Page 42 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 28/11/2023, n. 2380

               Esclusione per costi della manodopera e CCNL non coerenti con l’oggetto dell’appalto

               Sarebbe legittima l’esclusione dall’Appalto di Affidamento del servizio di accoglienza e reception in quanto
               l’offerta di “omissis”, risultata seconda in graduatoria, sarebbe incongrua e inaffidabile per aver giustificato
               i costi della manodopera utilizzando un CCNL non coerente con l’oggetto dell’appalto.




               Consiglio di Stato, Sez. V, 28/11/2023, n. 10207

               Sul concetto di onerosità del contratto di avvalimento

               “Merita, a completamento delle osservazioni che precedono, rilevare che l’art. 104, comma 1, d.lgs. n. 36
               del 2023 (recante il nuovo codice dei contratti pubblici), nella specie, ‘ratione temporis’ non applicabile ma
               utile ai fini interpretativi, espressamente stabilisce che ‘il contratto di avvalimento è normalmente oneroso,
               salvo che risponda anche a un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla
               natura giuridica dei legami tra le parti’ ... Dal tenore dell’accordo non è possibile rinvenire un interesse
               patrimoniale, né diretto né indiretto, dell’ausiliaria che ha assunto le relative obbligazioni e gli obblighi
               derivanti dal contratto di avvalimento.”





               TAR Campania, Napoli, Sez. V, 7/11/2023, n. 6128

               “In forza del combinato disposto degli artt. 108 comma 9 e 110 comma 5 lett. d) del d.lgs. n. 36/2023,
               al pari di quanto stabilivano gli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, prima
               dell’aggiudicazione le stazioni appaltanti devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai
               minimi salariali retributivi”

               “ ... in forza del combinato disposto degli artt. 108 comma 9 e 110 comma 5 lett. d) del d.lgs. n. 36/2023,
               al pari di quanto stabilivano gli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, prima
               dell’aggiudicazione  le  stazioni  appaltanti  devono  verificare  che  il  costo  del  personale  non  sia  inferiore
               ai  minimi  salariali  retributivi.  Tale  accertamento  (che  non  dà  luogo  a  un  sub-procedimento  di  verifica
               di anomalia dell’intera offerta, ma mira esclusivamente a controllare il rispetto del salario minimo: cfr.
               T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 novembre 2022, n. 14776) è sempre obbligatorio, anche nei casi, quale
               quello in esame, di gara al massimo ribasso. Diversamente, infatti, potrebbe essere compromesso il diritto
               dei  lavoratori  alla  retribuzione  minima,  tutelato  dall’art.  36  Cost.  (in  argomento  cfr.,  ex  multis,  T.A.R.
               Campania, Salerno, sez. II, 21 dicembre 2020, n. 1994; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 1° giugno 2020,
               n. 978; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 16 marzo 2020, n. 329; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 26 marzo 2018,
               n. 608). In altri termini, la Stazione appaltante ha l’obbligo di procedere, prima dell’aggiudicazione, sempre
               e comunque, a prescindere dalla valutazione di anomalia dell’offerta, alla verifica della congruità del costo
               della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi. In altre parole, si tratta di una autonoma condicio
               causam dans del provvedimento di aggiudicazione, come indefettibilmente condizionato all’esito positivo
               di tale attività di certazione.”









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