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Mediappalti Il Punto
degli elementi ritenuti dal primo giudice probanti alle procedure evidenziali – non altrettanto può
della asserita unitarietà della gara. È sufficiente dirsi in ordine ad un vincolo, come quello correlato
osservare che l’autonomia delle offerte e quindi al divieto di plurime aggiudicazioni, che, senza
delle graduatorie di ciascuno dei cinque lotti precludere la competizione, operi, nei sensi chiariti,
territoriali in cui la procedura è stata suddivisa in funzione “proconcorrenziale”
comporta il carattere non unitario della gara ai fini
dell’applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. m), Sicché appare corretto – in una plausibile logica
del d.lgs. n. 50 del 2016>> (Cons. Stato, Sez. V, sostanzialistica, orientata a disincentivare ed
18 marzo 2021 n. 2350). impedire forme e modalità di partecipazione che,
anche quando non siano collusive o propriamente
Ancor più di recente, ha affermato che <<la abusive (incorrendo, come tali, in specifiche cause
logica che ispira l’art. 80, comma 5 lett. m) – che di esclusione come illeciti anticoncorrenziali: cfr.
considera l’imputabilità a qualsiasi titolo, di diritto art. 80, comma 5, lett. c) d. lgs. n. 50/2016),
o di fatto, “ad un unico centro decisionale”, delle risultino, ai fini evidenziati, elusive del divieto di
offerte proposte da distinti operatori economici accaparramento – riferire il limite, estensivamente,
nel contesto di una “medesima procedura di anche agli operatori economici sostanzialmente
affidamento” quale motivo di esclusione – è quella riconducibili ad un unitario centro decisionale o ad
di dequotare il profilo formale della pluralità una organizzazione economica operante in forma
soggettiva, per far valere la sostanziale unitarietà di holding.
della proposta negoziale: la cui automatica
inammissibilità discende recta via dal principio di Si tratta di una logica coerente con una disciplina
unicità dell’offerta (art. 32, comma 4, prima parte di gara che – lungi dal limitarsi al frazionamento
d. lgs. n. 50/2016). dell’appalto (ex art. 51, comma 1) – avesse
specificamente inteso, nei termini illustrati,
Nel caso di appalto suddiviso in lotti tale segmentare e distribuire l’affidamento dei lotti:
preclusione, come si è precisato, non opera, i quali, a diversamente opinare, ben potrebbero
trattandosi di procedura unitaria per affidamenti essere acquisiti, a dispetto delle finalità
formalmente distinti, cioè di una gara plurima: proconcorrenziali, da un unico ed organizzato
sicché è naturalmente ammessa la presentazione gruppo societario, che si avvalesse di una pluralità
di un’offerta da parte di operatori economici di operatori economici controllati.
anche riconducibili ad un unico centro decisionale,
purché – come è chiaro – non riferita al medesimo Né si tratta di opzione ermeneutica fondata sul
lotto (nel qual caso opererebbe l’art. 80, comma ragionamento analogico (come tale preordinato alla
5 lett. m), ma a lotti distinti (e ciò, beninteso, estensione di una regola ad un caso non previsto né
sempreché la stazione appaltante, nell’esercizio codificato): la illustrata ratio della disposizione fa,
della propria discrezionalità, non abbia ritenuto di invero, palese, che la stessa postula una nozione
precludere, anche qui per ragioni di programmatica estensiva di “operatore economico”.
segmentazione distributiva, tale facoltà: arg. ex
art. 51, comma 2)>> (Cons. Stato, Sez. V, 27 Del resto – e sotto distinto e concorrente profilo,
settembre 2021, n. 6481). specificamente rilevante nella questione in esame
– la logica che ispira l’art. 80, comma 5 lett. m), che
Pare dunque evidente che l’indirizzo considera l’imputabilità a qualsiasi titolo, di diritto
giurisprudenziale prevalente che il Consiglio di o di fatto, “ad un unico centro decisionale”, delle
Stato continua a seguire è quello di ritenere non offerte proposte da distinti operatori economici
applicabile l’art. 80, comma 5, lett. m), del codice nel contesto di una “medesima procedura di
dei contratti pubblici nell’ipotesi in cui le offerte affidamento” quale motivo di esclusione, è quella di
presentate dai partecipanti ad una procedura di non valorizzare il solo profilo formale della pluralità
gara si riferiscano a lotti diversi. soggettiva, per far valere la sostanziale unitarietà
della proposta negoziale, la cui automatica
Volendo operare una “crasi” degli orientamenti preclusione discende direttamente dal riscontro
giurisprudenziali sopra illustrati, potrebbe dunque dell’appartenenza dell’offerta ad un unico centro
dirsi che – se è, naturalmente, eccezionale la decisionale. (art. 32, comma 4, prima parte d. lgs.
regola che di volta in volta limiti la partecipazione n. 50/2016).
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