Page 28 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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               Sulla sostituzione del progettista “indicato”

               ai fini della partecipazione ad una procedura

               di appalto integrato, nota a TAR Lazio – Roma,

               Sez. II bis, 10 novembre 2023 n. 16775.


                                                                                                  IL
               di Adriana Presti                                                                PUN
                                                                                                TO



























                   1. La fattispecie oggetto di giudizio       Con  la  conseguenza  che,  a  differenza  del
                                                               professionista associato, non rientrerebbe né nella
               La controversia origina nell’ambito dell’affidamento,   figura  del  concorrente,  né  in  quella  di  operatore
               ai sensi del nuovo Codice di cui al d.lgs. n. 36 del   economico, nel significato attribuito dalla normativa
               2023  di un  appalto  integrato,  e  ha  ad  oggetto   interna e da quella dell’Unione Europea in tema di
               l’esclusione di un RTI per mancanza dei requisiti di   contratti pubblici.
               ordine speciale in capo al soggetto indicato come
               progettista.                                    Il  che  ben  avrebbe  potuto  comportare  la
                                                               sostituzione  del  progettista  “indicato”  dal RTI
               Il  RTI  escluso,  nel  ricorrere  avverso  la  propria   concorrente anche in corso di gara, come d’altra
               esclusione,  censurava  dinnanzi  al TAR Lazio il   parte  richiesto  dal  medesimo  RTI,  il  quale,  in
               provvedimento  di esclusione,  prospettando  la   proposito, non aveva ricevuto risposta alcuna da
               violazione  e  la  falsa  applicazione  degli  artt.  57   parte della stazione appaltante.
               e  63  Direttiva  2014/14/UE,  3,  41  e  97  Cost.,
               1,  44,  97  e  dell’art.  104  d.lgs.  n.  36  del  2023,   Secondo la prospettazione del ricorrente, anche a
               nonché  la  violazione  dei  principi  del  risultato,  di   volere seguire quell’orientamento giurisprudenziale
               ragionevolezza,  di proporzionalità  e  di massima   che  ammette  la  sostituzione del  progettista  solo
               partecipazione  agli  appalti,  oltre  che  il  difetto   ove  ciò  non  comporti  una  modifica  sostanziale
               assoluto di motivazione e l’eccesso di potere della   dell’offerta,  nella  fattispecie  tale  sostituzione
               S.A..                                           sarebbe  stata,  comunque,  possibile  stante  il
                                                               valore esiguo della progettazione rispetto a quello
               Più in particolare,  secondo  il  RTI ricorrente  il   complessivo  dell’appalto,  l’assenza  di  significativi
               progettista dallo stesso “indicato” avrebbe dovuto   riferimenti nel bando alla figura del progettista e
               essere  qualificato  come  professionista  esterno   la  mancanza  di  criteri  di  valutazione  dell’offerta
               incaricato di redigere il progetto esecutivo.   concernenti specificamente la progettazione.

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