Page 23 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Il Punto Mediappalti
il quale prescrive (al comma 1) che l’affidamento Anche nelle Linee Guida n. 4 ANAC, recanti
e l’esecuzione delle pubbliche commesse debba “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, comunitaria, indagini di mercato e formazione e
tempestività e correttezza, altresì specificando gestione degli elenchi di operatori economici” al
che le stazioni appaltanti operano nel rispetto dei punto 2.1 si legge: «Il valore stimato dell’appalto è
principi di libera concorrenza, non discriminazione, calcolato in osservanza dei criteri fissati all’articolo
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, principi 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di
tutti ispirati alla tutela delle imprese concorrenti evitare un artificioso frazionamento dell’appalto,
e del corretto funzionamento del mercato, infine volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni
puntualizzando (al comma 7) che «i criteri di appaltanti devono prestare attenzione alla corretta
partecipazione alle gare devono essere tali da definizione del proprio fabbisogno in relazione
non escludere le microimprese, le piccole e medie all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di
imprese». ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di
ripetizione dell’affidamento nel tempo».
2. La suddivisione in lotti: fra obbligo e Pertanto, come rilevato anche dai giudici
discrezionalità amministrativi, la scelta di suddividere in lotti
un appalto costituisce una decisione fondata
L’opzione di suddividere gli appalti in lotti è rimessa su valutazioni di carattere tecnico-economico,
alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, le quali nel rispetto dei principi di proporzionalità e di
sono tenute a operare una corretta ponderazione ragionevolezza (Cons. di Stato, VI, 2 gennaio
degli interventi e a valutare se le singole parti di un 2020 n. 25). È stato, infatti, in proposito osservato
appalto, singolarmente considerate, possiedano che la discrezionalità amministrativa posta
una certa autonomia funzionale, in rapporto alla alla base della scelta dell’amministrazione di
realizzazione dell’opera. suddividere in lotti una pubblica commessa debba
Ai fini della suddivisione la stazione appaltante essere funzionalmente coerente con il bilanciato
dovrà in primo luogo calcolare il valore del lotto, complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti
individuando se lo stesso sia idoneo a garantire dal procedimento di appalto.
alle piccole e medie imprese l’effettiva possibilità
di partecipare alla gara, fermo rimanendo il divieto In ogni caso, si tratta di scelta di carattere tecnico-
alle stazioni appaltanti della suddivisione in lotti economico, che resta sempre delimitata, oltre che
con il solo fine di eludere l’applicazione delle dalle specifiche norme del Codice Appalti, anche dai
disposizioni del Codice Appalti. Anche quando principi di proporzionalità e di ragionevolezza, oltre
l’intento sia quello di promuovere lo sviluppo delle che dall’obbligo di motivazione, proprio in quanto
microimprese e delle piccole e medie imprese, l’obbligo di ripartizione in lotti deve comunque
infatti, il frazionamento della gara d’appalto rispondere alla tutela della concorrenza.
non potrà essere utilizzato al fine di aggirare
le procedure del Codice Appalti, operando il Secondo una nota pronuncia (Consiglio di
frazionamento artificioso di un appalto unitario, al Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2044), il Giudice
mero scopo di eludere la soglia comunitaria e di amministrativo ha precisato ulteriormente che
aggiudicare con procedure meno competitive. «è pur vero che l’art. 51 d.lgs. n. 50-2016 ha
mantenuto il principio della suddivisione in lotti,
Nel senso poc’anzi prospettato, l’art. 35, comma al fine di favorire l’accesso delle microimprese,
6 del Codice Appalti dispone che «La scelta del piccole e medie imprese alle gare pubbliche, già
metodo per il calcolo del valore stimato di un previsto dall’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 163-
appalto o concessione non può essere fatta con 2006; tuttavia, nel nuovo regime, il principio non
l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione risulta posto in termini assoluti ed inderogabili,
delle disposizioni del presente codice relative giacché il medesimo art. 51, comma 1, secondo
alle soglie europee. Un appalto non può essere periodo afferma che “le stazioni appaltanti
frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle motivano la mancata suddivisione dell’appalto in
norme del presente codice tranne nel caso in cui lotti nel bando di gara o nella lettera di invito o
ragioni oggettive lo giustifichino». nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139”».
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