Page 40 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Mediappalti                                                                               Il Punto






                                                               Rimane,  tuttavia,  la  criticità delle lungaggini
                      Nella verifica dei requisiti             delle procedure di acquisizioni da parte degli enti
                     non è applicabile il silenzio             competenti  delle  certificazioni  necessarie  ai  fini
                      assenso decorsi 30 giorni                della  verifica  dei  requisiti  nelle  more  della  piena
                                                               operatività  del  FVOE  anche  dopo  il  1^  gennaio
                        dalla relativa richiesta               2023 (rif. art. 12 della Delibera ANAC n. 262/2023),
                                                               non  potendo  le stazioni appaltanti  procedere
                                                               all’aggiudicazione in assenza di riscontro.
                   4. Conclusioni
                                                               Saranno, pertanto, da valutare di volta in volta gli
               L’utilizzo  a  regime  delle  funzionalità  del  FVOE   effetti del superamento del termine di conclusione
               consentirà  alle stazioni appaltanti di accedere   delle  procedure  per  ritardato  riscontro  dagli enti
               celermente  alle  informazioni  necessarie  ai  fini   competenti ai fini della positiva verifica dei requisiti,
               delle verifiche sui requisiti nonché di utilizzare gli   con  la  formazione  del  silenzio  inadempimento
               esiti delle verifiche già effettuate da altre stazioni   di  cui  all’art.  17  comma  3  citato  (che  legittima
               appalti per  precedenti  procedure,  riducendo   gli  operatori economici a  incardinare  in sede
               anche  gli  oneri  per  gli  operatori economici per   giudiziaria la relativa azione).
               la  riproduzione  di  certificazioni  ad  ogni  singola
               procedura.

               In particolare, il FVOE consentirà una sostanziale
               riduzione  dei  tempi  delle  verifiche  assumendo
               rilevanza soprattutto ai fini del rispetto dei termini
               di  conclusione  delle  procedure  come  previsti
               all’Allegato  I.3  del  D.Lgs.  n.  36/2023  ex  art.  17
               comma 3  del D.Lgs. n. 36/2023.
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               3.  Art.  17  comma  3  del  D.Lgs.  n.  36/2023  «Le  stazioni appaltanti  e  gli enti  concedenti  concludono  le
               procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio
               inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza
               di contenzioso».

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