Page 23 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 il quale prescrive (al comma 1) che l’affidamento   Anche  nelle  Linee  Guida  n.  4  ANAC, recanti
                 e l’esecuzione delle pubbliche commesse  debba   “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
                 garantire  la  qualità  delle  prestazioni  e  svolgersi   di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
                 nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,   comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
                 tempestività  e  correttezza,  altresì  specificando   gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”  al
                 che  le stazioni appaltanti operano nel rispetto dei   punto 2.1 si legge: «Il valore stimato dell’appalto è
                 principi di libera concorrenza, non discriminazione,   calcolato in osservanza dei criteri fissati all’articolo
                 trasparenza,  proporzionalità  e  pubblicità, principi   35  del  Codice  dei  contratti  pubblici.  Al  fine  di
                 tutti ispirati alla  tutela  delle imprese  concorrenti   evitare  un  artificioso  frazionamento  dell’appalto,
                 e  del  corretto  funzionamento  del  mercato,  infine   volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni
                 puntualizzando  (al  comma  7)  che  «i  criteri  di   appaltanti devono prestare attenzione alla corretta
                 partecipazione  alle  gare  devono  essere  tali da   definizione  del  proprio  fabbisogno  in  relazione
                 non escludere le microimprese, le piccole e medie   all’oggetto  degli  appalti,  specialmente  nei  casi  di
                 imprese».                                      ripartizione in  lotti, contestuali o  successivi,  o  di
                                                                ripetizione dell’affidamento nel tempo».

                    2. La suddivisione in lotti: fra obbligo  e   Pertanto,  come  rilevato  anche  dai  giudici
                    discrezionalità                             amministrativi,  la  scelta  di  suddividere  in  lotti
                                                                un  appalto  costituisce  una  decisione  fondata
                 L’opzione di suddividere gli appalti in lotti è rimessa   su valutazioni  di carattere  tecnico-economico,
                 alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, le quali   nel rispetto dei principi  di proporzionalità e  di
                 sono tenute a operare una corretta ponderazione   ragionevolezza (Cons.  di Stato,  VI,  2  gennaio
                 degli interventi e a valutare se le singole parti di un   2020 n. 25). È stato, infatti, in proposito osservato
                 appalto, singolarmente  considerate,  possiedano   che  la discrezionalità amministrativa posta
                 una  certa  autonomia  funzionale,  in  rapporto  alla   alla base  della scelta  dell’amministrazione di
                 realizzazione dell’opera.                      suddividere in lotti una pubblica commessa debba
                 Ai  fini  della  suddivisione  la  stazione  appaltante   essere  funzionalmente  coerente  con  il  bilanciato
                 dovrà in primo luogo calcolare il valore del lotto,   complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti
                 individuando se  lo stesso  sia idoneo  a  garantire   dal procedimento di appalto.
                 alle piccole e medie imprese l’effettiva possibilità
                 di partecipare alla gara, fermo rimanendo il divieto   In ogni caso, si tratta di scelta di carattere tecnico-
                 alle  stazioni appaltanti  della  suddivisione in lotti   economico, che resta sempre delimitata, oltre che
                 con  il  solo  fine  di  eludere  l’applicazione  delle   dalle specifiche norme del Codice Appalti, anche dai
                 disposizioni  del  Codice  Appalti.  Anche  quando   principi di proporzionalità e di ragionevolezza, oltre
                 l’intento sia quello di promuovere lo sviluppo delle   che dall’obbligo di motivazione, proprio in quanto
                 microimprese  e  delle  piccole e  medie  imprese,   l’obbligo  di  ripartizione  in  lotti  deve  comunque
                 infatti,  il  frazionamento  della  gara  d’appalto   rispondere alla tutela della concorrenza.
                 non  potrà  essere  utilizzato  al  fine  di  aggirare
                 le  procedure  del  Codice  Appalti,  operando  il   Secondo  una  nota  pronuncia (Consiglio  di
                 frazionamento artificioso di un appalto unitario, al   Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2044), il Giudice
                 mero scopo  di eludere la  soglia  comunitaria e di   amministrativo  ha  precisato  ulteriormente  che
                 aggiudicare con procedure meno competitive.    «è  pur  vero  che  l’art.  51  d.lgs.  n.  50-2016  ha
                                                                mantenuto  il  principio  della suddivisione in lotti,
                 Nel  senso  poc’anzi  prospettato,  l’art.  35,  comma   al  fine  di  favorire  l’accesso  delle  microimprese,
                 6  del  Codice  Appalti  dispone  che  «La  scelta  del   piccole e  medie imprese  alle gare  pubbliche, già
                 metodo per  il  calcolo del valore  stimato di un   previsto dall’art. 2,  comma 1-bis, d.lgs.  n.  163-
                 appalto  o  concessione  non  può  essere  fatta  con   2006; tuttavia, nel nuovo regime, il principio non
                 l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione   risulta posto in termini assoluti ed inderogabili,
                 delle disposizioni  del  presente  codice  relative   giacché  il medesimo  art.  51,  comma  1,  secondo
                 alle  soglie  europee.  Un  appalto  non  può  essere   periodo  afferma  che  “le stazioni appaltanti
                 frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle   motivano  la  mancata  suddivisione  dell’appalto  in
                 norme del presente codice tranne nel caso in cui   lotti nel  bando  di gara  o  nella  lettera  di  invito o
                 ragioni oggettive lo giustifichino».           nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139”».

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