Page 44 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 481 del 25 ottobre 2023
               PREC 700/2023/L


               “E’ necessario riferire l’attributo delle “specifiche competenze” della commissione di gara non già a ciascun
               singolo componente, bensì alla commissione nel suo complesso. Il punteggio numerico opera alla stregua di
               una sufficiente valutazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura,
               con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato.”

               “L’orientamento consolidato della giurisprudenza è nel senso che «la competenza ed esperienza richiesta
               ai  commissari  deve  essere  riferita  ad  aree  tematiche  omogenee  e  non  anche  alle  singole  e  specifiche
               attività oggetto dell’appalto» (T.A.R. Salerno n. 834/2023 cit; Cons. St., Sez. V, 18 luglio 2019, n. 5058;
               Sez. V, 1 ottobre 2018 n. 5603; Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721; Sez. V, 11 dicembre 2017, n. 5830),
               tenendo  conto,  peraltro,  della  «necessità  di  riferire  l’attributo  delle  “specifiche  competenze”  non  già  a
               ciascun singolo componente, bensì alla commissione nel suo complesso» (T.A.R. Salerno n. 834/2023 cit.).
               Pertanto, considerata la presenza dell’architetto, certamente competente per le antichità e le belle arti,
               e considerato che la commissione si avvaleva della consulenza tecnica della progettista restauratrice, le
               affermazioni dell’istante non possono essere accolte;”





               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 472 del 18 ottobre 2023
               UPREC/PRE/658/2023/S/PREC


               “Appalto pubblico – Servizi - Servizio di refezione scolastica – CAM - Criteri ambientali minimi – Prezzo a
               base d’asta per singolo pasto- Discrezionalità tecnica - Congruità del prezzo- Valutazione”

               “In una procedura di affidamento di un servizio di refezione scolastica, l’individuazione del prezzo a base
               di gara per singolo pasto rientra nell’esercizio della discrezionalità tecnica della stazione appaltante, nel
               limite del rispetto dei criteri ambientali minimi e del principio di ragionevolezza e congruità. Nel caso in cui
               tale importo risulti, di fatto, superiore al costo medio stimato per pasto previsto dal D.M. 10 marzo 2020
               sui nuovi Criteri Ambientali Minimi e la Stazione appaltante abbia reso noto l’iter logico seguito per la sua
               determinazione o, in ogni caso, abbia fornito elementi che permettono di verificarne la sostenibilità per gli
               operatori economici partecipanti alla gara, sussistono i presupposti per ritenere legittima la valutazione
               nell’ambito dell’esercizio della discrezionalità tecnica.”






















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