Page 56 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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Mediappalti Il Punto
4. Conclusioni
Alla luce di quanto sin qui evidenziato risulta
evidente che il legislatore, tenuto conto delle
estreme difficoltà che hanno interessato il
settore degli appalti pubblici in ragione della crisi
economica ingenerata dalla pandemia e acuita
dagli effetti derivanti dal conflitto russo-ucraino,
ha deciso di riconoscere una posizione di tutela
alla parte svantaggiata al verificarsi di circostanze
impreviste e imprevedibili tali da alternare
l’equilibrio contrattuale originario.
In tal senso con l’introduzione del principio della
rinegoziazione di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023
il legislatore ha voluto introdurre, nell’ottica anche
dell’interesse pubblico a conseguire il risultato
atteso, uno strumento idoneo a preservare
l’efficacia del contratto quale alternativa al rimedio
di tipo demolitorio quale è la risoluzione del
contratto.
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