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Mediappalti Pareri & Sentenze
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 445 del 26 Settembre 2023
UPREC - PRE 0694 -2023-S
“Stante la perentorietà del termine assegnato non superiore a dieci giorni ai sensi dell’art. 83, comma
9, d.lgs. 50/2016 appare evidente come non possa applicarsi la proroga del termine di scadenza per
l’adempimento richiesto dalla stazione appaltante, termine che cada in un giorno feriale, con la conseguente
impossibilità per la concorrente interessata di poter provvedere al soccorso istruttorio oltre il suddetto
termine.”
“ ... il comma 9 dell’art. 83, d.lgs. 50/2016 così recita: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto
e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente
è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”; l’applicazione del principio
dell’automatico slittamento al primo giorno lavorativo del termine viene riconosciuto dalla giurisprudenza
e dall’Autorità nel caso in cui il termine scada in un giorno festivo (cfr. Delibera n. 429 del 26.05.2021);
RILEVATO che, nel caso in esame risulta che il giorno di scadenza del termine assegnato fosse di sabato
quale giornata ordinariamente feriale entro cui l’operatore economico avrebbe dovuto riscontrare, nel
proprio interesse, alla richiesta avanzata mediante soccorso istruttorio ...... ; RITENUTO che, stante la
perentorietà del termine assegnato (non superiore a dieci giorni) così come indicato dal legislatore, appare
evidente come non possa applicarsi la proroga del termine di scadenza per l’adempimento richiesto dalla
stazione appaltante, con la conseguente impossibilità per la concorrente interessata di poter provvedere
al soccorso istruttorio ...”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 415 del 13 settembre 2023
UPREC-PRE 680/2023/S/PREC
“Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Requisiti – Servizio di refezione scolastica – Criteri
Ambientali Minimi – Congruità dell’importo a base d’asta”
“In una procedura di affidamento del servizio di ristorazione collettiva, l’individuazione del prezzo a
base di gara per singolo pasto rientra nell’esercizio della discrezionalità tecnica propria della Stazione
appaltante. La determinazione del prezzo a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza e
opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche, sulla quale è possibile il solo sindacato
estrinseco, ovvero limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche
operate dall’Amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento, non potendo il Giudice
(o l’Autorità) giungere alla determinazione del prezzo congruo. Tuttavia, nel caso in cui la Stazione
appaltante non abbia reso noto l’iter logico seguito per la sua determinazione o, in ogni caso, non abbia
fornito elementi sufficienti per la verifica di quanto determinato, sussistono i presupposti per mettere in
discussione la valutazione tecnica effettuata.”
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