Page 24 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Mediappalti                                                                              Il Punto






                 Il Codice Appalti considera, dunque, quale ipotesi   proporzionalità e di ragionevolezza» (Consiglio di
                 ordinaria e regolare la suddivisione in lotti funzionali   Stato, sez. III, 4 marzo 2019, n. 1491).
                 o prestazionali di un appalto e condiziona la deroga
                 all’ordinaria suddivisione in lotti alla formulazione   Lo  stesso  Consiglio  di  Stato,  sull’obbligo  di
                 di una specifica motivazione.                  frazionamento  dell’appalto,  ha  altresì  precisato
                                                                che  «In  tanto  può  configurarsi  l’obbligo  in
                 Il  Codice  degli  appalti,  dunque,  se  da  un  lato   questione in quanto non vi si oppongano obiettive
                 sostanzialmente  obbliga a  suddividere  in  lotti,   esigenze  di connessione  funzionale  che  rendano
                 dall’altro pone un onere motivazionale rafforzato in   opportuno  affidare  congiuntamente  prestazioni
                 capo alle stazioni appaltanti, le                               di servizi e  lavori  e  che
                 quali sono chiamate a motivare      Il Codice Appalti           all’opposto  sconsiglino  di
                 la scelta di non aver proceduto                                 separare  le stesse  […] (sulla
                 a  frazionare  l’appalto  per   considera quale ipotesi         preferenza  solo tendenziale
                 favorire la partecipazione delle   ordinaria e regolare         espressa  dalla  disposizione
                 piccole  e  medie  imprese.  Per   la suddivisione in lotti     in esame  per  la suddivisione
                 tale  ragione,  la  motivazione   funzionali o prestazionali    degli appalti pubblici  in lotti,
                 non   deve   essere  intesa    di un appalto e condiziona       Cons. Stato, V, 3 aprile 2018,
                 come  un mero adempimento        la deroga all’ordinaria        n.  2044,  cui aderisce  Cons.
                 formale,  a  cui  far  fronte     suddivisione in lotti         Stato,  III,  21  marzo 2019,
                 mediante formule generiche o    alla formulazione di una        n.  1857  e  22  febbraio  2019,
                 di rito,  ma  deve  chiaramente                                 n.  1222).  Peraltro,  nell’indire
                 dar  conto  delle ragioni che    specifica motivazione.         la  gara  de  qua  la  Regione
                 impongono  di  non  frazionare                                  […] non  ha  dato  conto  delle
                 l’appalto.                                                      caratteristiche  di  “stretta
                                                                interconnessione”  oltre che  di omogeneità  e
                 L’onere motivazionale in questione non può infatti   complessità delle forniture  e  dei servizi oggetto
                 essere  soddisfatto  in  maniera  solo  apparente  o   di appalto che  avrebbero  reso  antieconomico e
                 generica, dovendo invece, la Stazione Appaltante,   non efficiente la sua suddivisione in lotti, con ciò
                 indicare  specificatamente  le  ragioni  tecniche   adempiendo  all’obbligo di motivazione previsto
                 ed  economiche  che  giustificano  l’affidamento  in   dalla disposizione del codice dei contratti da ultimo
                 unitario del servizio.                         citata per derogare alla regola della suddivisione
                                                                in lotti. Deve ancora aggiungersi che il dichiarato
                 In merito alla  sindacabilità della scelta di non   obiettivo di favorire la partecipazione di imprese di
                 suddividere  l’appalto,  la  giurisprudenza  ha  minori dimensioni, cui la regola della suddivisione
                 affermato  che  «la suddivisione in lotti  di un   in lotti  è  preordinata,  non  sarebbe  stato
                 contratto  pubblico si presta  ad  essere  sindacata   ragionevolmente raggiunto con la separazione dei
                 in  sede  giurisdizionale amministrativa:  e  ciò   lavori  dalla preponderante  componente  di servizi
                 ancorché  l’incontestabile ampiezza del margine   oggetto dell’appalto (…)» (Consiglio di Stato, sez.
                 di valutazione  attribuito all’amministrazione in   V, 15 gennaio 2020, n. 378).
                 questo ambito conduca per converso a confinare
                 questo  sindacato  nei  noti  limiti rappresentati  dai   Come  si  vede,  l’eterogenea  casistica
                 canoni  generali  dell’agire  amministrativo,  ovvero   giurisprudenziale rende  il ruolo dell’interprete,
                 della ragionevolezza e della proporzionalità, oltre   anche in questo caso, di fondamentale importanza,
                 che dell’adeguatezza dell’istruttoria» (Consiglio di   posto che da una norma dal tenore apparentemente
                 Stato, sez. V, 6 marzo 2017, n. 1038).         univoco, quale l’art. 51 del Codice degli appalti, si
                                                                sono sviluppate tesi di diversa natura, come sopra
                 Inoltre,  è  stato osservato  che «la  scelta  della   illustrato.
                 stazione  appaltante  circa  la  suddivisione in lotti
                 di un  appalto  pubblico, deve  dunque  costituire   Il panorama si complica ulteriormente nel momento
                 una  decisione  che  deve  essere  funzionalmente   in cui, accanto alla questione della suddivisione in
                 coerente con il complesso degli interessi pubblici   lotti, si palesa  la  problematica  del collegamento
                 e privati coinvolti dal procedimento di appalto, da   sostanziale  tra  imprese  nelle  gare  ad  oggetto
                 valutarsi  nel  quadro  complessivo  dei  principi di   plurimo, come si vedrà nei paragrafi che seguono.

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