Page 45 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 471 del 18 ottobre 2023
               UPREC/PRE/714/2023/S/PREC


               “Il cd. vincolo di partecipazione ad uno o più lotti non rientra nel novero delle cc.dd. clausole escludenti,
               sicché, in mancanza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, l’operatore economico
               non è legittimato a contestarne la previsione”

               “... va effettivamente riconosciuta, nel vincolo di partecipazione, l’assenza di una condizione impeditiva
               della partecipazione alla gara. In particolare, l’interesse alla contestazione di un tale vincolo non può che
               sorgere  a  valle  della  procedura  di  gara,  quando  l’operatore  economico,  che  abbia  presentato  regolare
               offerta per uno dei lotti, non riesca ad ottenere il bene della vita cui aspira, ovvero l’aggiudicazione; solo in
               una tale evenienza, l’impresa è titolare dell’interesse strumentale alla riedizione della procedura, non anche
               in una fase prodromica della gara, ove è certamente in grado di scegliere il lotto di suo maggior interesse.
               Pertanto, sotto tale profilo, l’istanza non è ammissibile per difetto di legittimazione attiva e carenza di
               interesse concreto al rilascio del parere, non avendo l’istante presentato alcuna offerta; ...”




               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 449 del 3 ottobre 2023
               UPREC/PRE/651/2023/S/PREC

               “In  relazione  al  contributo  a  favore  dell’ANAC,  il  soccorso  istruttorio  può  essere  utilizzato  solo  per
               comprovare l’avvenuto pagamento entro la scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta e non già
               per effettuare tardivamente il versamento dovuto”

               “… l’obbligo di versamento del contributo ANAC trae fondamento dall’art. 1, comma 67, della L. 266/2005,
               ai sensi del quale “L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa
               e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina
               annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla
               sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo
               da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure
               finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche”; ... e l’Autorità, sia nel bando tipo n. 1/2021 sia in diversi
               pareri,  ha  aderito al primo dei citati orientamenti  giurisprudenziali, ritenendo  ammissibile il  soccorso
               istruttorio solo per dimostrare l’avvenuto pagamento del contributo di gara entro il termine di scadenza
               per la presentazione delle offerte e non già per effettuare tardivamente il pagamento dovuto (delibera n.
               212/2022; delibera n. 765/2021; delibera n. 151/2023). Anche nella FAQ 1.2 relativa al nuovo bando tipo
               n. 1/2023, l’Autorità ha precisato, in tema di conseguenze dell’omesso pagamento del contributo di gara,
               che “Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso
               istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento avente
               data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di inottemperanza alla richiesta
               nel  termine  stabilito dalla  stazione  appaltante  o  di  inserimento  di  ricevuta  recante  data  successiva  al
               termine per la presentazione delle offerte, l’offerta è dichiarata inammissibile. Relativamente al contributo
               ANAC il soccorso istruttorio può infatti essere utilizzato per integrare la domanda con la produzione di atti
               o documenti attestanti fatti già avvenuti al momento della scadenza per la sua presentazione, risultando
               altrimenti non rispettata la scadenza medesima.”;”




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