Page 43 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               Consiglio di Stato, Sez. V, 3/11/2023, n. 9541

               La richiesta di chiarimenti dell’offerta tecnica

               “...  anche  nell’ambito  delle  procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici,  la  giurisprudenza  di  questo
               Consiglio di Stato (per tutte cfr. sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680) è consolidata nel senso che la mera
               richiesta  volta  ad  ottenere  delucidazioni  sulla  interpretazione  dell’offerta  tecnica  non  comporta  che  i
               chiarimenti resi costituiscano una modifica dell’offerta presentata in gara, se essi sono limitati a specificare
               la portata di elementi già interamente contenuti nella stessa offerta (non è superfluo rammentare, per il
               valore di principio che la norma può assumere anche in procedimenti esclusi dall’ambito di applicazione
               della legislazione sui contratti pubblici, che nel nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il d.lgs.
               n. 36 del 2023, la fattispecie è stata testualmente prevista all’art. 101, comma 3: «La stazione appaltante
               può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro
               allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante,
               che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore
               economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica»).”




               Consiglio di Stato, Sez. III, 2/11/2023, n. 9398


               Le disposizioni in materia di C.A.M. costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti

               “1.  Le  stazioni  appaltanti  contribuiscono  al  conseguimento  degli  obiettivi  ambientali  previsti  dal  Piano
               d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso
               l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
               contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della
               tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori
               della  ristorazione  collettiva  e  fornitura  di  derrate  alimentari,  anche  a  quanto  specificamente  previsto
               nell’articolo 144.

               2.  I  criteri  ambientali  minimi  definiti  dal  decreto  di  cui  al  comma  1,  in  particolare  i  criteri  premianti,
               sono  tenuti  in  considerazione  anche  ai  fini  della  stesura  dei  documenti  di  gara  per  l’applicazione  del
               criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’articolo  95,  comma  6.  Nel  caso  dei
               contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti
               demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione,
               per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare,
               sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

               3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle
               categorie  di  forniture  e  di  affidamenti  di  servizi  e  lavori  oggetto  dei  criteri  ambientali  minimi  adottati
               nell’ambito del citato Piano d’azione” .... le disposizioni in materia di C.A.M., “lungi dal risolversi in mere
               norme programmatiche, costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti...”














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