Page 27 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Il Punto Mediappalti
Nel caso di appalto suddiviso in lotti tale dell’art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. 18 aprile
preclusione, come si è precisato, non opera, 2016, n. 50>>.
trattandosi di procedura unitaria per affidamenti
formalmente distinti, cioè di una gara plurima: Ancora una volta, il riferimento all’unicità del
sicché è naturalmente ammessa la presentazione “centro decisionale” evidenzia che la ratio della
di un’offerta da parte di operatori economici norma è quella di evitare il rischio di un previo
anche riconducibili ad un unico centro decisionale, accordo tra gli offerenti (appartenenti al medesimo
purché – come è chiaro – non riferita al medesimo gruppo o centro di interessi economici), che
lotto (nel qual caso opererebbe l’art. 80, comma comprometterebbe la segretezza reciproca delle
5 lett. m), ma a lotti distinti (e ciò, beninteso, offerte e la serietà del confronto concorrenziale.
sempreché la stazione appaltante, nell’esercizio
della propria discrezionalità, non abbia ritenuto di La ratio normativa, evidentemente, è quella
precludere, anche qui per ragioni di programmatica di garantire la regolarità della competizione
segmentazione distributiva, tale facoltà). Ne selettiva dell’affidatario di un determinato
discende, allora, per coerenza, che – nel caso appalto, consentendo il confronto concorrenziale
in cui sia limitato “il numero di lotti che possono e scongiurando il pericolo di condizionamento
essere aggiudicati ad un solo offerente” (art. 51, dell’esito della gara.
comma 3) – l’offerta imputabile ad un unico centro
decisionale debba essere parimenti considerata La giurisprudenza amministrativa ha fornito
unica, in quanto imputabile ad un solo offerente numerose indicazioni sulla identificazione di
sostanziale. situazioni che concretizzano fattispecie di
collegamento, individuando una serie di indici, che
E ciò, in buona sostanza, nel senso che così per assurgere a presupposti del provvedimento
come una formale pluralità di offerte, in realtà di esclusione devono avere le caratteristiche di
unitariamente elaborate, mira ad aggirare il gravità, precisione e concordanza, che spetta
divieto - immediatamente operante nella fase all’Amministrazione valutare in concreto. Se,
di ammissione - di offerta plurima, alla stessa da un lato, l’Amministrazione è onerata delle
stregua una formale proposta di aggiudicazione verifiche puntuali degli elementi che fanno ritenere
di un singolo lotto, concordata con altri operatori probabile il collegamento societario, dall’altro, non
in virtù di una unitaria determinazione, mira ad è necessario che effettui una verifica circa il fatto
aggirare il divieto di aggiudicazione plurima. che il collegamento societario abbia in concreto
Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, se è il influito sulla presentazione delle offerte e sull’esito
divieto normativo di “offerte plurime” a giustificare, della gara. In altri termini, non è necessaria la
quando sia unica la gara, l’immediata esclusione, prova che il collegamento abbia influito sulla
è il divieto facoltativo di “aggiudicazioni plurime” formazione delle offerte, ma è sufficiente che sia
ad imporre l’esclusione del concorrente che già probabile il fatto che le stesse provengano da un
si sia sostanzialmente aggiudicato un altro lotto, unico centro decisionale.
sul ricordato presupposto dell’unicità del centro
decisionale. Particolarmente ad altrettanto interessante è un
recente pronuncia del TAR Abruzzo, che ha tentato
di fare chiarezza su un tema così complesso come
4. Gli ulteriori approdi della giurisprudenza quello del collegamento sostanziale nelle gare ad
oggetto plurimo.
Nel variegato panorama giurisprudenziale di cui si
è parlato, interessante è la pronuncia del Consiglio Ad avviso del TAR Abruzzo, <<La esclusione
di Stato, sez. IV, 22.04.2021 n. 3255, ove si legge prevista nel caso di cui all’art. 80, comma 5, lett.
che <<l’esclusione è avvenuta per la sussistenza m), d. lgs. n. 50 del 2016, non trova applicazione
del collegamento sostanziale tra due imprese nel caso di appalti suddivisi in lotti plurimi, atteso
in gara, tale da far ritenere che sussistesse “un che essi sono valutati come tante gare distinte, e
unico centro decisionale di imputazione delle dunque il collegamento sostanziale o formale tra
offerte delle società tale da porre in essere una due partecipanti in due distinti lotti non integra il
distorsione della concorrenza tra gli operatori che divieto della offerta plurima nella medesima gara
hanno partecipato alla gara in oggetto” ai sensi che tale disposizione mira a rendere effettivo;
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