Page 23 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Il Punto Mediappalti
Entrato in vigore il d.lgs. 50/2016, l’applicazione prequalificazione e criteri afferenti alla valutazione
più elastica del divieto di commistione fra i criteri dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione, in funzione
soggettivi di qualificazione e i criteri oggettivi dell’esigenza di aprire il mercato, premiando le
di valutazione dell’offerta è stata condivisa sia offerte più competitive, ove presentate da imprese
dal Consiglio di Stato in sede consultiva, con il comunque affidabili, anche allo scopo di dare
parere n. 1767 del 2 agosto 2016 – laddove ha applicazione al canone della par condicio, che
sottolineato, per quanto incidentalmente, il favor vieta asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente
per la commistione espresso nelle nuove direttive soggettivo, donde la necessità di tenere separati
europee in materia e recepito dall’art. 95 del d. i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara
lgs. n. 50 del 2016 (pur mettendo in guardia da quelli pertinenti all’offerta ed all’aggiudicazione,
sull’opportunità di «chiarire se lo stesso servizio non potendo rientrare tra questi ultimi i requisiti
possa al tempo stesso, nella medesima gara, soggettivi in sé considerati, avulsi dalla valutazione
costituire requisito soggettivo di qualificazione / dell’incidenza dell’organizzazione sull’espletamento
partecipazione ed essere oggetto di valutazione dello specifico servizio da aggiudicare.
nell’ambito dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, specificando, per tale evenienza, Tale rilievo ha importanza dirimente ed assorbente,
che sarà oggetto di valutazione solo per la parte poiché nel caso esaminato, l’Amministrazione,
eccedente la soglia minima richiesta ai fini della in contrasto con tale divieto di commistione dei
partecipazione alla gara. In caso contrario e di cd. requisiti soggettivi ed oggettivi di origine e
concorrenti tutti egualmente qualificati si profila valenza comunitaria, ha inserito, tra i requisiti di
il rischio di appiattire eccessivamente il confronto valutazione dell’offerta, il requisito di esperienza
competitivo, o di arrecare un vantaggio ingiusto propria dell’impresa, requisito quindi illegittimo con
al concorrente che utilizza il medesimo servizio conseguente illegittimità della gara. Infatti, nella
come requisito di partecipazione e come elemento specie, la stazione appaltante, nell’individuare i
di cui chiede la valutazione delle offerte») – sia punteggi da attribuire nel caso di aggiudicazione
dalle Linee giuda dell’ANAC n. 2 - di attuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta ha finito con il confondere i requisiti soggettivi
economicamente più vantaggiosa”, allorché di partecipazione alla gara con gli elementi
hanno evidenziato come «nella valutazione delle oggettivi di valutazione dell’offerta, in conflitto,
offerte possono essere valutati profili di carattere si ribadisce, con la normativa comunitaria e
soggettivo introdotti qualora consentano di nazionale di riferimento, che pone una chiara e
apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità ragionevole distinzione tra i requisiti soggettivi di
dell’offerta o di valorizzare caratteristiche partecipazione e i criteri oggettivi di valutazione
dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli», dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
precisando tuttavia che i detti profili debbano
riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, Pur riconoscendo che non può configurarsi una netta
che incidono in maniera diretta sulla qualità della cesura tra i due profili, l’uno correlato alla qualità
prestazione. dell’offerta, l’altro alla qualificazione dell’impresa,
poiché, ferma restando la discrezionalità delle
Amministrazioni aggiudicatrici nello scegliere i
2. Dall’iniziale chiusura ad un’applicazione criteri che intendono adottare per l’aggiudicazione
“attenuata” del divieto dell’appalto, e atteso che, come detto, non sono
consentiti criteri di aggiudicazione che non siano
In questo excursus giurisprudenziale, è utile diretti a identificare l’offerta economicamente
rimarcare, come sopra anticipato, che inizialmente più vantaggiosa, ma che siano essenzialmente
la giurisprudenza in soggetta materia fosse molto collegati alla valutazione dell’idoneità degli
restrittiva (v. Cds, V, 20 agosto 2013, n. 4191). offerenti ad eseguire l’appalto di cui trattasi,
Muovendo dalla ricordata, rigida, impostazione la previsione, nel bando di gara, di elementi di
assunta dal giudice comunitario, infatti, valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo
generalmente si affermava l’indebita inclusione, (concernenti la specifica attitudine del concorrente
tra i criteri di valutazione delle offerte, di elementi a realizzare lo specifico progetto oggetto di
di capacità tecnica in luogo della valorizzazione del gara), è legittima solo nella misura in cui aspetti
pregio tecnico della medesima. dell’attività dell’impresa possano illuminare la
Sostanzialmente, si predicava una rigida qualità dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. V,
separazione fra i criteri soggettivi di 16 febbraio 2009, n. 837).
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