Page 27 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Nel caso  di appalto  suddiviso in lotti tale   dell’art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. 18 aprile
                 preclusione,  come  si è  precisato,  non  opera,   2016, n. 50>>.
                 trattandosi  di  procedura  unitaria  per  affidamenti
                 formalmente  distinti,  cioè  di  una  gara  plurima:   Ancora  una  volta,  il  riferimento  all’unicità  del
                 sicché è naturalmente ammessa la presentazione   “centro  decisionale”  evidenzia  che  la  ratio  della
                 di  un’offerta  da  parte  di  operatori  economici   norma  è  quella  di  evitare  il  rischio  di  un  previo
                 anche riconducibili ad un unico centro decisionale,   accordo tra gli offerenti (appartenenti al medesimo
                 purché – come è chiaro – non riferita al medesimo   gruppo  o  centro  di interessi  economici),  che
                 lotto (nel qual caso opererebbe l’art. 80, comma   comprometterebbe  la  segretezza  reciproca  delle
                 5  lett.  m),  ma  a  lotti distinti  (e  ciò,  beninteso,   offerte e la serietà del confronto concorrenziale.
                 sempreché  la  stazione  appaltante,  nell’esercizio
                 della propria discrezionalità, non abbia ritenuto di   La  ratio  normativa,  evidentemente,  è  quella
                 precludere, anche qui per ragioni di programmatica   di garantire  la  regolarità  della  competizione
                 segmentazione  distributiva,  tale  facoltà).  Ne   selettiva   dell’affidatario   di   un   determinato
                 discende,  allora,  per  coerenza,  che  –  nel  caso   appalto,  consentendo  il  confronto  concorrenziale
                 in cui sia limitato “il numero di lotti che possono   e  scongiurando il  pericolo di condizionamento
                 essere aggiudicati ad un solo offerente” (art. 51,   dell’esito della gara.
                 comma 3) – l’offerta imputabile ad un unico centro
                 decisionale  debba  essere  parimenti  considerata   La  giurisprudenza  amministrativa  ha  fornito
                 unica,  in  quanto  imputabile  ad  un  solo  offerente   numerose  indicazioni  sulla  identificazione  di
                 sostanziale.                                   situazioni   che   concretizzano   fattispecie   di
                                                                collegamento, individuando una serie di indici, che
                 E ciò, in buona  sostanza,  nel senso  che  così   per  assurgere  a  presupposti  del  provvedimento
                 come  una  formale  pluralità  di  offerte,  in  realtà   di esclusione  devono  avere  le  caratteristiche  di
                 unitariamente  elaborate,  mira  ad  aggirare  il   gravità,  precisione e  concordanza,  che  spetta
                 divieto  -  immediatamente  operante  nella  fase   all’Amministrazione  valutare  in concreto.  Se,
                 di  ammissione  -  di  offerta  plurima,  alla  stessa   da  un  lato, l’Amministrazione è onerata  delle
                 stregua  una  formale  proposta  di  aggiudicazione   verifiche puntuali degli elementi che fanno ritenere
                 di un singolo lotto, concordata con altri operatori   probabile il collegamento societario, dall’altro, non
                 in virtù  di una  unitaria  determinazione,  mira  ad   è necessario che effettui una verifica circa il fatto
                 aggirare il divieto di aggiudicazione plurima.  che  il  collegamento  societario abbia  in concreto
                 Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, se è il   influito sulla presentazione delle offerte e sull’esito
                 divieto normativo di “offerte plurime” a giustificare,   della gara.  In  altri termini,  non  è  necessaria  la
                 quando sia unica la gara, l’immediata esclusione,   prova  che  il  collegamento  abbia  influito  sulla
                 è il divieto facoltativo di “aggiudicazioni plurime”   formazione delle offerte, ma è sufficiente che sia
                 ad  imporre  l’esclusione  del  concorrente  che  già   probabile il fatto che le stesse provengano da un
                 si sia  sostanzialmente  aggiudicato  un  altro  lotto,   unico centro decisionale.
                 sul  ricordato  presupposto  dell’unicità  del  centro
                 decisionale.                                   Particolarmente  ad  altrettanto  interessante  è  un
                                                                recente pronuncia del TAR Abruzzo, che ha tentato
                                                                di fare chiarezza su un tema così complesso come
                    4. Gli ulteriori approdi della giurisprudenza   quello del collegamento sostanziale nelle gare ad
                                                                oggetto plurimo.
                 Nel variegato panorama giurisprudenziale di cui si
                 è parlato, interessante è la pronuncia del Consiglio   Ad  avviso del TAR Abruzzo, <<La  esclusione
                 di Stato, sez. IV, 22.04.2021 n. 3255, ove si legge   prevista nel caso di cui all’art. 80, comma 5, lett.
                 che <<l’esclusione è avvenuta per la sussistenza   m), d. lgs. n. 50 del 2016, non trova applicazione
                 del  collegamento  sostanziale  tra  due  imprese   nel caso di appalti suddivisi in lotti plurimi, atteso
                 in  gara,  tale  da  far  ritenere  che  sussistesse  “un   che essi sono valutati come tante gare distinte, e
                 unico  centro  decisionale  di imputazione  delle   dunque il collegamento sostanziale o formale tra
                 offerte  delle società  tale  da  porre  in essere  una   due partecipanti in due distinti lotti non integra il
                 distorsione della concorrenza tra gli operatori che   divieto della offerta plurima nella medesima gara
                 hanno  partecipato  alla gara  in  oggetto”  ai sensi   che  tale disposizione  mira a  rendere  effettivo;

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