Page 57 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






                 Pareri &                     PARERI

                 Sentenze                       E SEN
                                                 TENZE
























                 Consiglio di Stato, Sez. V, 31/10/2023, n. 9370

                 Lo schema (o modello) allegato al bando di gara non costituisce parte integrante della lex specialis


                 “La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, in più occasioni, ha precisato che lo schema (o modello)
                 allegato al bando di gara non costituisce affatto parte integrante della lex specialis, costituendo piuttosto
                 uno strumento predisposto unilateralmente dall’Amministrazione a scopo meramente esemplificativo, per
                 facilitare  la  partecipazione  alla  gara  (Cons.  Stato,  sez.  V,  n.  4395  del  2018).  La  modulistica  messa  a
                 disposizione  dalla  stazione  appaltante  ‘non  concorre  a  formare  il  coacervo  di  disposizioni  costituenti  la
                 legge di gara’ (Cons. Stato, n. 1516 del 2015), pertanto non esiste nessuna norma di legge che impone alla
                 stazione appaltante l’obbligo di proporre ai concorrenti una modulistica ai fini della redazione dell’offerta.
                 Al contrario, appare ragionevole ritenere che, nella specie, proprio per la dedotta complessità dell’appalto,
                 la libertà delle forme consentita dalla legge di gara ha agevolato gli operatori giuridici partecipanti nel
                 predisporre l’offerta, non essendo obbligati a rispettare schemi prefissati, ed essendo circostanza pacifica
                 che ai partecipanti sono stati resi noti i contenuti dell’offerta da predisporre in base alla lex specialis.”




                 TAR Reggio Calabria, 26/10/2023, n. 782


                 La disciplina del sistema di qualificazione prevista nel nuovo codice prevede che tutte le categorie di opere
                 scorporabili, sia generali che specializzate devono considerarsi a qualificazione obbligatoria


                 “Con  la  nuova  disciplina  del  sistema  di  qualificazione  degli  operatori  economici  introdotta  dal  D.lgs.  n.
                 36/2023 e nell’attuale vigenza dell’art. 12 D.L. n. 47/2014, si può dunque affermare che tutte le categorie di
                 opere scorporabili, sia generali che specializzate, dovranno, dal 1 luglio 2023, considerarsi a qualificazione
                 obbligatoria, ovvero l’aggiudicatario, per eseguirle, dovrà essere in possesso della relativa qualificazione,
                 oppure dovrà necessariamente ricorrere al subappalto. Tale interpretazione, oltre a configurare un esito
                 rassicurante  del  quadro  normativo  in  tema  di  qualificazione  degli  operatori  economici,  ha  il  pregio  di
                 armonizzarsi con l’art. 2 comma 2 del citato allegato II.12, laddove prescrive che “La qualificazione in una
                 categoria abilita l’operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria
                 classifica incrementata di un quinto”, il che fa dedurre che per “eseguire i lavori” è necessario essere in
                 possesso di adeguata qualificazione.”

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