Page 61 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 393 del 6 settembre 2023
                 UPREC-PRE 636/2023/S/PREC

                 “In una procedura di affidamento del servizio di refezione scolastica, posto che l’individuazione del prezzo
                 a base di gara per singolo pasto rientra nell’esercizio della discrezionalità tecnica propria della stazione
                 appaltante, nel caso in cui tale importo risulti, di fatto, sensibilmente inferiore al costo medio stimato per
                 pasto previsto dal D.M. 10 marzo 2020 sui nuovi Criteri Ambientali Minimi ma la stazione appaltante abbia
                 reso comunque noto l’iter logico seguito per la sua determinazione o, in ogni caso, abbia fornito elementi
                 sufficienti per la verifica di quanto determinato, non sussistono i presupposti per mettere in discussione la
                 valutazione tecnica effettuata”

                 “… la misura  del prezzo a  base  d’asta  non  implica una  mera  scelta di convenienza  e  opportunità,  ma
                 una  valutazione  alla  stregua  di  cognizioni  tecniche,  sulla  quale  è  possibile  il  solo  sindacato  estrinseco,
                 ovvero  limitato ai casi di complessiva  inattendibilità  delle  operazioni e  valutazioni tecniche  operate
                 dall’amministrazione,  alla  illogicità  manifesta,  alla  disparità  di  trattamento,  non  potendo  il  Giudice
                 (o  l’Autorità)  giungere  alla  determinazione  del  prezzo  congruo  (cfr.  Delibere  nn.  753  e  321  del  2021
                 e  la  n.  1017  del  2020);  ...  secondo  il  consolidato  orientamento  giurisprudenziale,  la  base  d’asta  non
                 corrisponde  necessariamente  al prezzo di mercato,  e  tuttavia  è  necessario  che  la sua  determinazione
                 sia effettuata dalla stazione appaltante facendo riferimento a criteri verificabili, e acquisendo attendibili
                 elementi di conoscenza, al fine di scongiurare il rischio di una base d’asta arbitraria perché manifestamente
                 sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza (Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2020,
                 n. 5634; 24 settembre 2019, n. 6355; 10 maggio 2017, n. 2168; sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081); ...
                 l’Autorità  (con  Delibera  n.  185  del  3  marzo  2021)  ha  rilevato  che  “sebbene  rientri  nell’esercizio  della
                 discrezionalità tecnica  propria  della stazione  appaltante  individuare  una  base  d’asta  congrua  e  tale  da
                 garantire la qualità delle prestazioni, il fatto che essa risulti nettamente inferiore al prezzo medio risultante
                 dal d.m. 10 marzo 2020 sui nuovi Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione, pur essendo i
                 criteri di aggiudicazione incentrati sull’offerta di prodotti con caratteristiche ambientali e sociali, rende l’iter
                 logico seguito dalla stazione appaltante non coerente con la normativa di settore”;”




                 Autorità Nazionale Anticorruzione


                 DELIBERA N. 369 del 26 luglio 2023
                 UPREC-PRE 615/2023/S/PREC

                 Nel rapporto tra bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sussiste una gerarchia differenziata
                 con prevalenza del contenuto del bando di gara

                 “Nel rapporto tra bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto, in ordine all’autonomia di tali
                 provvedimenti ed alla propria peculiare funzione nell’economia della procedura, il primo fissa le regole della
                 gara e assume la funzione di regola fondamentale e prevalente, il secondo disciplina il procedimento di gara
                 ed il terzo integra eventualmente le disposizioni del bando il bando con particolare riferimento agli aspetti
                 tecnici anche in funzione del vincolo contrattuale.

                 Tali atti determinano insieme la lex specialis della gara ed in caso di contrasti tra le singole disposizioni della
                 stessa ed alla loro risoluzione, tra tali atti sussiste una gerarchia differenziata con prevalenza del contenuto
                 del bando di gara, mentre le disposizioni del capitolato speciale e del disciplinare possono solo integrare,
                 ma non modificare le prime.”

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