Page 32 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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               La differenza si rivela evidente, poiché, trattandosi   b)  prevedeva  per  l’esecuzione  della
               di  offerente,  il  progettista  “associato”,  non  solo,   progettazione  esecutiva  un  termine  di
               al  pari  del  progettista  “indicato”,  è  coinvolto   trenta  giorni  a  fronte  del  termine  di  210
               direttamente  dai  motivi di esclusione  di cui al   giorni indicato per l’esecuzione complessiva
               Codice  dei  contratti  pubblici  ma,  a  differenza   dell’appalto;
               del  progettista  “indicato”,  è  decisamente  arduo   c)  individuava, per l’attribuzione del punteggio
               ritenere che possa essere estromesso o sostituito,   previsto per l’offerta tecnica, un parametro,
               in  quanto  ciò  determinerebbe  una  modificazione   quale quello della riduzione del tempo posto
               dell’offerta e dell’offerente, per cui la sua esclusione   base  di  gara,  sostanzialmente  riferibile
               è  destinata  a  riflettersi,  travolgendolo,  sull’intero   alle sole lavorazioni e  non  anche  alla
               raggruppamento  temporaneo  tra  l’impresa  e  il    progettazione;
               progettista.                                       d)  riconosceva  il  premio  di accelerazione
                                                                    in  relazione  esclusivamente  alla  data  di
               D’altra  parte,  deve  ritenersi  che  escludere  in   ultimazione dei lavori e  non  anche  della
               via  automatica  il concorrente  per  una  carenza   progettazione.
               riscontrata  in capo  ad un soggetto allo stesso
               estraneo  costituisce un esito contrario ai principi   Quanto sopra, pertanto, ha indotto il Tribunale
               comunitari  di  cui  all’art.  57,  comma  3,  della   a ritenere che la progettazione esecutiva non
               Direttiva  UE  2014/24,  ed  in  particolare  a  quello   costituiva,  nell’economia  dell’appalto  oggetto
               di  proporzionalità  (cfr.  in  proposito,  sia  pure  in   di  causa,  un  fattore  di  decisiva  importanza
               tema di subappalto, Corte di giustizia dell’Unione   tale  da  produrre  una  modifica  sostanziale
               Europea 30 gennaio 2020, in causa C-395/2019).   dell’offerta  per  effetto  della  sostituzione  del
                                                               progettista “indicato”.
               A tal proposito, il Consiglio di Stato ha, tuttavia,
               evidenziato che «se il ricorso al progettista esterno   Del resto, come evidenziato, la sentenza
               si giustifica, in linea di principio, a fini qualificatori,   dell’Adunanza Plenaria n. 13 del 2020 esclude
               è  però  innegabile  che  lo  stesso  è  coinvolto  sia   la  qualificazione,  in  termini  di  avvalimento,
               nella redazione dell’offerta che nell’esecuzione del   del  progettista  “indicato”  dal  concorrente  ai
               contratto (cfr. Cons. Stato, V, n. 5563/21).    fini  dell’affidamento  di  un  appalto  integrato
                                                               e delle ulteriori argomentazioni evidenziate
               Sebbene tale coinvolgimento non sia, in assoluto,   dall’orientamento giurisprudenziale richiamato.
               impeditivo della sostituzione, esso  impone  di
               verificare,  caso  per  caso,  se,  ammettendo  la   A ciò si aggiunga che il nuovo Codice, in
               sostituzione del componente del raggruppamento   coerenza con le sollecitazioni provenienti dalla
               di  professionisti  incaricato  della  progettazione,   giurisprudenza  comunitaria,  in  più  occasioni
               non  si  finisca  per  consentire  una  modificazione   riconosce la possibilità di sostituire, dopo
               sostanziale dell’offerta» (Consiglio di Stato, sez. V,   la scadenza del termine di presentazione delle
               11 novembre 2022, n. 9923; in tal senso, anche,   domande  di  partecipazione, i componenti di
               TAR Lombardia – Milano n. 703/2023).            organismi aggregati che risultino privi di
                                                               requisiti (si vedano gli artt. 97 d. lgs. n. 36/23,
               Alla  luce,  pertanto,  di tali considerazioni,  il   che ammette la possibilità di sostituzione, dopo
               Collegio,  nel condividere  l’opzione ermeneutica   la  scadenza dei termini di partecipazione,  di
               che ammette l’astratta sostituibilità del progettista   quello dei componenti del raggruppamento
               indicato  in  ragione  della  qualificazione  di  tale   che  risulti  privo  dei  requisiti  di  ordine
               figura  come  professionista  esterno,  operata   generale o speciale, e 104 commi 5 e 6 d.
               dall’Adunanza  Plenaria,  ha  rilevato  che,  anche  a   lgs.  n.  36/23 che consente  di sostituire,
               volere accedere all’orientamento più rigoroso che   anche  in  tal  caso  dopo  la  scadenza  dei
               ammette tale sostituzione nelle sole ipotesi in cui   termini  di  partecipazione,  l’ausiliario  che
               non si verifica una modifica sostanziale dell’offerta,   risulti privo di requisiti).
               nella  fattispecie  tale  circostanza  ostativa  non
               poteva  essere  ritenuta  sussistente  in  quanto,  la   Di  conseguenza,  alla  luce  di  questi  motivi  il
               legge di gara:                                  Collegio ha ritenuto illegittimo il provvedimento
                  a)  attribuiva  alla  progettazione  un  valore   di esclusione nella parte in cui non ha consentito
                     complessivo minimo rispetto all’importo   all’o.e. escluso di sostituire il progettista
                     complessivo dell’appalto;                 “indicato” ai fini della partecipazione.

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