttosto   Il TAR prosegue poi richiamando l’art. 31, comma 3,
                    una  effettiva  e  concreta  capacità  di    del Codice, nella parte in cui delinea la competenza

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