Page 27 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               maggiore disponibilità di mezzi, lungi dal costituire   Inoltre,  va  pur  sempre  considerato  che  le
               un  fattore  di  discriminazione  a  sfavore  delle   censure dirette a contestare i punteggi assegnati
               imprese minori, consente di apprezzare specifiche   dalla  commissione  di gara  sono  da  considerare
               caratteristiche strutturali capaci di prefigurare una   inammissibili,  perché  attinenti  alla  sfera  della
               maggiore  flessibilità  dell’apparato  aziendale  e  la   discrezionalità tecnica, ambito di per sé sottratto
               migliore  attitudine  dell’impresa  a  disimpegnare   al sindacato giurisdizionale, quando non emergano
               l’appalto  nelle  sue  molteplici  fasi  e  in  ogni   –  come  nel  caso  di  specie  –  evidenti  profili  di
               eventualità (ad es., nel caso in cui sia necessario   illogicità o di manifesta incongruità, ovvero palesi
               far  fronte  ad  improvvisi  aggravamenti  delle   travisamenti  delle emergenze  istruttorie: ne
               prestazioni, ovvero all’esigenza di incrementare e   consegue  che  l’accertamento rimesso  al giudice
               avvicendare il personale o di sostituire celermente   risulta in ultima analisi connotato da un’evidente
               i mezzi impiegati)>>.                           finalità  sostitutoria,  non  ammessa  al  di  fuori  dei
                                                               casi previsti dall’art. 134 cod. proc. amm. (v. Cds,
               Nella specie, relativamente al parametro di giudizio   Sez. V, 5 maggio 2020, n. 2851).
               riferito  alla  “formazione  del  personale”,  e  alla
               contestata attribuzione di un punteggio pari a zero
               alla ricorrente  e  di otto punti all’aggiudicataria,
               il giudice  amministrativo ha  osservato  che  la
               valutazione  espressa  dalla  stazione  appaltante  è
               apparsa  ragionevole,  in  considerazione  sia  della
               evidente  estraneità  della  formazione  obbligatoria
               somministrata dalla ricorrente (non aggiudicataria)
               rispetto ai servizi oggetto della procedura, sia della
               preponderante consistenza (dovuta evidentemente
               anche  alla maggiore  presenza  di personale)
               della  formazione  obbligatoria  impartita  dalla
               controinteressata  (aggiudicataria)  -  pari  a  ben
               908,50 ore – dato la cui rilevanza consentirebbe
               di  prescindere  dall’ulteriore  apprezzamento
               –  censurato  dalla  ricorrente  -  delle  108  ore
               aggiuntive, riguardanti la formazione specifica.





































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