Page 33 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Il Punto Mediappalti
4. Considerazioni conclusive
Il TAR Lazio, pertanto, nel pronunciarsi sulla
natura del progettista indicato e, segnatamente,
sulla legittimità della sostituzione di tale soggetto
professionale, ha confermato i consolidati
orientamenti giurisprudenziali formatisi sul tema
anche alla luce delle disposizioni contenute nel
d.lgs. n. 36 del 2023.
D’altro canto, escludere in via automatica il
concorrente per una carenza riscontrata in capo
a soggetto allo stesso estraneo costituisce un
esito contrario ai principi comunitari di cui all’art.
57, comma. 3 della Direttiva UE 2014/24, ed in
particolare a quello di proporzionalità (cfr. in
proposito Corte di Giustizia Europea 30 gennaio
2020, in causa C-395/2019).
L’applicazione del principio di proporzionalità,
infatti, consente di scongiurare il rischio che il
concorrente possa subire incolpevolmente le
conseguenze di violazioni imputabili non a sé,
ma a soggetto esterno, del quale potrebbe non
avere il pieno controllo, a fortiori quando ciò
avviene automaticamente, ovvero senza che
l’amministrazione aggiudicatrice, secondo quanto
rilevato dalla Corte di Giustizia, abbia “la facoltà di
valutare, caso per caso, le particolari circostanze
del caso di specie“, e l’operatore economico sia
messo in grado di “dimostrare la propria affidabilità
malgrado la constatazione di detta violazione”.
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