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Pareri & Sentenze Mediappalti
Consiglio di Stato, Sez. V, 3/11/2023, n. 9541
La richiesta di chiarimenti dell’offerta tecnica
“... anche nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, la giurisprudenza di questo
Consiglio di Stato (per tutte cfr. sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680) è consolidata nel senso che la mera
richiesta volta ad ottenere delucidazioni sulla interpretazione dell’offerta tecnica non comporta che i
chiarimenti resi costituiscano una modifica dell’offerta presentata in gara, se essi sono limitati a specificare
la portata di elementi già interamente contenuti nella stessa offerta (non è superfluo rammentare, per il
valore di principio che la norma può assumere anche in procedimenti esclusi dall’ambito di applicazione
della legislazione sui contratti pubblici, che nel nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il d.lgs.
n. 36 del 2023, la fattispecie è stata testualmente prevista all’art. 101, comma 3: «La stazione appaltante
può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro
allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante,
che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore
economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica»).”
Consiglio di Stato, Sez. III, 2/11/2023, n. 9398
Le disposizioni in materia di C.A.M. costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti
“1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso
l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori
della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto
nell’articolo 144.
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti,
sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6. Nel caso dei
contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti
demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione,
per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare,
sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle
categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati
nell’ambito del citato Piano d’azione” .... le disposizioni in materia di C.A.M., “lungi dal risolversi in mere
norme programmatiche, costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti...”
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