Page 57 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Pareri & PARERI
Sentenze E SEN
TENZE
Consiglio di Stato, Sez. V, 31/10/2023, n. 9370
Lo schema (o modello) allegato al bando di gara non costituisce parte integrante della lex specialis
“La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, in più occasioni, ha precisato che lo schema (o modello)
allegato al bando di gara non costituisce affatto parte integrante della lex specialis, costituendo piuttosto
uno strumento predisposto unilateralmente dall’Amministrazione a scopo meramente esemplificativo, per
facilitare la partecipazione alla gara (Cons. Stato, sez. V, n. 4395 del 2018). La modulistica messa a
disposizione dalla stazione appaltante ‘non concorre a formare il coacervo di disposizioni costituenti la
legge di gara’ (Cons. Stato, n. 1516 del 2015), pertanto non esiste nessuna norma di legge che impone alla
stazione appaltante l’obbligo di proporre ai concorrenti una modulistica ai fini della redazione dell’offerta.
Al contrario, appare ragionevole ritenere che, nella specie, proprio per la dedotta complessità dell’appalto,
la libertà delle forme consentita dalla legge di gara ha agevolato gli operatori giuridici partecipanti nel
predisporre l’offerta, non essendo obbligati a rispettare schemi prefissati, ed essendo circostanza pacifica
che ai partecipanti sono stati resi noti i contenuti dell’offerta da predisporre in base alla lex specialis.”
TAR Reggio Calabria, 26/10/2023, n. 782
La disciplina del sistema di qualificazione prevista nel nuovo codice prevede che tutte le categorie di opere
scorporabili, sia generali che specializzate devono considerarsi a qualificazione obbligatoria
“Con la nuova disciplina del sistema di qualificazione degli operatori economici introdotta dal D.lgs. n.
36/2023 e nell’attuale vigenza dell’art. 12 D.L. n. 47/2014, si può dunque affermare che tutte le categorie di
opere scorporabili, sia generali che specializzate, dovranno, dal 1 luglio 2023, considerarsi a qualificazione
obbligatoria, ovvero l’aggiudicatario, per eseguirle, dovrà essere in possesso della relativa qualificazione,
oppure dovrà necessariamente ricorrere al subappalto. Tale interpretazione, oltre a configurare un esito
rassicurante del quadro normativo in tema di qualificazione degli operatori economici, ha il pregio di
armonizzarsi con l’art. 2 comma 2 del citato allegato II.12, laddove prescrive che “La qualificazione in una
categoria abilita l’operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria
classifica incrementata di un quinto”, il che fa dedurre che per “eseguire i lavori” è necessario essere in
possesso di adeguata qualificazione.”
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