Page 29 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Il Punto                                                                             Mediappalti






                   2. La ricognizione del quadro normativo        3. La decisione del TAR Lazio

               Secondo l’art. 44, comma 3, del nuovo Codice d.lgs.   Il  TAR  Lazio,  dopo  aver  affermato  che  la
               n. 36 del 2023, nelle ipotesi di appalto integrato   disposizione  di  cui  all’art.  44,  comma  3,  del
               “gli  operatori  economici  devono  possedere   nuovo  Codice  è  in  linea  con  i  precedenti  testi
               i  requisiti  prescritti  per  i  progettisti,  oppure   normativi che hanno disciplinato l’istituto, ha
               avvalersi  di  progettisti  qualificati,  da  indicare   richiamato  rispetto  alla  fattispecie  in  esame  la
               nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con   giurisprudenza  formatasi  in  relazione  al  testo
               soggetti qualificati per la progettazione”.     delle  disposizioni  abrogate  e  testé  riportate,  a
                                                               partite  dalla  Adunanza  Plenaria  n.  13  del  2020,
               La disposizione si pone in linea con i precedenti   che, come noto, ha affermato il principio di diritto
               testi  normativi  che  hanno  disciplinato  l’appalto   secondo cui «il progettista indicato, nell’accezione
               integrato.                                      e  nella  terminologia  dell’articolo  53,  comma  3,
                                                               del  d.lgs.  n.  163  del  2006,  va  qualificato  come
               Ora,  come  è  noto,  la  disposizione  di  cui   professionista  esterno  incaricato  di  redigere  il
               all’articolo  59  bis  del  precedente  Codice  di  cui   progetto esecutivo.
               al d.lgs. n. 50 del 2016 stabiliva che “le stazioni
               appaltanti  possono  ricorrere  all’affidamento   Pertanto non rientra nella figura del concorrente
               della progettazione esecutiva e dell’esecuzione   né tanto meno in quella di operatore economico,
               di  lavori  sulla  base  del  progetto  definitivo   nel  significato  attribuito  dalla  normativa  interna
               dell’amministrazione  aggiudicatrice  nei  casi  in   e  da  quella  dell’Unione  europea»  (Adunanza
               cui l’elemento tecnologico o innovativo delle   Plenaria n. 13 del 2020).
               opere  oggetto  dell’appalto  sia  nettamente
               prevalente rispetto all’importo complessivo dei   In  tale  occasione,  infatti,  l’Adunanza  Plenaria
               lavori. I requisiti minimi per lo svolgimento della   ha  tratto  la  conseguenza  per  cui  il  progettista
               progettazione oggetto del contratto sono previsti   “indicato”  «non può utilizzare l’istituto
               nei  documenti  di  gara  nel  rispetto  del  presente   dell’avvalimento per la doppia ragione che esso è
               codice e del regolamento di cui all’articolo    riservato all’operatore economico in senso tecnico
               216,  comma  27-octies;  detti  requisiti  sono   e  che  l’avvalimento  cosiddetto  “a  cascata”  era
               posseduti dalle imprese attestate per prestazioni   escluso anche nel regime del codice dei contratti
               di  sola  costruzione  attraverso  un  progettista   pubblici, ora abrogato e sostituito dal d.lgs. n. 50
               raggruppato  o  indicato  in  sede  di  offerta,  in   del 2016, che espressamente lo vieta».
               grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui
               all’articolo 46, comma 1”.                      La Adunanza Plenaria aveva avuto, infatti, modo
                                                               di  chiarire  che  «l’espressione  “concorrente”  non
               Del pari, l’art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 163 del   può che avere il significato proprio di chi effettua
               2006 prevedeva che “quando il contratto ha per   l’offerta, che per il sistema della legge dell’evidenza
               oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma   pubblica e per l’art. 3, commi 19 e 22, del Codice
               2,  gli  operatori  economici  devono  possedere   dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163 del 2006,
               i  requisiti  prescritti  per  i  progettisti,  ovvero   non può che essere «colui che offra sul mercato,
               avvalersi  di  progettisti  qualificati,  da  indicare   rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere,
               nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con   la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi»,
               soggetti qualificati per la progettazione”.     ossia  l’imprenditore,  il  fornitore  e  il  prestatore
                                                               di  servizi.  […]  la  questione  non  va  risolta  sulla
               Infine,  nello  stesso  senso  l’art.  92,  comma   base delle parole adoperate dal legislatore, che
               6,  del  d.p.r.  n.  207  del  2010  prescriveva  che   pure hanno il loro peso in sede di interpretazione,
               “i  requisiti  per  i  progettisti  previsti  dal  bando   bensì sulla base della realtà giuridica.
               ai  sensi  dell’articolo  53,  comma  3,  del  codice
               devono essere posseduti dalle imprese attestate   Anche perché quand’anche si dovesse optare per
               per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un   la lettura  più larga, essa non necessariamente
               progettista associato o indicato in sede di offerta   porta ad includere tra i concorrenti il professionista
               in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui   indicato per la  progettazione, data la sua
               all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis,   particolare posizione nel meccanismo dell’offerta
               g) e h), del codice, e sono costituiti in rapporto   dell’evidenza pubblica e nell’economia generale
               all’ammontare delle spese di progettazione”.    della specifica vicenda.

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