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Mediappalti Il Punto
Sulla sostituzione del progettista “indicato”
ai fini della partecipazione ad una procedura
di appalto integrato, nota a TAR Lazio – Roma,
Sez. II bis, 10 novembre 2023 n. 16775.
IL
di Adriana Presti PUN
TO
1. La fattispecie oggetto di giudizio Con la conseguenza che, a differenza del
professionista associato, non rientrerebbe né nella
La controversia origina nell’ambito dell’affidamento, figura del concorrente, né in quella di operatore
ai sensi del nuovo Codice di cui al d.lgs. n. 36 del economico, nel significato attribuito dalla normativa
2023 di un appalto integrato, e ha ad oggetto interna e da quella dell’Unione Europea in tema di
l’esclusione di un RTI per mancanza dei requisiti di contratti pubblici.
ordine speciale in capo al soggetto indicato come
progettista. Il che ben avrebbe potuto comportare la
sostituzione del progettista “indicato” dal RTI
Il RTI escluso, nel ricorrere avverso la propria concorrente anche in corso di gara, come d’altra
esclusione, censurava dinnanzi al TAR Lazio il parte richiesto dal medesimo RTI, il quale, in
provvedimento di esclusione, prospettando la proposito, non aveva ricevuto risposta alcuna da
violazione e la falsa applicazione degli artt. 57 parte della stazione appaltante.
e 63 Direttiva 2014/14/UE, 3, 41 e 97 Cost.,
1, 44, 97 e dell’art. 104 d.lgs. n. 36 del 2023, Secondo la prospettazione del ricorrente, anche a
nonché la violazione dei principi del risultato, di volere seguire quell’orientamento giurisprudenziale
ragionevolezza, di proporzionalità e di massima che ammette la sostituzione del progettista solo
partecipazione agli appalti, oltre che il difetto ove ciò non comporti una modifica sostanziale
assoluto di motivazione e l’eccesso di potere della dell’offerta, nella fattispecie tale sostituzione
S.A.. sarebbe stata, comunque, possibile stante il
valore esiguo della progettazione rispetto a quello
Più in particolare, secondo il RTI ricorrente il complessivo dell’appalto, l’assenza di significativi
progettista dallo stesso “indicato” avrebbe dovuto riferimenti nel bando alla figura del progettista e
essere qualificato come professionista esterno la mancanza di criteri di valutazione dell’offerta
incaricato di redigere il progetto esecutivo. concernenti specificamente la progettazione.
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