Page 30 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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               In  ogni caso, come  si ricava  dalla scienza   che si  avvale  della  sua opera, e  men che
               economica e dal diritto commerciale, l’operatore   meno rientra nella struttura societaria
               economico  è  l’imprenditore,  singolo  (2082   quando questa formula l’offerta. Rimangono
               c.c.) o  collettivo  (2247  c.  c.),  che,  operando   due soggetti separati e distinti, che svolgono
               professionalmente  nel  mercato,  offre  o  acquista   funzioni differenti con conseguente diversa
               beni o servizi al fine di conseguire utili.     distribuzione delle responsabilità».
               Ad esso si contrappone il consumatore, cui manca
               la finalità indicata e l’organizzazione d’impresa.   Siffatta  ricostruzione,  secondo  l’insegnamento
                                                               dell’Adunanza Plenaria, non muta neppure nel caso
               In questo quadro si inserisce il prestatore d’opera   di appalto c. d. integrato, caratterizzato dal fatto
               professionale  (2229  c.  c.),  il  cui  contratto  può   che l’oggetto negoziale è unico, nel senso che non
               essere concluso anche da una società di capitali,   vi è una doppia gara, una per la progettazione
               i  cui  soci  esercitino  professioni  c.d.  protette,   e  un’altra  per  l’esecuzione  dei  lavori,  poiché  il
               che  prevedono  l’iscrizione ad  un  albo.  Esso   contratto  viene sottoscritto unicamente  da  chi
               è caratterizzato dalla autonomia  rispetto al   si  è  aggiudicato  la  gara;  e  in  ogni  caso  la  legge
               committente, dalla retribuzione commisurata alla   non  configura  un  meccanismo  diverso  da  quello
               qualità e alla quantità della prestazione, che è di   previsto in generale.
               mezzi e non di risultato.
               Per quel che qui interessa, il professionista non   D’altronde,  anche  l’impresa  ausiliaria,  figura
               partecipa  agli  utili  del  committente  quando   propria dell’avvalimento, rimane sempre estranea
               questi rivesta la qualità di imprenditore, che   alla vicenda dell’aggiudicazione e del conseguente
               è tenuto comunque alla corresponsione della     contratto  di appalto  o  di servizi, nonostante  la
               retribuzione, essendo il rischio del lavoro del   legge fissi una forma di responsabilità solidale che
               professionista a carico del committente.        viene  assunta  in  adempimento  del  contratto  di
                                                               avvalimento e al tempo stesso è la riprova di una
               Non  è  casuale,  per  rimanere  alla  fattispecie  in   soggettività separata e distinta.
               esame, che all’art. 53 sia stato aggiunto il comma
               3  bis,  che  prevede  per  la  stazione  appaltante   Il  contratto  ha  come  contenuto  la  promessa
               la corresponsione  diretta  al progettista  della   dell’obbligazione (o fatto) del terzo (art. 1381 c. c.)
               quota  del  compenso  corrispondente  agli  oneri  di   e la dichiarazione dell’ausiliario di impegno verso
               progettazione.                                  la stazione appaltante ne costituisce l’esecuzione;
                                                               senza  tale  dichiarazione  non  vi sarebbe  nessuna
               Tuttavia  […]  il  significato  da  attribuire  a  tale   possibilità per la stazione appaltante di pretendere
               espressione,  nel  caso  di specie,  ci viene  dallo   il  coinvolgimento dell’ausiliaria nell’esecuzione
               stesso legislatore, laddove all’art. 3, comma 22, del   del  contratto  attraverso  la  messa  a  disposizione
               codice dei contratti pubblici, più volte richiamato   dei  mezzi  e  delle  qualifiche  e  men  che  meno  vi
               e  applicabile  ratione  temporis,  stabilisce che:   sarebbe la responsabilità solidale. La dichiarazione
               «Il  termine  “operatore  economico”  comprende   dell’ausiliaria  costituisce il punto  di contatto
               l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi   giuridico tra la fase negoziale e il subprocedimento
               o un raggruppamento o consorzio di essi». Non a   dell’avvalimento che si apre nella fase dell’offerta
               caso in dottrina comincia a farsi strada l’idea che   di gara.
               l’avvalimento rientri nei contratti d’impresa.

               Pertanto  è  naturale concludere  che il             Anche nel diritto dell’Unione
               professionista indicato  non rientra nei               il significato di operatore
               soggetti  legittimati  ad utilizzare  l’istituto
               dell’avvalimento,  non essendo un operatore       economico non è stato mai esteso
               economico nel senso  voluto dalla disciplina      alla figura del professionista, che
               dei contratti pubblici.                             anche in quell’ordinamento ha
               La  posizione giuridica del progettista  indicato   la stessa connotazione giuridica
               dall’impresa,  che  ha  formulato  l’offerta  con  la   dell’ordinamento interno, ossia
               conseguente  aggiudicazione e che  si ricava dalla   non è operatore del mercato
               “legge” di gara, è, come già anticipato, quella di
               un prestatore d’opera professionale che non        nell’accezione tecnica indicata.
               entra  a  far parte  della  struttura  societaria

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