Page 29 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 valutazione discrezionale della stazione appaltante
                 in  termini  di economicità  ed  opportunità  della
                 scelta.

                 2. La mancata suddivisione dell’appalto in lotti deve
                 essere  –  comunque  –  adeguatamente  motivata
                 dalla stazione appaltante nei documenti di gara.

                 3.  La  suddivisione  in  lotti  esclude,  in re  ipsa, la
                 configurazione  di  una  gara  unitaria  e,  pertanto,
                 rende  non  operante  il divieto di collegamento
                 sostanziale  tra  imprese  (Cons.  Stato,  Sez.  V,  27
                 settembre 2021, n. 6481).

                 4.  Tuttavia,  la  presenza  di  elementi  precisi  e
                 concordanti,  potrebbe  far  ritenere  comunque,  a
                 prescindere dalla suddivisione in lotti, che si tratti
                 di gara unitaria (Cons. Stato, Sez. III, 18.5.2020,
                 n. 3135; id., 6.5.2020, n. 2865).

                 5.  In  particolare,  il divieto  di collegamento
                 sostanziale tra imprese trova applicazione nel caso
                 in cui i distinti lotti siano tra loro collegati attraverso
                 la previsione del divieto di aggiudicazione plurima
                 di più  di un  lotto  per  operatore  economico,  in
                 quanto ne riemerge la ratio di preservare condotte
                 elusive  anticoncorrenziali,  che  si sostanziano
                 nell’aggirare  il divieto di aggiudicazione  plurima
                 imposto dalla stazione appaltante (da ultimo TAR
                 Abruzzo, Sez. I, 26 gennaio 2022 n. 44; Cons. di
                 Stato, n. 393/2021).



































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