Page 25 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Il Punto Mediappalti
Per quanto qui rileva, l’art. 87 del d.lgs. n. 50 del 3. La successiva, progressiva, apertura
2016, nel prendere in considerazione il rispetto
di norme o di sistemi di gestione ambientale si Abbiamo visto come la giurisprudenza abbia
riferisce ad un requisito di partecipazione, ma, a progressivamente aperto il fronte (v. TAR
determinate condizioni, gli standard ambientali LOMBARDIA - MILANO, IV, sentenza 23 ottobre 2019
possono incidere sulla qualità della prestazione ed n. 2214), affermando che il divieto di commistione
il loro rispetto può risultare perciò apprezzabile tra requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti
oggettivamente, come d’altronde si evince dall’art. oggettivi di valutazione delle offerte deve essere
95, comma 6, lett. a). L’ambivalenza del criterio applicato secondo criteri di proporzionalità,
era già nell’art. 40 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed, ragionevolezza e adeguatezza, non potendo
oggi, considerate le aperture giurisprudenziali negarsi la legittimità di criteri di valutazione che
in tema di divieto di commissione tra requisiti possano premiare le caratteristiche organizzative
di qualificazione e criteri di valutazione delle dell’impresa sotto il profilo ambientale, così come
offerte, l’art. 95, comma 6, consente di ritenere sotto i profili della tutela dei lavoratori e delle
legittimi criteri di valutazione che possano popolazioni interessate e della non discriminazione,
premiare le caratteristiche organizzative al fine di valorizzare la compatibilità e sostenibilità
dell’impresa, in particolare <<sotto il profilo ambientale della filiera produttiva e distributiva dei
ambientale, così come sotto i profili della tutela prodotti che costituiscono, comunque, l’oggetto
dei lavoratori e delle popolazioni interessate e dell’appalto.
della non discriminazione, al fine di valorizzare
la compatibilità e sostenibilità ambientale della
filiera produttiva e distributiva dei prodotti che Il divieto di commistione tra requisiti
costituiscono, comunque, l’oggetto dell’appalto>>
(v. Cds, 11 marzo 2019, n. 1635, in un caso soggettivi di partecipazione e
riferito proprio al possesso della certificazione requisiti oggettivi di valutazione
ISO 14001, che, a sua volta, richiama la delibera delle offerte deve essere applicato
ANAC, n. 1091 del 25 ottobre 2017, relativa ad secondo criteri di proporzionalità,
un parere precontenzioso, con la quale la stessa ragionevolezza e adeguatezza (v. TAR
certificazione è stata ritenuta “elemento utile a LOMBARDIA - MILANO, IV, sentenza 23
differenziare le offerte nell’ottica di perseguire il
miglior rapporto qualità prezzo e quindi essere ottobre 2019 n. 2214)
valutato anche per apprezzare e valorizzare
l’offerta”).
Nella sentenza in commento è stato detto che
A maggior ragione, in tale ultima eventualità <<non viola il divieto di commistione tra requisiti
s’impone la detta rigorosa interpretazione dell’art. di partecipazione e criteri di valutazione dell’offerta
95, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, nel senso la clausola della lex specialis la quale prevede
che, anche nell’appalto di lavori, è consentito l’attribuzione di un punteggio pari a 4 punti, sui
valutare la qualità dell’offerta mediante la 100 complessivi, per il possesso della certificazione
considerazione del possesso in capo all’impresa SA 8000, ossia di una certificazione dell’impegno
concorrente di certificazioni ambientali, ma etico e sociale dell’azienda nello svolgimento
soltanto quando le garanzie di corrispondenza del dell’attività di impresa, volta a certificare alcuni
sistema di gestione ambientale ad un determinato aspetti della gestione aziendale, tra cui il rispetto
standard internazionale non vengano apprezzate, dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, della
in astratto, come requisito meramente soggettivo sicurezza e salubrità nei posti di lavoro, della filiera
dell’impresa partecipante, ma costituiscano un di produzione dei lavoratori, dei consumatori; tale
elemento di valutazione strettamente correlato previsione, infatti, non può ritenersi in contrasto
all’oggetto dell’appalto e afferente all’offerta con il predetto divieto di commistione, atteso che
tecnica presentata, condizionando l’esecuzione il criterio in parola risulta in linea con il disposto
del contratto, nei termini e secondo modalità di cui all’art. 95, comma 6, lett. a) del d.lgs. n.
specificamente apprezzate dalla stazione 50/2016, che consente di utilizzare quali elementi
appaltante; e sempre che lo specifico punteggio di valutazione dell’offerta tecnica “certificazioni e
assegnato, ai fini dell’aggiudicazione, al requisito attestazioni in materia di sicurezza e salute dei
in parola non incida in maniera rilevante sulla lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche
determinazione del punteggio complessivo. sociali, ambientali, contenimento dei consumi
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