Page 26 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Mediappalti                                                                              Il Punto






                 degli elementi ritenuti dal primo giudice probanti   alle  procedure  evidenziali –  non  altrettanto  può
                 della  asserita  unitarietà  della  gara.  È  sufficiente   dirsi in ordine ad un vincolo, come quello correlato
                 osservare  che  l’autonomia  delle offerte  e  quindi   al  divieto  di plurime  aggiudicazioni,  che,  senza
                 delle graduatorie  di ciascuno  dei cinque  lotti   precludere la competizione, operi, nei sensi chiariti,
                 territoriali  in  cui  la  procedura  è  stata  suddivisa   in funzione “proconcorrenziale”
                 comporta il carattere non unitario della gara ai fini
                 dell’applicazione dell’art.  80,  comma  5,  lett.  m),   Sicché  appare  corretto  –  in una  plausibile logica
                 del d.lgs. n. 50 del 2016>> (Cons. Stato, Sez. V,   sostanzialistica,  orientata  a  disincentivare  ed
                 18 marzo 2021 n. 2350).                        impedire forme e modalità di partecipazione che,
                                                                anche quando non siano collusive o propriamente
                 Ancor  più  di  recente,  ha  affermato  che  <<la   abusive (incorrendo, come tali, in specifiche cause
                 logica che ispira l’art. 80, comma 5 lett. m) – che   di  esclusione  come  illeciti  anticoncorrenziali:  cfr.
                 considera l’imputabilità a qualsiasi titolo, di diritto   art.  80,  comma  5,  lett.  c)  d.  lgs.  n.  50/2016),
                 o di fatto, “ad un unico centro decisionale”, delle   risultino,  ai  fini  evidenziati,  elusive  del  divieto  di
                 offerte  proposte  da  distinti  operatori  economici   accaparramento – riferire il limite, estensivamente,
                 nel contesto  di una  “medesima  procedura  di   anche  agli operatori  economici sostanzialmente
                 affidamento” quale motivo di esclusione – è quella   riconducibili ad un unitario centro decisionale o ad
                 di  dequotare  il  profilo  formale  della  pluralità   una organizzazione economica operante in forma
                 soggettiva, per far valere la sostanziale unitarietà   di holding.
                 della  proposta  negoziale:  la  cui  automatica
                 inammissibilità discende recta via dal principio di   Si tratta di una logica coerente con una disciplina
                 unicità dell’offerta (art. 32, comma 4, prima parte   di gara che – lungi dal limitarsi al frazionamento
                 d. lgs. n. 50/2016).                           dell’appalto  (ex  art.  51,  comma  1)  –  avesse
                                                                specificamente  inteso,  nei  termini  illustrati,
                 Nel caso  di appalto  suddiviso in lotti  tale   segmentare  e  distribuire  l’affidamento  dei  lotti:
                 preclusione,  come  si  è  precisato,  non  opera,   i  quali,  a  diversamente  opinare,  ben  potrebbero
                 trattandosi  di  procedura  unitaria  per  affidamenti   essere   acquisiti,   a   dispetto   delle   finalità
                 formalmente  distinti, cioè di una  gara  plurima:   proconcorrenziali,  da  un  unico  ed  organizzato
                 sicché è naturalmente ammessa la presentazione   gruppo societario, che si avvalesse di una pluralità
                 di un’offerta  da  parte  di operatori  economici   di operatori economici controllati.
                 anche riconducibili ad un unico centro decisionale,
                 purché – come è chiaro – non riferita al medesimo   Né  si  tratta  di  opzione  ermeneutica  fondata  sul
                 lotto (nel qual caso opererebbe l’art. 80, comma   ragionamento analogico (come tale preordinato alla
                 5  lett.  m), ma a  lotti distinti (e  ciò, beninteso,   estensione di una regola ad un caso non previsto né
                 sempreché  la  stazione  appaltante,  nell’esercizio   codificato): la illustrata ratio della disposizione fa,
                 della propria discrezionalità, non abbia ritenuto di   invero, palese, che la stessa postula una nozione
                 precludere, anche qui per ragioni di programmatica   estensiva di “operatore economico”.
                 segmentazione  distributiva, tale  facoltà:  arg.  ex
                 art.  51,  comma  2)>> (Cons.  Stato,  Sez.  V,  27   Del resto – e sotto distinto e concorrente profilo,
                 settembre 2021, n. 6481).                      specificamente rilevante nella questione in esame
                                                                – la logica che ispira l’art. 80, comma 5 lett. m), che
                 Pare   dunque    evidente   che    l’indirizzo   considera l’imputabilità a qualsiasi titolo, di diritto
                 giurisprudenziale prevalente  che  il  Consiglio  di   o di fatto, “ad un unico centro decisionale”, delle
                 Stato continua a seguire è quello di ritenere non   offerte  proposte  da  distinti  operatori  economici
                 applicabile l’art. 80, comma 5, lett. m), del codice   nel contesto  di una  “medesima  procedura  di
                 dei  contratti  pubblici  nell’ipotesi  in  cui  le  offerte   affidamento” quale motivo di esclusione, è quella di
                 presentate  dai  partecipanti  ad  una  procedura  di   non valorizzare il solo profilo formale della pluralità
                 gara si riferiscano a lotti diversi.           soggettiva, per far valere la sostanziale unitarietà
                                                                della  proposta  negoziale,  la  cui  automatica
                 Volendo  operare  una  “crasi”  degli  orientamenti   preclusione  discende  direttamente  dal  riscontro
                 giurisprudenziali sopra illustrati, potrebbe dunque   dell’appartenenza  dell’offerta  ad  un  unico  centro
                 dirsi che – se è,  naturalmente,  eccezionale  la   decisionale. (art. 32, comma 4, prima parte d. lgs.
                 regola che di volta in volta limiti la partecipazione   n. 50/2016).

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