Page 61 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 393 del 6 settembre 2023
UPREC-PRE 636/2023/S/PREC
“In una procedura di affidamento del servizio di refezione scolastica, posto che l’individuazione del prezzo
a base di gara per singolo pasto rientra nell’esercizio della discrezionalità tecnica propria della stazione
appaltante, nel caso in cui tale importo risulti, di fatto, sensibilmente inferiore al costo medio stimato per
pasto previsto dal D.M. 10 marzo 2020 sui nuovi Criteri Ambientali Minimi ma la stazione appaltante abbia
reso comunque noto l’iter logico seguito per la sua determinazione o, in ogni caso, abbia fornito elementi
sufficienti per la verifica di quanto determinato, non sussistono i presupposti per mettere in discussione la
valutazione tecnica effettuata”
“… la misura del prezzo a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma
una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche, sulla quale è possibile il solo sindacato estrinseco,
ovvero limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate
dall’amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento, non potendo il Giudice
(o l’Autorità) giungere alla determinazione del prezzo congruo (cfr. Delibere nn. 753 e 321 del 2021
e la n. 1017 del 2020); ... secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la base d’asta non
corrisponde necessariamente al prezzo di mercato, e tuttavia è necessario che la sua determinazione
sia effettuata dalla stazione appaltante facendo riferimento a criteri verificabili, e acquisendo attendibili
elementi di conoscenza, al fine di scongiurare il rischio di una base d’asta arbitraria perché manifestamente
sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza (Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2020,
n. 5634; 24 settembre 2019, n. 6355; 10 maggio 2017, n. 2168; sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081); ...
l’Autorità (con Delibera n. 185 del 3 marzo 2021) ha rilevato che “sebbene rientri nell’esercizio della
discrezionalità tecnica propria della stazione appaltante individuare una base d’asta congrua e tale da
garantire la qualità delle prestazioni, il fatto che essa risulti nettamente inferiore al prezzo medio risultante
dal d.m. 10 marzo 2020 sui nuovi Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione, pur essendo i
criteri di aggiudicazione incentrati sull’offerta di prodotti con caratteristiche ambientali e sociali, rende l’iter
logico seguito dalla stazione appaltante non coerente con la normativa di settore”;”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 369 del 26 luglio 2023
UPREC-PRE 615/2023/S/PREC
Nel rapporto tra bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sussiste una gerarchia differenziata
con prevalenza del contenuto del bando di gara
“Nel rapporto tra bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto, in ordine all’autonomia di tali
provvedimenti ed alla propria peculiare funzione nell’economia della procedura, il primo fissa le regole della
gara e assume la funzione di regola fondamentale e prevalente, il secondo disciplina il procedimento di gara
ed il terzo integra eventualmente le disposizioni del bando il bando con particolare riferimento agli aspetti
tecnici anche in funzione del vincolo contrattuale.
Tali atti determinano insieme la lex specialis della gara ed in caso di contrasti tra le singole disposizioni della
stessa ed alla loro risoluzione, tra tali atti sussiste una gerarchia differenziata con prevalenza del contenuto
del bando di gara, mentre le disposizioni del capitolato speciale e del disciplinare possono solo integrare,
ma non modificare le prime.”
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