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Mediappalti Pareri & Sentenze
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 28/11/2023, n. 2380
Esclusione per costi della manodopera e CCNL non coerenti con l’oggetto dell’appalto
Sarebbe legittima l’esclusione dall’Appalto di Affidamento del servizio di accoglienza e reception in quanto
l’offerta di “omissis”, risultata seconda in graduatoria, sarebbe incongrua e inaffidabile per aver giustificato
i costi della manodopera utilizzando un CCNL non coerente con l’oggetto dell’appalto.
Consiglio di Stato, Sez. V, 28/11/2023, n. 10207
Sul concetto di onerosità del contratto di avvalimento
“Merita, a completamento delle osservazioni che precedono, rilevare che l’art. 104, comma 1, d.lgs. n. 36
del 2023 (recante il nuovo codice dei contratti pubblici), nella specie, ‘ratione temporis’ non applicabile ma
utile ai fini interpretativi, espressamente stabilisce che ‘il contratto di avvalimento è normalmente oneroso,
salvo che risponda anche a un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla
natura giuridica dei legami tra le parti’ ... Dal tenore dell’accordo non è possibile rinvenire un interesse
patrimoniale, né diretto né indiretto, dell’ausiliaria che ha assunto le relative obbligazioni e gli obblighi
derivanti dal contratto di avvalimento.”
TAR Campania, Napoli, Sez. V, 7/11/2023, n. 6128
“In forza del combinato disposto degli artt. 108 comma 9 e 110 comma 5 lett. d) del d.lgs. n. 36/2023,
al pari di quanto stabilivano gli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, prima
dell’aggiudicazione le stazioni appaltanti devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai
minimi salariali retributivi”
“ ... in forza del combinato disposto degli artt. 108 comma 9 e 110 comma 5 lett. d) del d.lgs. n. 36/2023,
al pari di quanto stabilivano gli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, prima
dell’aggiudicazione le stazioni appaltanti devono verificare che il costo del personale non sia inferiore
ai minimi salariali retributivi. Tale accertamento (che non dà luogo a un sub-procedimento di verifica
di anomalia dell’intera offerta, ma mira esclusivamente a controllare il rispetto del salario minimo: cfr.
T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 novembre 2022, n. 14776) è sempre obbligatorio, anche nei casi, quale
quello in esame, di gara al massimo ribasso. Diversamente, infatti, potrebbe essere compromesso il diritto
dei lavoratori alla retribuzione minima, tutelato dall’art. 36 Cost. (in argomento cfr., ex multis, T.A.R.
Campania, Salerno, sez. II, 21 dicembre 2020, n. 1994; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 1° giugno 2020,
n. 978; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 16 marzo 2020, n. 329; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 26 marzo 2018,
n. 608). In altri termini, la Stazione appaltante ha l’obbligo di procedere, prima dell’aggiudicazione, sempre
e comunque, a prescindere dalla valutazione di anomalia dell’offerta, alla verifica della congruità del costo
della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi. In altre parole, si tratta di una autonoma condicio
causam dans del provvedimento di aggiudicazione, come indefettibilmente condizionato all’esito positivo
di tale attività di certazione.”
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