Page 29 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Il Punto Mediappalti
valutazione discrezionale della stazione appaltante
in termini di economicità ed opportunità della
scelta.
2. La mancata suddivisione dell’appalto in lotti deve
essere – comunque – adeguatamente motivata
dalla stazione appaltante nei documenti di gara.
3. La suddivisione in lotti esclude, in re ipsa, la
configurazione di una gara unitaria e, pertanto,
rende non operante il divieto di collegamento
sostanziale tra imprese (Cons. Stato, Sez. V, 27
settembre 2021, n. 6481).
4. Tuttavia, la presenza di elementi precisi e
concordanti, potrebbe far ritenere comunque, a
prescindere dalla suddivisione in lotti, che si tratti
di gara unitaria (Cons. Stato, Sez. III, 18.5.2020,
n. 3135; id., 6.5.2020, n. 2865).
5. In particolare, il divieto di collegamento
sostanziale tra imprese trova applicazione nel caso
in cui i distinti lotti siano tra loro collegati attraverso
la previsione del divieto di aggiudicazione plurima
di più di un lotto per operatore economico, in
quanto ne riemerge la ratio di preservare condotte
elusive anticoncorrenziali, che si sostanziano
nell’aggirare il divieto di aggiudicazione plurima
imposto dalla stazione appaltante (da ultimo TAR
Abruzzo, Sez. I, 26 gennaio 2022 n. 44; Cons. di
Stato, n. 393/2021).
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