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Mediappalti Il Punto
Il Codice Appalti considera, dunque, quale ipotesi proporzionalità e di ragionevolezza» (Consiglio di
ordinaria e regolare la suddivisione in lotti funzionali Stato, sez. III, 4 marzo 2019, n. 1491).
o prestazionali di un appalto e condiziona la deroga
all’ordinaria suddivisione in lotti alla formulazione Lo stesso Consiglio di Stato, sull’obbligo di
di una specifica motivazione. frazionamento dell’appalto, ha altresì precisato
che «In tanto può configurarsi l’obbligo in
Il Codice degli appalti, dunque, se da un lato questione in quanto non vi si oppongano obiettive
sostanzialmente obbliga a suddividere in lotti, esigenze di connessione funzionale che rendano
dall’altro pone un onere motivazionale rafforzato in opportuno affidare congiuntamente prestazioni
capo alle stazioni appaltanti, le di servizi e lavori e che
quali sono chiamate a motivare Il Codice Appalti all’opposto sconsiglino di
la scelta di non aver proceduto separare le stesse […] (sulla
a frazionare l’appalto per considera quale ipotesi preferenza solo tendenziale
favorire la partecipazione delle ordinaria e regolare espressa dalla disposizione
piccole e medie imprese. Per la suddivisione in lotti in esame per la suddivisione
tale ragione, la motivazione funzionali o prestazionali degli appalti pubblici in lotti,
non deve essere intesa di un appalto e condiziona Cons. Stato, V, 3 aprile 2018,
come un mero adempimento la deroga all’ordinaria n. 2044, cui aderisce Cons.
formale, a cui far fronte suddivisione in lotti Stato, III, 21 marzo 2019,
mediante formule generiche o alla formulazione di una n. 1857 e 22 febbraio 2019,
di rito, ma deve chiaramente n. 1222). Peraltro, nell’indire
dar conto delle ragioni che specifica motivazione. la gara de qua la Regione
impongono di non frazionare […] non ha dato conto delle
l’appalto. caratteristiche di “stretta
interconnessione” oltre che di omogeneità e
L’onere motivazionale in questione non può infatti complessità delle forniture e dei servizi oggetto
essere soddisfatto in maniera solo apparente o di appalto che avrebbero reso antieconomico e
generica, dovendo invece, la Stazione Appaltante, non efficiente la sua suddivisione in lotti, con ciò
indicare specificatamente le ragioni tecniche adempiendo all’obbligo di motivazione previsto
ed economiche che giustificano l’affidamento in dalla disposizione del codice dei contratti da ultimo
unitario del servizio. citata per derogare alla regola della suddivisione
in lotti. Deve ancora aggiungersi che il dichiarato
In merito alla sindacabilità della scelta di non obiettivo di favorire la partecipazione di imprese di
suddividere l’appalto, la giurisprudenza ha minori dimensioni, cui la regola della suddivisione
affermato che «la suddivisione in lotti di un in lotti è preordinata, non sarebbe stato
contratto pubblico si presta ad essere sindacata ragionevolmente raggiunto con la separazione dei
in sede giurisdizionale amministrativa: e ciò lavori dalla preponderante componente di servizi
ancorché l’incontestabile ampiezza del margine oggetto dell’appalto (…)» (Consiglio di Stato, sez.
di valutazione attribuito all’amministrazione in V, 15 gennaio 2020, n. 378).
questo ambito conduca per converso a confinare
questo sindacato nei noti limiti rappresentati dai Come si vede, l’eterogenea casistica
canoni generali dell’agire amministrativo, ovvero giurisprudenziale rende il ruolo dell’interprete,
della ragionevolezza e della proporzionalità, oltre anche in questo caso, di fondamentale importanza,
che dell’adeguatezza dell’istruttoria» (Consiglio di posto che da una norma dal tenore apparentemente
Stato, sez. V, 6 marzo 2017, n. 1038). univoco, quale l’art. 51 del Codice degli appalti, si
sono sviluppate tesi di diversa natura, come sopra
Inoltre, è stato osservato che «la scelta della illustrato.
stazione appaltante circa la suddivisione in lotti
di un appalto pubblico, deve dunque costituire Il panorama si complica ulteriormente nel momento
una decisione che deve essere funzionalmente in cui, accanto alla questione della suddivisione in
coerente con il complesso degli interessi pubblici lotti, si palesa la problematica del collegamento
e privati coinvolti dal procedimento di appalto, da sostanziale tra imprese nelle gare ad oggetto
valutarsi nel quadro complessivo dei principi di plurimo, come si vedrà nei paragrafi che seguono.
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