Page 46 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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               A Domanda

               Rispondiamo                       A.  D.

                                                    R.
                                                                       In caso di subcontratti, soggetti
                                                               2       dell’operatore economico, come si
                                                                       solo a comunicazione da parte

                                                                       deve comportare l’amministrazione
                                                                       in tema di verifiche antimafia?



                                                               Il parere  del MIT del 05/09/23  ha  chiarito che
                       L’istituto del silenzio assenso (ex     l’obbligo sussiste anche in tal caso in quanto l’art.
                       lege n. 241/1990) è applicabile alla    83  comma  1 del d.lgs. 159/11  prevede  che  le
                       verifica del possesso dei requisiti     amministrazioni  acquisiscano  la  documentazione
               1       aggiudicazione presuppone, affinché     antimafia  di  cui  all’art.  84  prima  di  stipulare,
                       o l’adozione del provvedimento di
                                                               approvare  o autorizzare  contratti e  subcontratti
                       sia efficace, l’acquisizione di tutti i
                                                               relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.
                       certificati?


               L’istituto del silenzio assenso non è applicabile alla
               verifica  del  possesso  dei  requisiti  dell’operatore   3
               finalizzata  alla  proposta  di  aggiudicazione,  così    Nei servizi sociali esiste spazio per
               come  i  controlli  non  possono  essere  effettuati      gli affidamenti diretti?
               dopo questa fase. L’ANAC nel Parere della funzione
               consultiva  del  15  novembre  2023,  n.  57  ha
               esplicitato l’obbligo per  la  la  stazione  appaltante   Le regole relative all’affidamento, tramite appalto o
               di  svolgere  gli opportuni  accertamenti  in ordine   concessione, dei servizi alla persona sono contenute
               al  reale  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione,   nell’art. 128 del codice, il quale per l’affidamento
               prima  dell’aggiudicazione e  della successiva   e l’esecuzione dei contratti di importo inferiore alla
               stipula del contratto, come ha anche confermato   soglia eurocomunitaria precisa che “si applicano i
               il  recente  parere  del  MIT  n.  2075/2023:  «Alla   principi e i criteri di cui al comma 3, il quale prevede
               luce  delle  previsioni  sopra  richiamate  [art.  17,   che  “l’affidamento  deve  garantire  la  qualità,  la
               comma 5, d.lgs. 36/2023] …. è possibile procedere   continuità,  l’accessibilità,  la  disponibilità  e
               all’aggiudicazione solo DOPO  che  la stazioni   la completezza dei servizi, tenendo conto delle
               appaltante abbia verificato il possesso dei requisiti.   specifiche esigenze deve diverse categorie di utenti,
               Nel caso di inutile decorso del termine generale di   compresi i gruppi  svantaggiati  e  promuovendo  il
               30 giorni, la procedura rimane ferma e l’eventuale   coinvolgimento e la responsabilità degli utenti”. La
               aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che   norma, come si evince dalla lettura del testo, non
               non perviene la documentazione richiesta che può   fa  alcun  riferimento  alle  regole  degli  affidamenti
               essere comunque sollecitata.                    sotto-soglia di cui agli artt. 48 e ss. del codice dei
                                                               contratti pubblici. In base a quanto si evince dal
                                                               parere  MIMS  2103  del  05/07/2023,  per  i  servizi
                                                               sociali  occorre  sempre  e  comunque  effettuare
                                                               l’affidamento  competitivo,  applicando  il  criterio
                                                               dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa
                                                               e,  dunque,  attivando  una  procedura  selettiva  e
                                                               competitiva, in assenza della quale applicare tale
                                                               criterio  non  è  possibile,  perché  se  non  vi  è  gara
                                                               (come  nel  caso  dell’affidamento  diretto)  non  si
                                                               possono applicare criteri di gara.

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