Page 27 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Il Punto Mediappalti
maggiore disponibilità di mezzi, lungi dal costituire Inoltre, va pur sempre considerato che le
un fattore di discriminazione a sfavore delle censure dirette a contestare i punteggi assegnati
imprese minori, consente di apprezzare specifiche dalla commissione di gara sono da considerare
caratteristiche strutturali capaci di prefigurare una inammissibili, perché attinenti alla sfera della
maggiore flessibilità dell’apparato aziendale e la discrezionalità tecnica, ambito di per sé sottratto
migliore attitudine dell’impresa a disimpegnare al sindacato giurisdizionale, quando non emergano
l’appalto nelle sue molteplici fasi e in ogni – come nel caso di specie – evidenti profili di
eventualità (ad es., nel caso in cui sia necessario illogicità o di manifesta incongruità, ovvero palesi
far fronte ad improvvisi aggravamenti delle travisamenti delle emergenze istruttorie: ne
prestazioni, ovvero all’esigenza di incrementare e consegue che l’accertamento rimesso al giudice
avvicendare il personale o di sostituire celermente risulta in ultima analisi connotato da un’evidente
i mezzi impiegati)>>. finalità sostitutoria, non ammessa al di fuori dei
casi previsti dall’art. 134 cod. proc. amm. (v. Cds,
Nella specie, relativamente al parametro di giudizio Sez. V, 5 maggio 2020, n. 2851).
riferito alla “formazione del personale”, e alla
contestata attribuzione di un punteggio pari a zero
alla ricorrente e di otto punti all’aggiudicataria,
il giudice amministrativo ha osservato che la
valutazione espressa dalla stazione appaltante è
apparsa ragionevole, in considerazione sia della
evidente estraneità della formazione obbligatoria
somministrata dalla ricorrente (non aggiudicataria)
rispetto ai servizi oggetto della procedura, sia della
preponderante consistenza (dovuta evidentemente
anche alla maggiore presenza di personale)
della formazione obbligatoria impartita dalla
controinteressata (aggiudicataria) - pari a ben
908,50 ore – dato la cui rilevanza consentirebbe
di prescindere dall’ulteriore apprezzamento
– censurato dalla ricorrente - delle 108 ore
aggiuntive, riguardanti la formazione specifica.
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