Page 24 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
P. 24
Mediappalti Il Punto
Infatti, secondo questo orientamento, tale divieto 2018, n. 4283; nello stesso senso anche Cds, V, 22
generale di commistione tra le caratteristiche ottobre 2018, n. 6026).
oggettive
Si tratta di un’impostazione meno rigida
dell’offerta e i requisiti soggettivi dell’impresa dell’affermazione incondizionata del divieto, che
concorrente deve avere un’applicazione è stata condivisa da parte della giurisprudenza
“attenuata”, alla luce del principio di proporzionalità purché mantenuta entro rigorosi limiti applicativi.
ed in relazione all’art. 83 del Codice dei contratti Infatti, pur potendosi ritenere superata l’iniziale
che, nel delineare i criteri di valutazione differenziazione tra appalti di servizi e appalti di
dell’offerta da aggiudicare con il criterio dell’offerta lavori (tuttavia ancora confermata, incidentalmente,
economicamente più vantaggiosa, prescrive che gli da Cds, V, 17 gennaio 2018, n. 279), è stata in
elementi di valutazione debbano essere pertinenti linea di principio data continuità e riconfermato il
alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del fondamento del divieto di commistione tra requisiti
contratto, quando consente di rispondere in soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi di
concreto alle possibili specificità che le procedure di valutazione dell’offerta, con la specificazione che
affidamento degli appalti pubblici in talune ipotesi ne è tuttavia consentita un’applicazione attenuata,
presentano (come, esemplificativamente, nel quando sia dimostrato, caso per caso, che per
caso di appalti di servizi attinenti all’architettura e le qualificazioni possedute il concorrente offra
all’ingegneria), dove l’offerta tecnica si sostanzia garanzie di qualità nell’esecuzione del contratto
non in progetto o in un prodotto, bensì in un apprezzabili in sede di valutazione tecnica delle
“facere” e dove, pertanto, anche la pregressa offerte (cfr. Cds, III, 27 settembre 2016, n. 3970).
esperienza del professionista che partecipa
alla gara può essere di ausilio nella valutazione
dell’offerta tecnica. La giurisprudenza successiva ha
assunto un’impostazione meno rigida
La soluzione della questione teorica in esame, dell’affermazione incondizionata del
secondo questo orientamento, non può essere
elaborata indulgendo a principi assoluti, quanto divieto, che è stata condivisa purché
piuttosto verificando l’eventuale correlazione tra mantenuta entro rigorosi limiti
l’elemento di valutazione contestato rispetto alla applicativi (Cds, III, 12 luglio 2018, n.
qualità dell’offerta, al fine di stabilire se vi sia 283; nello stesso senso anche Cds, V,
diretta proporzionalità tra la grandezza del primo e 22 ottobre 2018, n. 6026).
la grandezza della seconda.
Tuttavia, anche avallando tale orientamento
più elastico in merito al divieto di commistione Tale interpretazione rigorosa si giustifica, sul
in parola, la sentenza in rassegna ha ritenuto piano sistematico, per l’esigenza (espressa
che l’Amministrazione non avesse dimostrato dall’art. 95, comma 1 e 2, d.lgs. n. 50 del 2016)
né specificato perché e in che misura il requisito che i criteri di aggiudicazione assicurino «una
esperienziale, tipicamente soggettivo, posseduto concorrenza effettiva» e che siano rispettati i
dall’impresa, normalmente atto a qualificare la «principi di trasparenza, di non discriminazione e
medesima, possa utilmente servire a valorizzare di parità di trattamento». Le esigenze di effettiva
l’offerta sotto il profilo oggettivo. concorrenzialità ed i principi generali enunciati
impongono che la selezione avvenga per quanto
La giurisprudenza successiva ha preso atto possibile su basi oggettive e che i criteri di
che <<Il dogma di una assoluta, invalicabile, aggiudicazione non comportino vantaggi indebiti
incomunicabilità tra requisiti soggettivi di pre- a singoli operatori economici a prescindere dai
qualificazione ed elementi oggettivi di valutazione contenuti delle offerte.
può dirsi dunque tramontato, nel nuovo diritto dei
contratti pubblici” ma “se e solo nella misura in cui Sul piano letterale, la stessa rigorosa interpretazione
la valutazione dei profili di carattere soggettivo, si giustifica poiché il comma 6 del medesimo
senza favorire indebitamente operatori economici articolo, allorché elenca gli elementi che possono
che li posseggano a scapito di altri, serva a costituire criteri valutativi, non esclude il richiamo
lumeggiare la miglior qualità tecnica, sul piano a caratteristiche proprie e soggettive dell’impresa,
oggettivo, dell’offerta>> (così Cds, III, 12 luglio purché connesse all’oggetto dell’appalto.
24