Page 23 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               Entrato in vigore il d.lgs. 50/2016, l’applicazione   prequalificazione e criteri afferenti alla valutazione
               più elastica del divieto di commistione fra i criteri   dell’offerta  ai  fini  dell’aggiudicazione,  in  funzione
               soggettivi  di  qualificazione  e  i  criteri  oggettivi   dell’esigenza  di aprire  il mercato,  premiando  le
               di  valutazione  dell’offerta  è  stata  condivisa  sia   offerte più competitive, ove presentate da imprese
               dal  Consiglio  di Stato  in sede  consultiva,  con  il   comunque  affidabili,  anche  allo  scopo  di  dare
               parere  n.  1767  del  2  agosto  2016  –  laddove  ha   applicazione al canone  della  par  condicio, che
               sottolineato, per quanto incidentalmente, il favor   vieta  asimmetrie  pregiudiziali  di tipo meramente
               per la commistione espresso nelle nuove direttive   soggettivo, donde la necessità di tenere separati
               europee  in materia  e  recepito  dall’art.  95  del d.   i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara
               lgs.  n.  50  del  2016  (pur  mettendo  in  guardia   da quelli pertinenti all’offerta ed all’aggiudicazione,
               sull’opportunità  di «chiarire  se  lo stesso  servizio   non potendo rientrare tra questi ultimi i requisiti
               possa  al tempo stesso,  nella medesima gara,   soggettivi in sé considerati, avulsi dalla valutazione
               costituire  requisito  soggettivo  di  qualificazione  /   dell’incidenza dell’organizzazione sull’espletamento
               partecipazione  ed essere  oggetto  di valutazione   dello specifico servizio da aggiudicare.
               nell’ambito   dell’offerta   economicamente   più
               vantaggiosa,  specificando,  per  tale  evenienza,   Tale rilievo ha importanza dirimente ed assorbente,
               che sarà oggetto di valutazione solo per la parte   poiché  nel  caso  esaminato,  l’Amministrazione,
               eccedente  la  soglia  minima  richiesta  ai  fini  della   in contrasto  con  tale  divieto di commistione  dei
               partecipazione  alla gara.  In  caso  contrario  e  di   cd.  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  di  origine  e
               concorrenti  tutti  egualmente  qualificati  si  profila   valenza comunitaria, ha inserito, tra i requisiti di
               il rischio di appiattire eccessivamente il confronto   valutazione  dell’offerta,  il  requisito  di  esperienza
               competitivo, o  di arrecare  un  vantaggio  ingiusto   propria dell’impresa, requisito quindi illegittimo con
               al concorrente  che  utilizza  il medesimo servizio   conseguente  illegittimità  della  gara.  Infatti,  nella
               come requisito di partecipazione e come elemento   specie,  la  stazione  appaltante,  nell’individuare  i
               di  cui  chiede  la  valutazione  delle  offerte»)  –  sia   punteggi da  attribuire  nel  caso  di aggiudicazione
               dalle Linee giuda dell’ANAC n. 2 -   di attuazione   dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,
               del  d.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti  “Offerta   ha  finito  con  il  confondere  i  requisiti  soggettivi
               economicamente   più   vantaggiosa”,   allorché   di partecipazione  alla gara  con  gli elementi
               hanno  evidenziato  come  «nella valutazione  delle   oggettivi  di  valutazione  dell’offerta,  in  conflitto,
               offerte possono essere valutati profili di carattere   si ribadisce, con  la normativa  comunitaria  e
               soggettivo  introdotti  qualora  consentano  di   nazionale  di  riferimento,  che  pone  una  chiara  e
               apprezzare  meglio  il  contenuto  e  l’affidabilità   ragionevole distinzione tra i requisiti soggettivi di
               dell’offerta   o   di   valorizzare   caratteristiche   partecipazione  e  i  criteri  oggettivi di  valutazione
               dell’offerta  ritenute  particolarmente  meritevoli»,   dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
               precisando  tuttavia  che  i  detti  profili  debbano
               riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice,   Pur riconoscendo che non può configurarsi una netta
               che incidono in maniera diretta sulla qualità della   cesura tra i due profili, l’uno correlato alla qualità
               prestazione.                                    dell’offerta, l’altro alla qualificazione dell’impresa,
                                                               poiché,  ferma  restando  la  discrezionalità  delle
                                                               Amministrazioni aggiudicatrici nello scegliere  i
                  2. Dall’iniziale chiusura ad un’applicazione   criteri che intendono adottare per l’aggiudicazione
                     “attenuata” del divieto                   dell’appalto,  e  atteso che, come detto,  non sono
                                                               consentiti criteri di aggiudicazione che  non  siano
               In  questo  excursus  giurisprudenziale,  è  utile   diretti  a  identificare  l’offerta  economicamente
               rimarcare, come sopra anticipato, che inizialmente   più  vantaggiosa,  ma  che  siano  essenzialmente
               la giurisprudenza in soggetta materia fosse molto   collegati alla valutazione dell’idoneità degli
               restrittiva (v. Cds, V, 20 agosto 2013, n. 4191).  offerenti  ad  eseguire  l’appalto  di  cui  trattasi,
               Muovendo  dalla ricordata,  rigida, impostazione   la previsione,  nel bando  di gara,  di elementi  di
               assunta   dal   giudice   comunitario,   infatti,   valutazione  dell’offerta  tecnica  di  tipo  soggettivo
               generalmente  si  affermava  l’indebita  inclusione,   (concernenti la specifica attitudine del concorrente
               tra i criteri di valutazione delle offerte, di elementi   a  realizzare  lo  specifico  progetto  oggetto  di
               di capacità tecnica in luogo della valorizzazione del   gara), è legittima solo nella misura in cui aspetti
               pregio tecnico della medesima.                  dell’attività  dell’impresa  possano  illuminare  la
               Sostanzialmente,  si  predicava  una  rigida    qualità dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. V,
               separazione   fra   i   criteri   soggettivi   di   16 febbraio 2009, n. 837).

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