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In Pillole Mediappalti
Il contratto di avvalimento
e la dichiarazione dell’ausiliaria
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LOLE
Possono convivere all’interno dello stesso L’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016,
documento, tanto le previsioni contrattuali tipiche distingue la dichiarazione con cui l’ausiliaria si
e proprie del contratto di avvalimento, tanto le obbliga verso il concorrente e verso la stazione
dichiarazioni richieste a corredo dello stesso e con appaltante a mettere a disposizione per tutta
le quali l’ausiliaria si obbliga verso il concorrente e la durata dell’appalto le risorse necessarie di
verso la S.A. per tutta la durata dell’appalto? cui è carente il concorrente, dal contratto di
avvalimento; tale dichiarazione è fondamentale
Sul tema si richiamano due filoni giurisprudenziali perché l’ausiliario assuma direttamente nei
distinti, l’uno maggiormente formalista, perciò confronti della stazione appaltante gli obblighi di
vocato alla distinzione tra i due documenti, l’altro mettere a disposizione del concorrente i requisiti e
maggiormente focalizzato sulla sostanza della le risorse di cui quest’ultimo è carente, laddove il
questione e perciò meno centrato alla distinzione contratto di avvalimento ha un’efficacia inter partes
documentale. ed è fonte per il medesimo ausiliario di obblighi nei
soli confronti del concorrente (Cons. Stato, Sez. V,
Il Tar Lazio Roma sez. III ter sent. N. 53 del 22 ottobre 2019, n. 7188; Cons. Stato, Sez. V, 21
04/01/2022 richiamando nelle motivazioni il maggio 2020, n. 3209).
Cons. 3682/2017, rammenta che: “al riguardo,
la giurisprudenza amministrativa distingue Il Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 7188
nettamente il contratto di avvalimento dalla depositata il 22 ottobre 2019, precisa che l’impegno
dichiarazione (anch’essa prevista nell’art. 89 del assunto dall’ausiliario nell’ambito del contratto di
codice dei contratti pubblici) che l’ausiliaria deve avvalimento a favore della stazione appaltante
rendere nei confronti della stazione appaltante, non è equivalente ad una dichiarazione diretta a
indicando come i due atti, per quanto entrambi quest’ultima, la quale ai sensi dell’art. 1334 cod.
necessari, debbano restare distinti e assolvano a civ. produce effetto dal momento in cui perviene a
funzioni differenti, in modo che non può ritenersi conoscenza della persona alla quale è destinata e
che uno possa integrare l’altro” (Tar Lazio, sez. 1 diviene così irretrattabile, oltre che insuscettibile di
bis, 26 ottobre 2020, n. 10912). eccezioni legate a rapporti con altri soggetti.
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