Page 40 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
P. 40
Mediappalti Il Punto
Rimane, tuttavia, la criticità delle lungaggini
Nella verifica dei requisiti delle procedure di acquisizioni da parte degli enti
non è applicabile il silenzio competenti delle certificazioni necessarie ai fini
assenso decorsi 30 giorni della verifica dei requisiti nelle more della piena
operatività del FVOE anche dopo il 1^ gennaio
dalla relativa richiesta 2023 (rif. art. 12 della Delibera ANAC n. 262/2023),
non potendo le stazioni appaltanti procedere
all’aggiudicazione in assenza di riscontro.
4. Conclusioni
Saranno, pertanto, da valutare di volta in volta gli
L’utilizzo a regime delle funzionalità del FVOE effetti del superamento del termine di conclusione
consentirà alle stazioni appaltanti di accedere delle procedure per ritardato riscontro dagli enti
celermente alle informazioni necessarie ai fini competenti ai fini della positiva verifica dei requisiti,
delle verifiche sui requisiti nonché di utilizzare gli con la formazione del silenzio inadempimento
esiti delle verifiche già effettuate da altre stazioni di cui all’art. 17 comma 3 citato (che legittima
appalti per precedenti procedure, riducendo gli operatori economici a incardinare in sede
anche gli oneri per gli operatori economici per giudiziaria la relativa azione).
la riproduzione di certificazioni ad ogni singola
procedura.
In particolare, il FVOE consentirà una sostanziale
riduzione dei tempi delle verifiche assumendo
rilevanza soprattutto ai fini del rispetto dei termini
di conclusione delle procedure come previsti
all’Allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023 ex art. 17
comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.
3
3. Art. 17 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le
procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio
inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza
di contenzioso».
40