Page 56 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
P. 56

Mediappalti                                                                              Il Punto






                    4. Conclusioni

                 Alla  luce  di  quanto  sin  qui  evidenziato  risulta
                 evidente  che  il  legislatore, tenuto  conto delle
                 estreme  difficoltà  che  hanno  interessato  il
                 settore degli appalti pubblici in ragione della crisi
                 economica  ingenerata  dalla pandemia  e  acuita
                 dagli  effetti  derivanti  dal  conflitto  russo-ucraino,
                 ha  deciso  di riconoscere  una  posizione di tutela
                 alla parte svantaggiata al verificarsi di circostanze
                 impreviste  e  imprevedibili tali  da  alternare
                 l’equilibrio contrattuale originario.

                 In tal senso con l’introduzione del principio della
                 rinegoziazione di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023
                 il legislatore ha voluto introdurre, nell’ottica anche
                 dell’interesse  pubblico a  conseguire  il risultato
                 atteso, uno  strumento  idoneo  a  preservare
                 l’efficacia del contratto quale alternativa al rimedio
                 di  tipo  demolitorio  quale  è  la  risoluzione  del
                 contratto.




















































                                                             56
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61